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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 15.06.2004 12.2003.157

15 giugno 2004·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,029 parole·~10 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 12.2003.157

Lugano 15 giugno 2004/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2002.15 (mercede e salari) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con istanza 26 febbraio 2002 da

AO1 rappr. daRA1 Biasca  

contro

AP1  

con cui l'istante ha chiesto la condanna della convenuta al versamento di fr. 13'415.82 oltre interessi dal 28 settembre 2001, domanda estesa all'udienza a fr. 19'521.52, riconosciuta dalla convenuta limitatamente a fr. 2'273.10 e che il Pretore ha parzialmente accolto con la sentenza 10 settembre 2003 a concorrenza di fr. 15'475.50 oltre interessi al 5% dal 26 febbraio 2002;

appellante la convenuta che con atto di appello del 19 settembre 2003 postula la riforma della sentenza impugnata nel senso di accogliere l'istanza limitatamente a fr. 4'353.15 oltre accessori;

mentre l'istante nelle proprie osservazioni del 10 ottobre 2003 propone di respingere l'appello;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

ritenuto

in fatto:                    A.   AO1 ha lavorato dal 22 gennaio 2001 al 27 settembre 2001 alle dipendenze della AP1, azienda di lavoro temporaneo e fisso, che lo ha impiegato come autista categoria C (doc. A) sul cantiere di Polmengo dell'Alp Transit, per il Consorzio __________ (contratto di missione doc. B) con un salario orario di fr. 24.55. Il 29 ottobre 2001 il RA1 di Bellinzona ha scritto a AP1 in nome di AO1 per rivendicare il versamento di differenze salariali dovute alla mancata applicazione del contratto nazionale mantello per l'edilizia (CNM), in particolare le percentuali per le vacanze, l'indennità di galleria, il supplemento per il lavoro notturno, le spese di vitto e quello per il tempo di viaggio (doc. L). AP1 ha riconosciuto con lettera del 20 dicembre 2001 di dover ancora versare fr. 2'273.10 per le vacanze e il lavoro notturno (doc. I), contestando le altre pretese.

                                  B.   Con istanza 25 febbraio 2002 AO1, rappresentato dal RA1, ha convenuto in causa AP1 davanti alla Pretura del Distretto di Riviera per ottenere il versamento di fr. 13'415.82 oltre interessi dal 28 settembre 2001 a titolo di differenze salariali (fr. 4'449.96), indennità per lavoro notturno a turno (fr. 1'088.-), supplemento per lavoro festivo (fr. 3'437.02), indennità pasti (fr. 1'034.- per il periodo dal 22 gennaio 2001 al 31 maggio 2001 e fr. 1'235.- dal 1° giugno al 27 settembre 2001) e tempo di viaggio quotidiano (fr. 1'971.85, dal 1° giungo 2001). All'udienza del 21 marzo 2002 l'istante ha confermato le proprie domande, ampliandole con il supplemento per lavori in sotterraneo di fr. 6'105.70, alle quali si è opposta la convenuta, che ha ribadito di riconoscere l'importo di fr. 2'273.10. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale e nei memoriali scritti del 7 e del 17 maggio 2002 hanno mantenuto le rispettive domande.

                                  C.   Statuendo il 10 settembre 2003, il Pretore ha accertato che AO1 aveva lavorato prevalentemente in galleria e che egli era considerato dal precedente datore di lavoro un lavoratore di classe A ai sensi del contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile del 13 febbraio 1998 (CNM). Ha poi esaminato le singole voci delle pretese salariali rivendicate dall'istante, riconoscendo al lavoratore lo stipendio orario di fr. 26.- dal 1° giugno 2001 secondo la classe salariale A per un totale di fr. 53'122.25, comprensivo delle indennità di vacanze al 13%, l'indennità per lavoro notturno a turni in fr. 1'088.-, per altro ammessa dalla convenuta, l'indennità per lavoro festivo in fr. 2'487.88, l'indennità pasti per fr. 1'201.-, l'indennità di viaggio per fr. 1'971.85 e l'indennità per lavoro in galleria di fr. 4'077.05. Constatato il versamento da parte della datrice di lavoro di fr. 48'472.30 sulla base dei conteggi di stipendio, il Pretore ha condannato la convenuta a versare al lavoratore fr. 15'475.50 oltre interessi al 5% dalla data dell'istanza, prima messa in mora della convenuta, con l'obbligo di rifondere all'istante fr. 1'100.- per ripetibili parziali, commisurate a una soccombenza di circa ¾.

