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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 17.07.2003 12.2003.118

17 luglio 2003·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·571 parole·~3 min·6

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 12.2003.118

Lugano 17 luglio 2003/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire sul ricorso 15 luglio 2003 di

__________ rappr. dall'avv. __________  

  nei confronti della decisione 23 giugno 2003 della  

__________      

con la quale veniva respinto il ricorso 5 giugno 2003 della qui ricorrente nei confronti della pronuncia 4 giugno 2003 dell'ufficiale dei registri di Bellinzona il quale ha negato una proroga del termine di 15 giorni, assegnato alla ricorrente il 21 maggio 2003, per ottenere, nell'ambito di un'opposizione preventiva alla radiazione o alla trasformazione in altra forma giuridica della ditta individuale __________ di __________, una misura provvisionale presso il giudice civile (art. 32 cpv. 2 ORC).

Letti ed esaminati gli atti.

Considerato

                                         che l'ufficiale dei registri di Bellinzona ha assegnato alla ricorrente, che si opponeva alla radiazione della ditta __________ di __________, un termine di 15 giorni, conformemente agli art. 32 cpv. 2 ORC e 7 Lcant RC, per ottenere una misura provvisionale presso il giudice civile;

                                         che la ricorrente ha chiesto una proroga di tale termine, negata dall'ufficiale con conferma 23 giugno 2003 della Sezione del registro fondiario quale autorità di vigilanza sul registro di commercio;

                                         che la qui ricorrente insorge contro la pronuncia dell'autorità di vigilanza chiedendo, oltre alla concessione dell'effetto sospensivo al suo ricorso, che la decisione impugnata sia annullata e, di conseguenza, le sia concessa la chiesta proroga del termine;

                                         che contro le decisioni della Sezione del registro fondiario e di commercio è dato ricorso alla Camera civile del Tribunale d'appello con applicazione della legge di procedura per le cause amministrative (art. 6 Lcant RC);

                                         che l'art. 48 LPamm permette all'autorità di ricorso di respingere, immediatamente, il ricorso se esso si rivela inammissibile o manifestamente infondato;

                                         che, nella fattispecie concreta e indipendentemente a sapere se è possibile ricorrere contro una decisione d'ordine dell'Ufficiale dei registri, il ricorso si rivela assolutamente infondato;

                                         che, infatti, in esecuzione dell'art. 32 ORC, l'art. 7 Lcant RC recita che "il termine che l'ufficiale deve assegnare all'opponente per ottenere una misura provvisionale del giudice in caso di opposizione di diritto privato contro un'iscrizione non ancora eseguita, è di quindici giorni";

                                         che la procedura amministrativa prevede che i termini stabiliti dalla legge sono perentori (art. 11 LPamm) e quindi improrogabili;

                                         che la motivazione, al proposito, della Sezione del registro fondiario e di commercio, alla quale si rimanda è così perfettamente conforme alla legge e il ricorso, siccome manifestamente infondato, va respinto;

                                         che la domanda di concessione dell'effetto sospensivo, visto l'esito del ricorso, diventa priva di oggetto;

                                         che nemmeno torna conto esonerare la ricorrente dal pagamento delle spese di giudizio poiché non vi è nessun interesse generale attorno alla soluzione del problema sottoposto a giudizio, siccome di immediata e scontata spiegazione;

Per i quali motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso 15 luglio 2003 di __________ è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di Fr. 100.- e le spese di Fr. 20.- (totale Fr. 120.-) sono a carico della ricorrente.

                                   3.   Intimazione:

                                         - __________

  Comunicazione all'Ufficio federale del registro di commercio, Berna (art. 103 lett. b seconda frase OG)    

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale entro 30 giorni dall'intimazione (art. 97 ss. OG)

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