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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 29.07.2004 12.2003.139

29 luglio 2004·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,690 parole·~8 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n.: 12.2003.139

Lugano 29 luglio 2004/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2002.70 (azione in disconoscimento del debito) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con istanza 3 maggio 2002 da

APPE1 _________ rappr. da RAPP1   

contro  

 APPO1  patrocinata dall’  _PAT1   

con cui l'istante ha chiesto il disconoscimento del debito di fr. 8'000.- oltre interessi di cui al P.E n. __________ dell'UE di Mendrisio, domanda avversata dalla convenuta e che il segretario assessore ha respinto con sentenza del 26 agosto 2003;

insorgente l'istante con ricorso 8 settembre 2003, nel quale chiede di annullare la sentenza impugnata;

mentre la convenuta con osservazioni dell'8 ottobre 2003 propone di respingere il ricorso, con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

Ritenuto

in fatto:                           A.   APPO1 ha concesso in locazione a APPE1, che subentrava al precedente conduttore, lo stabile denominato __________ a __________, composto di un bar e di un appartamento per il custode, dal 1° agosto 2000, al canone di fr. 3'500.mensili oltre fr. 500.- mensili per acconto delle spese accessorie (doc. A). APPE1 ha chiesto il 14 dicembre 2001 a APPO1 di ridurre la pigione a fr. 1'500.mensili oltre fr. 250.- mensili per acconto delle spese, lamentando l'inagibilità dell'appartamento per i numerosi difetti riscontrativi (doc. D). APPO1 ha fatto spiccare nei confronti di APPE1 il precetto esecutivo n. __________dell'UE di Mendrisio per fr. 8'000.- oltre interessi al 7% (canone di locazione e acconto spese accessorie di novembre e dicembre 2001) e fr. 179.per spese del verbale di inventario (doc. H). L'opposizione interposta da APPE1 al PE è stata respinta il 6 febbraio 2002 dal segretario assessore della Pretura di Mendrisio Sud (inc. EF.2002.31, richiamato).

                                          B.   L'ufficio di conciliazione in materia di locazione di Chiasso ha accertato l'8 aprile 2002 la mancata conciliazione sull'istanza 26 febbraio 2002 di APPE1, intesa a ottenere la riduzione del canone di locazione. Il 1° marzo 2002 APPE1 ha promosso nei confronti di APPO1 azione di riduzione della pigione mensile a fr. 2'207.40 davanti alla Pretura di Mendrisio Sud (inc. DI.2002.30). Con successiva istanza 3 maggio 2002 APPE1 ha chiesto alla medesima Pretura di accertare l'inesistenza del debito di fr. 8'000.- e di annullare il PE n. __________dell'UE di Mendrisio (inc. DI.2002.70). All'udienza del 5 giugno 2002, indetta per la discussione di entrambe le istanze, il segretario assessore ha congiunto le cause per l'istruttoria, siccome poggianti sul medesimo complesso di fatti. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato a essere citate per il dibattimento finale, l'istante rimettendosi al contenuto del memoriale conclusivo del 27 luglio 2002.

                                          C.   Il segretario assessore ha statuito il 26 agosto 2003 con due diverse sentenze: nella causa di accertamento della pigione (DI.2002.30) ha ridotto la pigione mensile a fr. 3'058.50 dal 1° agosto 2000 e a fr. 1'262.90 dal 1° febbraio 2002, mentre nella parallela causa di disconoscimento del debito ha respinto l'istanza e ha posto a carico di APPE1 la tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese, con l'obbligo di versare a APPO1 fr. 800.- per ripetibili (DI.2002.70).

                                          D.   APPE1 è insorto contro la sentenza che respingeva l'azione di disconoscimento del debito con un atto intitolato "ricorso per cassazione" dell'8 settembre 2003, in cui chiede che la sentenza impugnata sia annullata. La Camera di cassazione civile ha trasmesso l'11 settembre 2003 l'incarto alla seconda Camera civile, il valore di causa essendo pari a fr. 8'000.- (inc. 16.2003.79). Il presidente della seconda Camera civile ha respinto il 12 settembre 2003 la domanda di effetto sospensivo contenuta nel rimedio di diritto.

                                                 Nelle sue osservazioni dell'8 ottobre 2003 APPO1 propone di respingere il gravame e di confermare il giudizio di prima sede.

e considerato

in diritto:                         1.    L'art. 83 cpv. 2 LEF stabilisce che l'escusso, entro venti giorni dal rigetto dell'opposizione, può domandare con la procedura ordinaria il disconoscimento del debito al giudice del luogo dell'esecuzione. Secondo la giurisprudenza, ove la decisione di rigetto in via provvisoria dell'opposizione soggiaccia ad un rimedio ordinario, il termine di 20 giorni per proporre l'azione d'inesistenza del debito comincia a decorrere dal giorno in cui il termine di ricorso è spirato infruttuosamente oppure da quello della decisione dell'autorità di ricorso o del ritiro del ricorso stesso (DTF 127 III 569, 115 III 91, 104 II 141; IICCA 30 ottobre 1996 inc. n. 12.96.167, 31 ottobre 1996 inc. n. 12.96.208; cfr. pure Guidicelli/Bianchi, LEF annotata, Pregassona 2003, p. 80 seg.). Nel caso concreto la sentenza di rigetto dell'opposizione della Pretura di Mendrisio Sud, emessa il 6 febbraio 2002 (EF.2002.31), è stata spedita per intimazione il 7 febbraio 2002 ed è stata ritirata dal conduttore il 18 febbraio 2002. Tenuto conto della procedura di conciliazione, avviata il 26 febbraio 2002, nel termine di 20 giorni, l'azione promossa il 3 maggio 2002 nei 30 giorni dalla mancata conciliazione dell’8 aprile 2002, è tempestiva.