                                  D.   AP1 è insorta contro la sentenza pretorile con un appello del 19 settembre 2003, con il quale postula in riforma del giudizio impugnato la riduzione a fr. 4'353.15 delle pretese salariali rivendicate dall'istante, con la conseguente ripartizione degli oneri processuali in proporzione dell'effettiva soccombenza.

                                         Nelle sue osservazioni del 10 ottobre 2003 AO1 propone la reiezione dell'appello in ordine e nel merito, con protesta di spese e ripetibili.

e considerando

in diritto:                  1.   Nella procedura per mercede e salari con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-, come è il caso in concreto, vige la massima ufficiale (art. 343 cpv. 4 CO, 417 cpv. 1 lett. c CPC), ma in sede di appello non è più possibile invocare nuovi argomenti, prove od eccezioni (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI annotato, n. 7 ad art. 321 CPC). Con il proprio appello la convenuta ha prodotto una serie di documenti, di cui alcuni già prodotti dall'istante (doc. A-D, doc. L1-10, doc. M), altri acquisiti agli atti dal Pretore con il consenso delle parti (doc. J, H2), altri ancora facenti parte integrante del fascicolo processuale, come le citazioni e i verbali di udienza (doc. E, F, G, H1) e infine alcuni documenti mai prodotti in prima sede (documenti doc. K1-31, da O a R: conferme d'ordine, fattura tariffa, calcolo differenze importo vacanze). Questi ultimi devono di conseguenza essere stralciati dall'incarto e non possono essere considerati ai fini del giudizio. Per lo stesso motivo non possono essere esaminate le argomentazioni che la convenuta ha sollevato solo in appello.

                                   2.   Nella fattispecie, il Pretore ha accertato che l'istante aveva lavorato prevalentemente in galleria e che egli era considerato dal precedente datore di lavoro un lavoratore di classe A ai sensi del contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile del 13 febbraio 1998 (CNM). Ha poi esaminato le singole voci delle pretese salariali rivendicate dall'istante, riconoscendo al lavoratore lo stipendio orario di fr. 26.- dal 1° giugno 2001 secondo la classe salariale A per un totale di fr. 53'122.25, comprensivo delle indennità di vacanze al 13%, l'indennità per lavoro notturno a turni in fr. 1'088.-, per altro ammessa dalla convenuta, l'indennità per lavoro festivo in fr. 2'487.88, l'indennità pasti per fr. 1'201.-, l'indennità di viaggio per fr. 1'971.85 e l'indennità per lavoro in galleria di fr. 4'077.05. Constatato il versamento da parte della datrice di lavoro di fr. 48'472.30 sulla base dei conteggi di stipendio, il Pretore ha condannato la convenuta a versare al lavoratore fr. 15'475.50 oltre interessi al 5% dalla data dell'istanza, prima messa in mora della convenuta.

                                   3.   L'appellante riconosce di dover versare a titolo di pretese salariali all'istante ancora fr. 4'353.15 e contesta ogni altra rivendicazione dell'ex dipendente.

                                  a)   Essa adduce in primo luogo che l'istante non può più essere considerato "lavoratore edile qualificato A", benché godesse di tale qualifica in precedenza, poiché assente dal mondo del lavoro da oltre tre anni. La convenuta non contesta la precedente qualifica professionale dell'istante di "lavoratore edile qualificato A" (cfr. doc. G). Tanto basta per ammettere in concreto l'applicabilità dell'art. 42 cpv. 1 lett. b seconda frase CNM, secondo il quale l'assegnazione alla classe A rimane anche in caso di cambiamento di posto di lavoro in un'altra impresa edile, come ammesso dal Pretore. La CNM prevede invero la possibilità per il nuovo datore di lavoro, in casi eccezionali, di modificare l'assegnazione alla classe salariale A, mediante notifica contemporanea alla Commissione professionale paritetica competente (art. 45 cpv. 1 lett. c). La convenuta non si è prevalsa di tale eccezione, né può fondarsi sulle pattuizioni contrattuali stipulate con il dipendente, che non possono validamente derogare a disposizioni imperative del CNM (art. 357 CO).

                                  b)   A detta della convenuta i rapporti orari presentati dal dipendente (doc. J) non sono corretti, e l'indennità lorda per lavoro festivo di fr. 2'487.68 decade perché nei conteggi salari già sono state pagate le relative indennità. All'udienza del 21 marzo 2002 la convenuta ha contestato le indennità rivendicate dal dipendente, salvo l'importo di fr. 2'273.10 già ammesso, limitandosi a sostenere che i "conteggi sono incompleti ed inesatti e taluni nemmeno firmati" (verbale, II). Se non che, per il calcolo dell'indennità di lavoro festivo il Pretore si è appunto fondato solo sui conteggi firmati (sentenza impugnata, pag. 6), respingendo le distinte giornaliere non sottoscritte dall'uno o dall'altro capocantiere. Inoltre, il primo giudice ha tenuto conto nel calcolo delle pretese salariali dell'istante di quanto già versato dalla datrice di lavoro (sentenza impugnata, pag. 11). La censura della convenuta non ha dunque portata pratica. 

