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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 08.10.2004 12.2003.146

8 ottobre 2004·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,268 parole·~11 min·1

Riassunto

obbligazioni assunte prima della costituzione della società anonima

Testo integrale

Incarto n. 12.2003.146

Lugano 8 ottobre 2004/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.1999.905 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione 27 dicembre 1999 da

AO 1 patrocinata dall' PA 2  

contro

AP 1 AP 1, entrambi patrocinati dall' PA 1 Lugano  

con cui l'attrice ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento dell'importo di fr. 238'571,50 oltre interessi al 5% dal 12 aprile 1999 quale mercede per la fornitura e posa dell'arredamento della discoteca __________, nonché il rigetto delle opposizioni interposte ai PE n 9922893 e 9922894 dell'UE di __________, protestando spese e ripetibili;

domande avversate dai convenuti e che il Pretore, con sentenza 13 agosto 2003 ha respinto in quanto diretta contro__________, accogliendola invece nei confronti di AP 1 limitatamente all'importo di fr. 207'369,77 oltre accessori;

appellante il convenuto AP 1 che, con appello 12 settembre 2003, chiede la riforma della sentenza di primo grado nel senso di respingere integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi e postulando altresì di essere esentato dal pagamento delle spese di giudizio in quanto privo di mezzi;

mentre l'attrice, con osservazioni 9 ottobre 2003, postula la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati i documenti prodotti

considerato

in fatto                      1.   La AO 1 da una parte e AP 1 all'altra stipularono, il 30 aprile 1998, un "contratto di compra-vendita" avente per oggetto la fornitura e posa dell'arredamento per la discoteca __________. Con alcune modifiche al contratto iniziale, i lavori sono stati eseguiti e terminati verso la fine di novembre 1998.

                                         Il 22 settembre 1998 le parti conclusero un ulteriore contratto, relativo alla fornitura dell'arredamento per un negozio a Praga. Per le proprie prestazioni, il 29 dicembre 1998 l'attrice ha emesso una fattura di complessivi fr. 705'681,78. Dedotti gli acconti di fr. 475'630,26 ne risultava quindi una rimanenza di fr. 230'051,52. I convenuti hanno rifiutato il pagamento del saldo eccependo l'esistenza di difetti e inadempienze della controparte, interponendo poi opposizione ai precetti esecutivi fatti spiccare nei loro confronti.

                                   2.   Con petizione del 27 dicembre 1999 la AO 1 ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento dell'importo di fr. 238'571,50 oltre interessi al 5% dal 12 aprile 1999 - corrispondente al saldo della mercede per i lavori effettuati, oltre a fr. 8'520.-- per la fornitura di quattro porte e materiale d'uso -, nonché il rigetto delle opposizioni interposte ai PE n 9922893 e 9922894 dell'UE di __________. L'attrice ha sostenuto di aver fornito quanto concordato con i committenti, a loro piena soddisfazione. Ha pure rilevato che l'unica contestazione, relativa alla fornitura di 40 poltroncine difettose, è stata risolta mettendo a disposizione poltroncine prive di difetti.

                                   3.   Con risposta 30 marzo 2000 i convenuti hanno chiesto la reiezione della petizione per questioni d'ordine, contestando introduttivamente la competenza del giudice adito per invalidità della clausola di proroga di foro invocata da controparte. Inoltre, essi hanno contestato la propria legittimazione passiva, sostenendo di non aver agito a titolo personale ma quali dirigenti della società Caffè Bar __________ GmbH di __________. Per quanto riguarda in particolare AP 1, esso neppure avrebbe sottoscritto i contratti e non sarebbe quindi comunque vincolato. Nel merito, contestano l'ammontare della fattura, negando di aver concordato aggiunte o modifiche al contratto iniziale ed evidenziando di aver già integralmente pagato i lavori commissionati. In merito all'esecuzione dei lavori, rilevano che vi sono state varie mancanze che hanno comportato un danno di fr. 250'000.- che compensa abbondantemente un'eventuale saldo della fattura.

                                   4.   Con la replica 11 maggio 2000 l'attrice ha confermato le proprie domande, contestando le eccezioni di parte avversa e ribadendo che i contratti sono stati stipulati con i convenuti e non con la __________ GmbH. In merito ai pretesi difetti, ne contesta l'esistenza, rilevando che comunque gli stessi non sono mai stati oggetto di notifica sicché le relative contestazioni sono comunque perente.

                                   5.   Con la duplica 1 settembre 2000 i convenuti hanno confermato le proprie domande ed allegazioni e con gli allegati conclusivi le parti hanno entrambe confermato le rispettive domande ed allegazioni.

                                   6.   Con sentenza del 13 agosto 2003 il Pretore ha respinto la petizione in quanto diretta contro __________, accogliendola invece nei confronti di AP 1 limitatamente all'importo di fr. 207'369,77 oltre accessori. Accertata che controparte al contratto cui trattasi erano effettivamente AP 1 ha poi ammesso la validità della clausola di proroga di foro solo per il primo, negandola invece per AP 1 perché non aveva firmato le condizioni particolari allegate al contratto nelle quali era contenuta la predetta clausola. Qualificato poi il rapporto giuridico quale contratto di fornitura d'opera, retto dalla normativa regolante il contratto d'appalto, ha ritenuto dovuta la mercede richiesta, ad eccezione di alcuni importi non giustificati o non provati. Da ultimo ha pure respinto le pretese per difetti, mancando la prova del loro ammontare.

