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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 21.09.2004 12.2003.182

21 settembre 2004·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,035 parole·~5 min·1

Riassunto

contratto di compravendita

Testo integrale

Incarto n. 12.2003.182

Lugano 21 settembre 2004/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2000.44 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa, con petizione 26 aprile 2000, da

AO1 rappr. dall' RA2

contro

AP1 rappr. dallo RA1 Riva S. Vitale  

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 36'636.—oltre interessi al 6% dal 23 marzo 1998 nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE no. 502230 dell’UEF di Mendrisio, protestando spese, tasse e ripetibili;

domande avversate dalla convenuta e che il Pretore, con sentenza 26 settembre 2003, ha parzialmente accolto, condannando AP1 a versare a AO1 l’importo di fr. 31'247.10, oltre interessi al 5% dal 6 aprile 1998 e respingendo in via definitiva, per quest'importo, l’opposizione interposta al precetto esecutivo;

appellante la convenuta la quale, con appello 22 ottobre 2003, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di limitare l’importo dovuto a fr. 27'200.10 oltre interessi al 5% dal 6 aprile 1998 e, parimenti, di attribuire la tassa e le spese di giudizio in ragione di un mezzo a carico delle parti e di compensare le ripetibili;

mentre l’attrice, con osservazioni 25 novembre 2003, postula la reiezione del gravame con protesta di spese, tasse e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti.

Considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   Con la sentenza impugnata, il Pretore ha condannato la convenuta a pagare all'attrice il controvalore di una fornitura riguardante cinque apparecchi “Photoplay Funworld” ed un apparecchio “Megatouch XL”, mentre non ha riconosciuto il credito vantato per un sesto apparecchio “Photoplay Funworld” poiché dalla documentazione prodotta e dalle dichiarazioni dei testimoni non era possibile maturare l'intima convinzione che effettivamente ci fosse stata la fornitura di quest'ultimo apparecchio.

                                   2.   Con l’appello che qui ci occupa la convenuta chiede di riformare la sentenza pretorile nel senso di limitare l’importo dovuto a controparte a fr. 27'200.10, ovvero di dedurre il controvalore del supporto “Megatouch XL”, di 4'047.- IVA inclusa, poiché ne avrebbe comprovato l'avvenuto pagamento.

                                         L’appellante contesta inoltre la ripartizione di spese e ripetibili ritenendo che le stesse siano da attribuire in misura uguale tra le parti poiché mai si sarebbe opposta al pagamento delle cinque apparecchiature poi riconosciuto dal primo giudice.

                                         Con le osservazioni all'appello la controparte ne chiede l'integrale reiezione.

                                   3.   Giusta l’art. 8 CC, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuole dedurre un diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova e, quindi, compete al debitore del prezzo di una fornitura dimostrare di avervi già adempiuto e perciò di essersi liberato dal suo obbligo contrattuale (Guhl/Koller, Das Schweizerische Obligationenrecht, 9. ed., Zurigo 2000, §29 N. 14).

                                         Ciò deve valere per la convenuta quando sostiene di aver già

                                         saldato il prezzo della compravendita, non più in discussione, riguardante il supporto “Megatouch XL”.

                                         A tal proposito, nell’appello, la parte convenuta si limita a sostenere di averne comprovato il pagamento senza spendere una parola di riferimento a quale atto istruttorio, eventualmente ignorato o mal interpretato dal Pretore, faccia risalire tale affermazione. Ci si potrebbe quindi chiedere se l'appello non sia carente di pertinente motivazione e, di conseguenza, nullo con riferimento a questa censura (cfr. art. 309 cpv. 2 litt. f e cpv. 5 CPC) che, implicitamente, rinvia all'ultimo paragrafo del punto 1 di risposta e di duplica dove "si ribadisce pure che l'apparecchio Megatouch XL è già stato saldato dalla parte convenuta e meglio come si evince dal doc. 3 prodotto con la risposta" (per la nullità dell'appello le cui motivazioni sono unicamente le allegazioni espresse in altra sede cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 309 m. 21; II CCA 24 novembre 2003 inc. n.12.2003.201).

                                         Ma tant'è poiché quel documento nulla prova in punto al pagamento della fornitura sempre che si riferisca allo stesso apparecchio.

                                         Infatti, esso altro non è che la fotocopia del bollettino di consegna interno che attesta che la __________ di Mendrisio ha ricevuto un Megatouch il 4 dicembre 1996. Su tale bollettino, che verosimilmente in originale è di formato A5, non è presente nessuna indicazione che lasci dedurre che la fornitura sia stata in realtà pagata. Infatti, come è ben stampato il timbro “registrato”, in caso di pagamento sarebbe stato verosimilmente pure posto quello “pagato il”. L’indicazione "Ricevuta del Megatouch pagato" per la quale parte convenuta pretenderebbe di comprovare l’avvenuto pagamento è evidentemente stata posta successivamente, non sul bollettino stesso, bensì sulla sua fotocopia (avvenuta in formato A4), utilizzata poi per un invio via telefax di AP1. Trattasi così di una semplice indicazione di parte e non può pertanto dimostrare l’avvenuto pagamento.

                                         Su questo punto l’appello deve essere respinto.

                                   4.   Il Pretore ha caricato alla parte convenuta, qui appellante, i 6/7 della tassa e delle spese di giudizio e l'ha condannata a versare a controparte Fr. 3'000.per ripetibili e ciò in proporzione delle rispettive soccombenze delle parti.

                                         La censura d'appello nei confronti di tale ripartizione si limita ad affermare che le spese vanno attribuite metà per parte e le ripetibili ridotte perché, dai documenti di causa si può chiaramente evincere che AP1 non si è mai opposta al pagamento dei 5 apparecchi “Photoplay Funworld". L'assunto è temerario anche solo se confrontato alle proposte di giudizio avanzate con gli allegati di risposta, duplica e conclusioni con i quali la convenuta ha sempre chiesto la reiezione totale delle domande di petizione e si è guardata bene, nell'arco dei tre anni e mezzo di pendenza della causa in Pretura, di pagare quanto pretende di aver sempre riconosciuto.

                                         Anche su questo punto l'appello è infondato.

Per i quali motivi

Visti, per le spese, gli art. 147 e segg. CPC e la vigente TG

dichiara e pronuncia

                                   1.   L’appello 22 ottobre 2003 di AP1 è respinto.

                                   2.   La tassa di giudizio di fr. 180.- e le spese di fr. 20.- (totale fr. 200.-), già anticipate dall’appellante, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 400.- per ripetibili d’appello.

                                   3.   Intimazione:

- -  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                       Il segretario

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