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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 28.09.2004 12.2003.127

28 settembre 2004·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,107 parole·~6 min·4

Riassunto

legittimazione passiva

Testo integrale

Incarto n. 12.2003.127

Lugano 28 settembre 2004/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2001.471 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con petizione 11 luglio 2001 da

AO 1 (D) rappr. dallo RA 2  

contro

AP 1 rappr. dall'a RA 1  

con cui l'attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento dell'importo di fr. 11'629,70 oltre interessi al 5% dal 13 settembre 1999 a titolo di mercede per un contratto d'appalto nonché il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al PE no __________ dell'UE di Lugano;

domande avversate dalla convenuta e che il Pretore, con sentenza 14 luglio 2003 ha accolto, limitando tuttavia l'interesse moratorio al 4% annuo.

Appellante la parte convenuta con atto 25 agosto 2003, con cui chiede la riforma del giudizio di prima istanza nel senso di respingere integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l'attore, con osservazioni 15 ottobre 2003, postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

esaminati gli atti e i documenti prodotti

considerato

in fatto e in diritto

                                   1.   Nel corso dei mesi di luglio e agosto del 1999, AO 1 si è occupato dei lavori di montaggio dei serramenti e delle coperture in vetro della clinica universitaria di Tubinga (D). Per le sue prestazioni egli ha inviato due fatture per complessivi DM 14'929.- alla AP 1 (precedentemente AP 1; qui di seguito AP 1), la quale ne ha rifiutato il pagamento, interponendo altresì opposizione al PE fatto spiccare nei suoi confronti.

                                         Con petizione 11 luglio 2001 AO 1 ha quindi chiesto la condanna della AP 1 al pagamento dell'importo di fr. 11'629,70 oltre interessi al 5% dal 13 settembre 1999, nonché il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al PE no __________ dell'UE di Lugano. L'attore, premessa l'esistenza di un contratto d'appalto fra le parti, sostiene di aver eseguito l'opera conformemente alle regole dell'arte, sicché la convenuta non ha motivo di rifiutare il pagamento della mercede.

                                   2.   La parte convenuta, con risposta 10 settembre 2001 ha chiesto la reiezione della petizione, contestando l'esistenza di un rapporto contrattuale fra le parti. I lavori sarebbero semmai stati eseguiti per conto della AP 1 (D), alla quale andavano di conseguenza indirizzate le richieste di pagamento. Comunque, il rapporto tra le parti sarebbe un contratto di lavoro, retto dal diritto germanico - applicabile in virtù della LDIP - in applicazione del quale le pretese qui fatte valere sarebbero perente perché non fatte valere entro i termini preclusivi previsti dalla legge.

                                   3.   Con l'allegato di replica, l'attore, ribadito che i rapporti tra le parti sono retti dalla normativa sul contratto d'appalto e ammessa l'applicabilità del diritto germanico, ha confermato le proprie domande, contestando in particolare l'applicabilità della normativa sul contratto di lavoro invocata da controparte.

                                         Con l'allegato di duplica, la convenuta ha poi ribadito le proprie domande ed allegazioni e, esperita l'istruttoria, con le conclusioni entrambe le parti hanno confermato le rispettive richieste, rinunciando poi al dibattimento finale.

                                   4.   Con sentenza 14 luglio 2003 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, ha dapprima accertato che la AP 1, e non la AP 1, era l'effettiva controparte contrattuale dell'attore. Il primo giudice ha poi ritenuto applicabile il diritto germanico e qualificato il contratto quale appalto. Rilevata l'esecuzione a regola d'arte dei lavori e l'assenza di contestazioni sull'ammontare della mercede, ha accolto la petizione, riducendo tuttavia il tasso degli interessi di mora al 4%. La tassa di giustizia di fr. 900.- e le spese sono state poste a carico della parte soccombente con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 1'200.- di ripetibili.

                                   5.   Con appello del 25 agosto 2003, la convenuta chiede la riforma del giudizio di prima istanza nel senso di respingere integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili per entrambe le istanze. Con osservazioni 15 ottobre 2003, l'appellato postula la reiezione del gravame.

                                   6.   In questa sede non sono più controversi l'applicabilità del diritto germanico né che la fattispecie configura un contratto d'appalto, conclusioni peraltro conformi alle risultanze di causa. L'appellante contesta invece la propria legittimazione passiva, sostenendo di non essere parte del contratto stesso. A torto.  

                                         Dalle testimonianze in atti, assunte nelle vie rogatoriali, risulta in modo univoco che la società germanica __________ (in seguito __________) aveva ricevuto l'appalto per l'esecuzione dei serramenti, delle facciate e delle coperture in vetro della clinica universitaria di Tubinga. I lavori di montaggio di queste strutture essa li ha poi subappaltati alla AP 1 (teste __________, verbale 17 luglio 2002 alle domande no 3 e 4 di parte attrice; teste __________, verbale 9 luglio 2002 alla domanda no 10 di parte attrice). I contratti furono stipulati dalla __________ con la società AP 1 (teste __________, verbale 4 luglio 2002, pag. 2; teste __________, verbale 12 luglio 2002 alle domande no 1 di parte convenuta e no 4 di parte attrice) e nell'ambito dell'esecuzione dei lavori, le istruzioni all'attore erano date dal signor __________ della AP 1 (teste __________, loc. cit., alla domanda no 11 di parte attrice).

                                         Per quanto concerne invece la società AP 1, dalle testimonianze si evince che la stessa fu costituita in previsione di diventare la succursale germanica della AP 1. Di fatto, però essa non divenne mai operativa a causa delle divergenze subito sorte tra i responsabili delle due società (teste __________, loc. cit., pag. 1, teste __________, loc. cit. alla domanda no 2 di parte convenuta). Ad ogni modo, la società germanica avrebbe dovuto assumere solo nuovi contratti, mentre quelli in fase di conclusione, tra cui il progetto di Tubinga di cui trattasi, continuavano ad essere seguiti dalla AP 1 (teste __________, loc. cit. ad 3, 4 di parte convenuta e ad 7 di parte attrice).

                                         Stante quanto precede, la decisione del Pretore, che ha individuato nella AP 1 la controparte contrattuale dell'attore, è senz'altro corretta. Né le fatture prodotte dal teste __________, emesse dalla AP 1 alla __________ sono atte a sovvertire queste conclusioni.

                                         L’appello deve di conseguenza essere respinto. Spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati per le spese gli art. 148 CPC, la LTG e la TOA

pronuncia:                

                                   1.   L’appello è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese d'appello, di complessivi fr. 450.-, già anticipati dall’appellante, rimangono a suo carico, con l'obbligo di versare a AO 1 l'importo di fr. 800.- a titolo di ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

- -  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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