                                  c)   L'appellante sostiene che le indennità per pasto fuori casa non sono dovute perché nel settore del prestito di personale per luogo di lavoro abituale si intende la sede dell'azienda cliente, vale a dire Faido-Polmengo. La critica è improponibile e non può essere esaminata nel merito, essendo fondata su argomentazioni e documenti esposti per la prima volta in appello (cfr. consid. 1). All'udienza del 21 marzo 2002, infatti, la convenuta nulla ha precisato sull'indennità per pasti, né ha presentato la lettera SUVA su cui fonda la propria opposizione al versamento di questa indennità.

                                  d)   L'indennità per spese di viaggio, a detta dell'appellante, non è da ritenersi di obbligatorietà generale perché non è in grassetto, come risulta dal documento M da lei prodotto, e inoltre la sede di lavoro era Faido-Polmengo, così che anche l'importo di fr. 1'971.85 non è dovuto. Anche questa censura si rivela nuova e quindi improponibile in appello, la convenuta non avendo presentato al Pretore la nota lettera SUVA. Del resto, il testo da essa prodotto corrisponde al doc. D di parte istante (contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile), nel quale le disposizioni relative al tempo di trasferta (art. 54 CNM) non sono effettivamente in grassetto. La convenuta non si avvede tuttavia che le indennità rivendicate dall'istante trovano la loro base legale nell'art. 12 della Convenzione addizionale al CNM per i lavori in sotterraneo CA-LS (doc. E), dichiarate obbligatorie dal decreto del Consiglio federale del 4 maggio 2001 (doc. F).

                                  e)   La convenuta rimprovera inoltre al Pretore di aver ammesso l'indennità per lavoro in galleria, adducendo che la stessa non è dovuta, se non al massimo per un terzo, perché il dipendente non ha compilato correttamente i rapporti di lavoro, omettendo di indicare quante ore aveva trascorso in galleria e quante fuori. La critica è infondata. I conteggi di lavoro allestiti dalla convenuta, infatti, comportano finche per le ore di lavoro, le indennità chilometriche, i pasti e i viaggi, ma non menzionano altri tipi di indennità (cfr. doc. J), sicché l'asserita omissione del dipendente non poteva avere alcuna influenza sul calcolo. Non si può seriamente contestare che il dipendente ha lavorato in galleria, sia per quanto esposto dal diretto interessato nel suo interrogatorio formale, sia per il fatto che il Consorzio presso cui lavorava riconosceva a tutti i suoi autisti la nota indennità di galleria (cfr. lettera 29 aprile 2002, richiamata), a comprova che il lavoro per il quale l'istante era stato distaccato si svolgeva quasi integralmente in ambiente sotterraneo. Il Pretore ha d'altra parte stimato in un terzo dell'attività prestata dal dipendente la parte svolta al di fuori della galleria e ha ridotto di conseguenza le pretese dell'istante, calcolando l'indennità di galleria solo su 2/3 delle ore effettivamente prestate (cfr. sentenza impugnata, pag. 10). Ne discende che l'appello della convenuta si rivela infondato e deve dunque essere respinto.

                                  e)   Infine, la convenuta contesta di dover rifondere all'istante un'indennità per ripetibili calcolata su una soccombenza di ¾ e chiede che essa sia ripartita secondo l'effettiva soccombenza. Considerato l'esito infruttuoso dell'appello, la ripartizione dell'indennità per ripetibili operata dal Pretore è conforme alle rispettive soccombenze delle parti e regge alla critica.

                                   4.   Gli oneri processuali dell'appello seguono l'integrale soccombenza della convenuta, la quale rifonderà all'istante, rappresentato da un sindacato, un'equa indennità per ripetibili di appello. 

Per questi motivi,

richiamati per le spese gli art. 148 CPC e la LTG

pronuncia:              1.   L'appello 19 settembre 2003 di AP1 è respinto.

                                   2.   Non si prelevano tasse né spese. AP1 rifonderà a AO1 fr. 400.- per ripetibili di appello.

                                   3.   Intimazione:

- -  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera

Terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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