Incarto n. 12.2003.171
Lugano 1° dicembre 2004/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa (azione di rendiconto) -inc. n. DI.2003.530 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1- promossa con opposizione 10 luglio 2003 da
AP 1 rappr. daRA 1
contro
AO 1
con cui la precettata si è opposta al precetto esecutivo civile 2 luglio 2003 con cui la procedente le aveva intimato di rimetterle entro 10 giorni ogni e qualsiasi informazione relativa agli averi della defunta __________, segnatamente tutti i documenti di apertura di conti bancari, estratti di conto corrente, estratti patrimoniali, giustificativi bancari di accredito e addebito, contratti di affitto di cassette di sicurezza, corrispondenza bancaria per tutti i beni detenuti dalla defunta su conti nominativi, cifrati, sotto designazione convenzionale o tramite entità giuridiche quali società, trust, fondazioni, nulla escluso, di cui la defunta era avente diritto economico, almeno dal 1° gennaio 1992;
domanda avversata dalla procedente che ha postulato il rigetto dell’opposizione, e che il Pretore, con sentenza 26 settembre 2003, ha parzialmente accolto, facendo ordine alla precettata di indicare alla procedente l’esatto nominativo e indirizzo della fondazione di cui si trattava nonché la composizione dello Stiftungsrat rispettivamente del Protector (se vi era e se conosciuto);
appellante la precettata, con atto di appello 10 ottobre 2003, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di confermare integralmente l’opposizione al precetto esecutivo civile, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la procedente, con osservazioni 13 novembre 2003, postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
richiamato il decreto 14 ottobre 2003 con cui il presidente di questa Camera ha concesso all’appello l’effetto sospensivo richiesto;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. __________, cittadina spagnola con ultimo domicilio in Spagna, è deceduta a Madrid l’8 ottobre 2002 (doc. D inc. n. DI.2003.508), dopo aver istituito, con testamento 3 febbraio 1993 (doc. B, C ed E inc. n. DI.2003.508), quale sua unica erede la cugina germana __________ AO 1.
Quest’ultima, nel febbraio 2003 (doc. F inc. n. DI.2003.508), si è rivolta alla succursale luganese di AP 1, già __________, per ottenere informazioni in merito agli averi ivi depositati di pertinenza della defunta, informazioni che le sono state però rifiutate, non essendo stati riscontrati, nei 10 anni precedenti il decesso, conti a nome della de cuius (doc. H inc. n. DI.2003.508).
2. In applicazione dell’art. 488a CPC, che disciplina le azioni di rendiconto, __________ AO 1, con precetto esecutivo civile 2 luglio 2003, ha intimato a AP 1 di rimetterle entro 10 giorni ogni e qualsiasi informazione relativa agli averi della de cuius, segnatamente tutti i documenti di apertura di conti bancari, estratti di conto corrente, estratti patrimoniali, giustificativi bancari di accredito e addebito, contratti di affitto di cassette di sicurezza, corrispondenza bancaria per tutti i beni detenuti dalla de cuius su conti nominativi, cifrati, sotto designazione convenzionale o tramite entità giuridiche quali società, trust, fondazioni, nulla escluso, di cui essa era avente diritto economico, almeno dal 1° gennaio 1992. Essa ha in particolare evidenziato che la risposta negativa della banca era in assoluto contrasto con i documenti in suo possesso, dai quali risultava che la de cuius era stata a suo tempo titolare di una relazione bancaria presso quell’istituto di credito e che successivamente i suoi averi erano stati intestati ad una fondazione (doc. I, J, K inc. n. DI.2003.508).
3. La banca precettata, con opposizione 10 luglio 2003, si è opposta al precetto esecutivo civile, adducendo, in estrema sintesi, che la procedente nella sua qualità di erede non legittimaria non aveva diritto ad ottenere informazioni su conti intestati a terzi di cui la de cuius sarebbe stata avente diritto economico, segnatamente una fondazione di famiglia del Liechtenstein, ritenuto che, per il resto, essa aveva già provveduto a ragguagliare la controparte in merito ai conti a nome della de cuius (cfr. doc. H inc. n. DI.2003.508).
4. Con il giudizio qui impugnato il Pretore, dopo aver precisato che il fatto che la procedente non fosse erede legittimaria bensì solamente istituita non significava ancora che essa fosse privata, di per sé, di qualsiasi diritto all’informazione sui conti della fondazione di famiglia del Liechtenstein di cui la de cuius, per stessa ammissione della precettata, era avente diritto economico, ha in sostanza ritenuto che nelle particolari circostanze questo diritto all’informazione doveva senz’altro esserle garantito, in quanto la fondazione in questione costituiva verosimilmente un Scheingeschäft -ossia una struttura del tutto apparente in cui il fondatore continuava a disporre e/o utilizzare quel patrimonio come se quell’entità non esistesse- per cui si doveva concludere che i suoi beni rientravano nella massa successoria della de cuius. Il giudice di prime cure, in parziale accoglimento dell’opposizione, ha pertanto fatto ordine alla precettata di indicare alla procedente l’esatto nominativo e indirizzo della fondazione di cui si trattava nonché la composizione dello Stiftungsrat rispettivamente del Protector (se vi era e se conosciuto), dati con cui la procedente sarebbe stata in grado di indirizzarsi alla fondazione per chiedere ampie spiegazioni oppure per fare eventualmente valere i diritti di cui sopra. Le altre richieste oggetto del precetto esecutivo civile sono state per contro ritenute infondate, non essendo immediatamente accertabili ai sensi dell’art. 488a CPC.