                                   7.   Con appello 12 settembre 2003 AP 1 chiede la riforma della sentenza di primo grado nel senso di respingere integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi e postulando altresì di essere esentato dal pagamento delle spese di giudizio in quanto privo di mezzi.

Considerato

in diritto                   8.   Il Pretore ha accertato la validità della clausola di proroga di foro. L'appellante non contesta questa deduzione con riferimento ai contratti principali. Considera invece inapplicabile la proroga di foro per le aggiunte al contratto originario, che sostiene essere nuove pattuizioni per le quali siffatta clausola non è stata pattuita.

                                         A torto. I cambiamenti e le aggiunte in fase di lavorazione fondano, in effetti, sul rapporto contrattuale originario, la cui natura rimane immutata. Non è dato a comprendere, né l'appellante lo spiega, perché la clausola di proroga di foro riferita ad un determinato contratto non debba comprendere anche le controversie relative ad una diversa modalità d'esecuzione, all'impiego di un diverso materiale o ad aggiunte decise in corso d'esecuzione.

                                   9.   Il Pretore ha respinto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, evidenziando che al momento della firma del contratto relativo alla discoteca, avvenuta il 30 aprile 1998, la persona giuridica __________ GmbH ancora non esisteva, essendo stata costituita solo nel giugno del 1998. L'appellante contesta questa deduzione, asseverando che il contratto è stato concluso in previsione della costituzione della società - fatto di cui controparte era a conoscenza - e che i relativi obblighi sono stati da lei assunti nel termine di 3 mesi previsto dall'art. 783 cpv. 3 CO.

                                         L'art. art. 783 cpv. 2 CO statuisce che coloro che hanno agito in nome della società prima della sua iscrizione nel registro di commercio sono responsabili personalmente ed in solido. Se però siffatte obbligazioni furono espressamente contratte in nome della società da costituire e se la società stessa le assume nel termine di tre mesi dall'iscrizione nel registro di commercio, coloro che le hanno contratte ne sono liberati e la sola società ne è responsabile (cpv. 3). Nel caso concreto però  le obbligazioni non sono state contratte espressamente in nome della società da costituire, bensì in nome diAP 1 (doc. B). L'indicazione "Discoteca __________, è qui intesa a specificare l'oggetto cui il contratto è riferito, non invece la parte contraente, tanto che neppure è fatto riferimento ad una qualche forma societaria. Così, anche il contratto doc. L, stipulato in nome di AP 1, indica quale oggetto "Arredamento negozio Praga". Fa quindi difetto una delle premesse per l'applicazione della norma invocata dall'appellante. Dagli atti risulta inoltre che i pagamenti sono stati fatti tutti personalmente da AP 1, ciò anche successivamente al momento in cui, a detta dell'appellante, il contratto sarebbe stato assunto dalla società (doc. 11-13). Questo modo di procedere non è punto compatibile con la tesi dell'avvenuta assunzione del contratto da parte della società medesima, assunzione che non è stata altrimenti provata. Non da ultimo si osserva che già nella fase preprocessuale parte attrice si è rivolta a AP 1 personalmente senza che essi, seppure assistiti da un patrocinatore legale, abbiano mai contestato la propria responsabilità personale, limitandosi invero a rifiutare il pagamento del saldo a causa della pretesa esistenza di difetti e danni. Anche nell'ambito della notifica di difetti del 3 maggio 1999 l'architetto __________ ha fatto riferimento al mandato ricevuto da AP 1, senza neppure menzionare la società (doc. V). Sarà solo nel corso del 2000, dopo l'avvio della presente procedura giudiziaria e nell'imminenza dell'inoltro della risposta di causa - dove per la prima volta è stata contestata la qualità di parte contrattuale dei convenuti - che l'architetto __________ farà riferimento ad un mandato ricevuto dalla __________ GmbH, rappresentata da AP 1 (doc. 5).

                                         Questi elementi portano univocamente a concludere che il contratto è stato stipulato con i convenuti, non con la società. Il fatto che la fattura comprendente le prestazioni è stata indirizzata alla società (doc. N), che figura pure quale destinataria di corrispondenza relativa al contratto, potrebbe invero essere un indizio in senso contrario, ma non è sufficiente a sovvertire questi accertamenti.

                                10.   L'appellante sostiene che, diversamente da quanto accertato dal Pretore, il debito sarebbe inesistente in quanto integralmente pagato. In particolare egli sostiene di aver versato anticipi per complessive Lit 736'000'000.- e non solo Lit 566'000'000.- come ritenuto dal primo giudice.