                                          2.    Nella fattispecie il segretario assessore ha respinto l'azione di disconoscimento di debito ritenendo che il contratto di locazione in vigore tra le parti non era mai stato validamente modificato, la proprietaria non avendo accettato la proposta di riduzione della pigione formulata dal conduttore (doc. 2 e 3 inc. DI.2002.30), così che la pigione era rimasta a fr. 3'500.- mensili oltre fr. 500.- di acconto spese, mentre non era provato il versamento parziale della pigione come dalla proposta formulata il 14 dicembre 2001 dal conduttore.

                                          3.    L'insorgente rimprovera al primo giudice di non aver tenuto conto nel giudizio sul disconoscimento di debito della sentenza da lui emanata il medesimo giorno nella parallela procedura di riduzione della pigione (DI.2002.30), nella quale ha ridotto la pigione di novembre e dicembre 2001 di fr. 883.-, degli acconti di fr. 3'500.- già versati per quei mesi e del fatto che il versamento degli acconti di spese non si giustifica, non essendo mai stato presentato dalla proprietaria un conteggio delle spese accessorie. Egli chiede quindi l'accoglimento integrale dell'azione di disconoscimento di debito, in via subordinata l'accoglimento nella misura di fr. 5'383.-.

                                          a)    In concreto il primo giudice, dopo aver congiunto per l'istruttoria le due cause promosse dal conduttore il 5 marzo 2002 (inc. DI.2002.30) e il 3 maggio 2002 (DI.2002.70) con la motivazione che esse poggiavano sul medesimo complesso di fatti, ha poi emanato il 26 agosto 2003 due distinte sentenze. In quella qui in esame (DI.2002.70) il segretario assessore si è fondato su risultanze istruttorie della causa parallela (DI.2002.30; cfr. sentenza impugnata pag. 2), ma ha completamente ignorato la propria sentenza di stessa data, con la quale ha ammesso la riduzione della pigione nel periodo considerato nel PE n. __________ dell'UE di Mendrisio (novembre-dicembre 2001) a fr. 3'058.50 mensili (sentenza 26 agosto 2003 inc. DI.2002.30). Il canone di locazione nel periodo litigioso non era pertanto più di fr. 3'500.- mensili, ma di soli fr. 3'058.50 (- fr. 441.50).

                                          b)   Il conduttore ribadisce di aver versato per i mesi di novembre e dicembre 2001 l'importo di fr. 1'750.- mensili, come per altro riconosciuto nell'estratto conto della convenuta (doc. I). La censura è fondata. Nell'istanza del 3 maggio 2002 il conduttore aveva indicato di aver versato per i mesi di novembre e dicembre 2001 l'importo ridotto di fr. 1'750.-, riferendosi all'estratto conto inviatogli dalla fiduciaria della convenuta. Costei ha contestato in modo generico l'avvenuto versamento degli acconti, ammettendo nondimeno che il conduttore si era limitato "a pagare come e quando gli pareva l'importo che gli pareva" (risposta 5 giugno 2002). Ora, l'estratto conto doc. I, che la convenuta non ha contestato, attesta il pagamento di due acconti di fr. 1'750.- ciascuno per i mesi di novembre e dicembre 2001, a conferma delle asserzioni del conduttore.

                                          c)    L'insorgente sostiene che l'acconto delle spese accessorie di fr. 500.- mensili non sarebbe dovuto, la convenuta non avendogli mai inviato il relativo conteggio delle spese. La censura non è mai stata sollevata davanti al primo giudice (cfr. istanza 3 maggio 2002 e udienza del 5 giugno 2002), ed è quindi nuova ed irricevibile in questa sede, visto il chiaro testo dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, valido anche nelle cause speciali di locazione.

                                          d)   In definitiva l'importo mensile ancora dovuto dal conduttore per i mesi di novembre e dicembre 2001 è di fr. 1'808.50 (fr. 4000.- pattuiti contrattualmente meno la riduzione di fr. 441.50 di cui alla sentenza 26 agosto 2003, meno l'acconto già versato di fr. 1'750.-), per un totale di fr. 3'617.-. Il conduttore non si è mai espresso sul rimborso delle spese di allestimento dell'inventario DR n. 569163/02 del 15 gennaio 2002 (fr. 179.-, cfr. doc. H) e ha fondato la propria azione di disconoscimento di debito solo sull'importo della pigione e delle spese accessorie (complessivi fr. 8'000.- oltre interessi). L'azione di disconoscimento di debito deve dunque venir accolta limitamente a fr. 4'383.- (fr. 441.50 + fr. 1'750.- x 2 mesi) e solo in tale misura il rimedio di diritto può essere accolto.

                                          4.    Gli oneri del presente giudizio seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'insorgente risulta vittorioso in misura solo di poco superiore alla metà e si giustifica dunque di porre la tassa di giustizia e le spese a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensando le ripetibili. Il dispositivo sulle spese di prima sede va modificato nella medesima misura.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la LTG,

pronuncia:                     I.     L'appello 8 settembre 2003 di APPE1 è parzialmente accolto e la sentenza 26 agosto 2003 inc. DI.2002.70 è riformata nel modo seguente:

                                                 1.  Il debito di cui al PE n. __________dell'UE di Mendrisio è dichiarato inesistente nella misura di fr. 4'383.-.

                                                 2.  La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese sono a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

                                          II.    Le spese dell'appello, consistenti in:

                                                 a) tassa di giustizia              fr.    80.b) spese                                fr.    20.fr.  100.da anticiparsi dall'appellante, sono a carico delle parti in ragione di metà ciascuno. Le ripetibili sono compensate.

III.      Intimazione:

                                                 -

                                                 -

                                                 Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud.

Terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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