5. Con l'appello che qui ci occupa la precettata chiede di riformare il primo giudizio nel senso di confermare integralmente l’opposizione al precetto esecutivo civile.
A suo giudizio, alla controparte non poteva essere rilasciata alcuna informazione in relazione a conti di cui la de cuius sarebbe stata solo l'avente diritto economico: non era innanzitutto vero che essa aveva ammesso che quest’ultima fosse l’avente diritto economico di una fondazione di famiglia del Liechtenstein; in ogni caso la procedente non aveva provato né reso verosimile che nel caso di specie quest’ultima entità costituisse un semplice Scheingeschäft.
6. Delle osservazioni con cui la procedente si è opposta al gravame si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
7. A questo stadio della lite è pacifico che le relazioni contrattuali tra una banca svizzera ed un cliente, fatta salva una diversa pattuizione -che qui non risulta- siano rette dal diritto svizzero. Pure pacifica è l’applicazione del diritto spagnolo alla successione della de cuius.
8. La precettata rimprovera innanzitutto al Pretore di aver ritenuto che essa avesse ammesso che la de cuius fosse l’avente diritto economico di un conto intestato a terzi e segnatamente ad una fondazione di famiglia del Liechtenstein. La censura è infondata. In effetti, se è vero che in occasione dell’udienza di discussione relativa all’inc. n. DI.2003.508 (verbale 1° settembre 2003 inc. n. DI.2003.508 p. 2), cui le parti hanno pacificamente rinviato (cfr. verbale 1° settembre 2003 p. 1), la precettata ha dichiarato che la controparte “non ha diritto a informazioni su conti intestati a terzi ancorché vi risulti avente diritto economico”, facendo poi riferimento, per quanto riguardava i conti intestati a terzi, proprio a una fondazione di famiglia del Liechtenstein, è però altrettanto vero che essa, poco più oltre, si è espressa in modo ben più cauto, parlando di “fondazione di cui la de cuius sarebbe stata l’avente diritto economico”. Stando così le cose, non si può (ancora) ritenere che essa abbia ammesso la circostanza, che, come vedremo, non è in ogni caso decisiva per l’esito della lite.
9. In merito alle altre censure, si osserva che questa Camera, con sentenza pubblicata in NRCP 2003 p. 273, ha già avuto modo di pronunciarsi in merito al diritto di informazione, nei confronti della banca, degli eredi non legittimari di una persona che non risulta essere titolare di un conto bancario, ma solo l’avente diritto economico -posizione quest’ultima che di per sé non conferisce alcun diritto ad informazioni (cfr. ICCTF 23 luglio 2002 4C.108/2002)- di un’entità giuridica terza detentrice del conto. In quell’occasione era stato deciso che la risposta al quesito a sapere se ed eventualmente in quale misura la banca fosse tenuta ad informare in tal caso gli eredi -dovere che deriva per legge dal diritto successorio (art. 560 CC; Aubert / Béguin / Bernasconi / Graziano-von Burg / Schwob / Treuillaud, Le secret bancarie suisse, 3. ed., Berna 1995, p. 345 e 323 segg.)- non poteva essere data in modo generalizzato (Béguin, Secret bancaire et successions, in Bernasconi, Les nouveaux défis au secret bancaire suisse, Losanna e Bellinzona 1996, p. 34 segg.; Hertig, Evoluzione internazionale in ambito bancario e effetti sul diritto civile svizzero, in Rep. 1993 p. 70): la soluzione andava al contrario ricercata apprezzando le circostanze del singolo caso secondo il principio della proporzionalità (Aubert / Haissly / Terracina, Responsabilité des banques suisses à l’égard des héritiers, in SJZ 1996 p. 141 e 149; così pure in Rep. 1999 p. 215), tenendo cioè in considerazione da una parte i rapporti tra il titolare e l’avente diritto economico ed in particolare l’interesse -intimo o strettamente personalerispettivamente la volontà del de cuius al mantenimento del segreto bancario e dall’altra le esigenze degli eredi a veder soddisfatte le loro richieste d’informazione. Nella ponderazione degli interessi contrapposti -che, in base alle considerazioni appena esposte, s'imponeva- la scrivente Camera, ritenuto che la banca non aveva assolutamente provato l'intenzione del de cuius -per altro non presunta (cfr. Taisch, Persönlichkeitsschutz und Bankgeschäft - Aspekte aus schweizerisch-liechtensteinischer Sicht, in SJZ 1996 p. 275 con rif.; Rep. 1999 p. 215)- di tenere nascosta ai suoi eredi l'esistenza di eventuali relazioni bancarie di cui egli era l’avente diritto economico e che l'esistenza di un interesse degno di protezione degli eredi, sia pure non legittimari, ad ottenere determinate informazioni era a sua volta evidente, essendo in effetti chiaro il loro interesse ad accertare l'esistenza e la consistenza di eventuali beni di spettanza dell'asse successorio, aveva concluso che questi ultimi potevano sì pretendere di essere informati, ma solo in merito a quei beni che avrebbero potuto rientrare nell’asse successorio del de cuius, ovvero quelli intestati ad un suo fiduciario (Stanislas, Ayant droit économique et droit civil: le devoir de renseignements de la banque, in SJ 1999 II p. 447) rispettivamente ad una società anonima di cui egli era il detentore maggioritario d'azioni (Stanislas, op. cit., ibidem; Béguin, op. cit., p. 34), non però a quelli intestati ad istituti successori di diritto straniero, quali fondazioni o Anstalt del Liechtenstein o trust del diritto anglosassone (Aubert / Haissly / Terracina, op. cit., p. 146).
