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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 15.03.2004 12.2003.177

15 marzo 2004·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·973 parole·~5 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 12.2003.177

Lugano 15 marzo 2004/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa -inc. n. SF.2003.00078 della Pretura del distretto di __________ - promossa con istanza di sfratto 4 aprile 2003 da

__________ rappr. da __________  

contro

__________ rappr. da __________  

chiedente che fosse fatto ordine ai convenuti di liberare immediatamente i locali occupati in Via __________, domanda accolta dal Pretore, con decisione 7 ottobre 2003, con cui è stato ordinato lo sfratto di __________ dall'appartamento di 3 1/2 locali sito nello stabile denominato __________;

appellante __________, con atto di appello 15 ottobre 2003, con cui chiede, previa concessione dell'assistenza giudiziaria, la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l'istanza, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l'istante, con osservazioni 31 ottobre 2003, postula la reiezione del gravame, pure protestando spese e ripetibili;

richiamato il decreto 21 ottobre 2003 con cui il presidente di questa Camera ha concesso all'appello l'effetto sospensivo richiesto;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                         che con la decisione qui impugnata il Pretore, preso atto da una parte che il contratto di locazione tra __________ e __________ (doc. _) era stato validamente disdetto in due occasioni, una prima volta in via ordinaria il 20 dicembre 2002 per il 29 marzo 2003 (doc. _) e una seconda volta in via straordinaria (per mora del conduttore, art. 257d CO) il 10 febbraio 2003 con effetto al 31 marzo successivo (doc. _), e dall'altra che l'ente locato non era stato riconsegnato per quelle scadenze, ha decretato lo sfratto del conduttore convenuto;

                                         che con l'appello che qui ci occupa, avversato dall'istante, il conduttore convenuto chiede, previa concessione dell'assistenza giudiziaria, di annullare il giudizio di prime cure rispettivamente di riformarlo nel senso di respingere l'istanza di sfratto;

                                         che, a sostegno della richiesta di annullamento della decisione di prime cure, egli rimprovera al Pretore di non averlo a suo tempo diffidato a munirsi di un patrocinatore ai sensi dell'art. 39 cpv. 2 CPC, nonostante questi avrebbe dovuto accorgersi che egli aveva una manifesta necessità di farsi assistere;

                                         che la censura dev'essere disattesa già per il fatto che l'appellante non ha indicato quali sarebbero state le circostanze concrete oggettive o soggettive relative alla lite o alla sua personalità (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 5 ad art. 39) che avrebbero dovuto indurre il primo giudice ad ammettere una sua incapacità di proporre e di discutere con la necessaria chiarezza la propria causa e dunque a procedere secondo quanto previsto dalla norma;

                                         che, ad ogni buon conto, il fatto che egli avesse attivamente partecipato all'udienza di discussione, nel corso della quale aveva tra l'altro contestato l'istanza e prodotto tutta una serie di documenti (doc. _), come pure all'udienza per l'audizione di un teste, non permetteva ragionevolmente (ancora) al Pretore di concludere per l'esistenza di un'incapacità della parte convenuta a difendersi in una semplice causa di sfratto (cfr. il caso analogo in Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 10 ad art. 39), tanto più che la circostanza che essa avesse omesso di comunicare alla pretura il nominativo della responsabile per il sostegno sociale del comune di __________ non era dovuta ad ignoranza della legge o della procedura ma unicamente a motivi di fatto (cfr. verbale 11 settembre 2003 p. 3); 

                                         che, per giustificare la riforma della decisione pretorile, l'appellante ha per contro addotto che la controparte, con lo scritto di cui al doc. _, si sarebbe impegnata a ritirare entrambe le disdette dopo il pagamento degli arretrati e la garanzia del pagamento delle pigioni future da parte dell'assistenza, condizioni che sarebbero state puntualmente adempiute;

                                         che anche questa seconda censura dev'essere respinta: in effetti, a parte il fatto che -come vedremo- gli arretrati non sono stati comunque pagati, lo scritto di cui al doc. _ risulta essere datato 3 ottobre 2002 e si riferisce dunque a un'altra, precedente disdetta e non a quelle qui in esame, che a quel momento non erano ancora state significate;

                                         che non essendo stata provata l'esistenza di quell'accordo, la disdetta intimata dall'istante in via ordinaria (doc. _), oltretutto nemmeno contestata davanti all'ufficio di conciliazione, è perfettamente valida ed operante e lo stesso vale per quella straordinaria (doc. _), visto e considerato che l'istruttoria di causa ha permesso di accertare che parte delle pigioni per le quali il convenuto era stato a suo tempo diffidato ai sensi dell'art. 257d CO (doc. _), siano esse quelle relative al periodo gennaio - agosto 2002 (cfr. teste __________, con rif. al doc. _) oppure quelle relative al periodo agosto dicembre 2002 (come risulterebbe dal doc. _, presentato invero per la prima volta e dunque irritualmente con il gravame, cfr. art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), erano rimaste insolute;

                                         che l'appello, del tutto infondato ed al limite del temerario, deve pertanto essere respinto con accollo all'appellante di tassa di giustizia, spese e ripetibili (art. 148 CPC), ritenuto che la sua domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria per la procedura di secondo grado dev'essere a sua volta respinta per assenza di probabilità di esito favorevole della sua impugnativa (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag);

Per i quali motivi

Visti gli art. 506 e segg. e, per le spese, l'art. 148 CPC

pronuncia:

                                   1.   L'appello 15 ottobre 2003 di __________ è respinto.

                                   2.   Gli oneri processuali di complessivi fr. 100.- (tassa di giustizia di fr. 80.- e spese di fr. 20.-) sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla parte appellata fr. 100.- per ripetibili.

                                   3.   La domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria per la procedura d'appello presentata da __________ è respinta.

                                   4.   Intimazione a:      - avv. __________;

                                                                      avv. __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del distretto di __________.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

12.2003.177 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 15.03.2004 12.2003.177 — Swissrulings