                                         La censura è manifestamente infondata. Prima dell'avvio della presente procedura i convenuti non hanno mai obiettato alcunché circa l'entità degli acconti versati, neppure alla ricezione dello scritto 2 marzo 1999 con il quale l'attrice comunicava loro di essere sempre in attesa del saldo della fattura ammontante a fr. 230'051.-, pari a Lit 232'607'500 oltre IVA e fr. 8'000.oltre IVA (doc. S). Anche in sede di risposta essi hanno ancora affermato di aver versato Lit. 566'000'000.- (risposta pag. 8 ad 6), mentre è solo con l'allegato di duplica che hanno per la prima volta sostenuto di aver versato complessivamente Lit. 736'000'000.- (duplica pag. 17). Questo argomentando che la fattura doc. N, datata 29 dicembre 1998, indica il pagamento di acconti di complessive Lit 566'000'000.- e di conseguenza ancora non poteva tener conto dei due successivi pagamenti di Lit 120'000'000.- dell'8 gennaio e di Lit 50'000'000.- del 4 febbraio 1999.

                                         Ebbene, la teste __________ ha spiegato che la fattura doc. N è stata redatta solo nel marzo del 1999 ma reca una data precedente perché ciò fu a lei richiesto per ragioni contabili (verbale 27 marzo 2001, pag. 7). Inoltre, in occasione del proprio interrogatorio formale, AP 1, alla domanda a quanto ammontano i pagamenti a favore dellaAO 1AO 1 al momento del suo interrogatorio ("bis heute getätigte Einzahlungen") ha risposto che erano stati pagati 562 milioni di Lit , importo confermato anche da AP 1 (verbale IF 13.9.01, pag. 7 ad 12, pag. 12 ad 10). La contestazione riproposta in questa sede appare quindi quantomeno temeraria.

                                         Peraltro, dalla documentazione bancaria risultano versamenti a favore dell'attrice di Lit 50'000'000.- il 7.7.98, Lit. 100'000'000.- il 12.10.98, Lit 100'000'000.- il 24.11.98, Lit 80'000'000.- il 4.12.98, Lit 120'000'000.- l'8.1.99 e Lit. 50'000.- il 4 febbraio 1999 (doc. 13), per complessive Lit 500'000'000.-. L'appellante neppure indica, oltre ai pagamenti documentati in atti, quale altri pagamenti anteriori al 29 dicembre agli avrebbe effettuato e quando. 

.

                                11.   Il Pretore ha stabilito l'ammontare della pretesa in fr. 207'369,77, indicando nel dettaglio ogni singolo importo e specificando i motivi per cui lo ha ammesso. L'appellante si limita a contestare alcune posizioni, senza tuttavia confrontarsi in alcun modo con le motivazioni della sentenza, sicché su questo punto l'appello si rivela irricevibile (art. 309 cpv. 2 CPC).

                                         Per quanto riguarda la contestazione relativa all'IVA, che a mente dell'appellante non sarebbe dovuta, si rileva che trattasi di argomento nuovo, nessuna contestazione in tal senso essendo mai stata formulata in precedenza. A prescindere comunque dall'irricevibilità della censura, le condizioni generali allegate al contratto doc. C, firmate dall'appellante, indicano chiaramente che l'IVA è dovuta in aggiunta al contratto.

                                12.   Il Pretore ha respinto l'eccezione di compensazione sollevata dal convenuto, ritenendo che la stessa non era stata proposta correttamente, osservando tuttavia che non v'erano comunque sufficienti prove a sostegno dell'esistenza della pretesa opposta in compensazione. L'appellante contesta tale conclusione asserendo che l'istruttoria attesta l'esistenza di difetti per un ammontare di almeno fr. 200'000.-.

                                         La censura è palesemente infondata. Anche se si volesse, per mera ipotesi, ritenere sufficientemente provata l'esistenza dei difetti alla luce delle fotografie prodotte e della testimonianza dell'arch. __________, non v'è prova alcuna circa un eventuale minor valore dell'opera o i costi di eliminazione dei difetti medesimi. L'importo esposto è una mera affermazione di parte, contestata e non solo non dimostrata, ma che neppure raggiunge lo stadio della semplice verosimiglianza.   

                                13.   Ne discende che l'appello, nella misura in cui è ricevibile, va respinto perché manifestamente infondato. Le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che nella fissazione delle ripetibili si terrà conto della stringatezza delle osservazioni inoltrate dalla parte appellata. La domanda dell'appellante di essere esentato dal pagamento delle spese di giudizio perché privo di mezzi va poi respinta, non avendo egli documentato la propria situazione finanziaria, omettendo di produrre la documentazione prospettata con l'atto d'appello e mai inviata nonostante i solleciti rivolti al suo patrocinatore.

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile l'appello è respinto.

                                   2.   La domanda di assistenza giudiziaria di AP 1 è respinta.

                                   3.   Gli oneri del processuali, consistenti

                                         a) tassa di giustizia      fr.   1'500.–

                                         b) spese                         fr.        75.–

                                                                                fr.   1'575.–

                                         sono posti a carico dell’appellante, il quale rifonderà a controparte fr. 250.- di ripetibili.

                                   4.   Intimazione:

- -  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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