Nel caso di specie la situazione è sostanzialmente identica, per cui di principio la procedente non ha diritto ad ottenere dalla precettata informazioni in merito ad eventuali conti intestati ad una fondazione del Liechtenstein di cui la de cuius è avente diritto economico, e ciò indipendentemente dal fatto che si tratti di una “unkontrollierte” o di una “kontrollierte” Stiftung (che, come correttamente rilevato dal Pretore, con pertinente argomentazione cui si può senz’altro rinviare, al momento del decesso del fondatore sarebbe ex officio convertita in una “unkontrollierte” Stiftung, alla quale va in ogni caso riconosciuta piena indipendenza giuridica dal suo fondatore).
È perciò decisamente a torto che il giudice di prime cure ha deciso in senso contrario, anche perché egli non poteva assolutamente ritenere che nel caso di specie la fondazione in questione costituisse un Scheingeschäft (si presume anzi che la nuova entità giuridica risponda ad esigenze perfettamente legittime e non sia indizio di un’eventuale illegalità o immoralità, cfr. Stanislas, op. cit., p. 450): la procedente non aveva in effetti né addotto né tanto meno provato in prima istanza le circostanze di fatto a sostegno di quella tesi, fermo restando che il solo fatto, oltretutto evocato da quest’ultima per la prima volta e dunque irritualmente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC) in questa sede, che la precettata abbia a suo tempo contattato l’avente diritto economico affinché le ritornasse un formulario in cui essa confermava di non essere cittadina degli Stati Uniti (doc. I inc. n. DI.2003.508), non basta ovviamente -come invece preteso dalla procedente (osservazioni p. 33 seg.), che nell’occasione ha pure erroneamente attribuito alla controparte alcune frasi che essa, e non quest’ultima, aveva proferito in sede di discussione (osservazioni p. 34), ed ha fatto riferimento, almeno implicitamente, ad altra documentazione da lei asseritamente rinvenuta negli atti della de cuius (cfr. osservazioni p. 8 seg.), ma di cui neppure vi è traccia nell’incarto- per ammettere che la banca continuasse a far capo a lei per ricevere istruzioni sul conto e che dunque la fondazione costituisse in realtà una semplice entità “di facciata”. Parimenti escluso, siccome non provato, è inoltre il fatto che alla fondazione siano stati intestati fiduciariamente gli averi della de cuius. Pure privo di qualsiasi rilevanza pratica è infine il lungo excursus della procedente relativo all’applicazione del diritto spagnolo (osservazioni p. 12 - 33), per altro irricevibile siccome avente per oggetto circostanze di fatto sollevate per la prima volta solo in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), secondo cui, a determinate condizioni, che però nel caso di specie non è stato provato siano adempiute, la costituzione della fondazione potrebbe rivelarsi nulla rispettivamente secondo cui quest’ultima sarebbe stata in ogni caso revocata al momento della firma del testamento di cui al doc. B inc. n. DI.2003.508.
10. Ne discende l’accoglimento del gravame, con la riforma del querelato giudizio come proposto dalla precettata.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 10 ottobre 2003 di AP 1 è accolto.
Di conseguenza la sentenza 26 settembre 2003 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1, è così riformata:
1. È confermata l’opposizione al precetto esecutivo civile 2 luglio 2003.
2. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 200.-, sono poste a carico della procedente, che rifonderà alla precettata fr. 3'000.- per ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 450.b) spese fr. 50.-
Totale fr. 500.da anticiparsi dall’appellante, sono poste a carico dell’appellata, che rifonderà alla controparte fr. 1’500.- per ripetibili di appello.
III. Intimazione:
- -
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario