Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 03.12.2003 12.2003.11

3 dicembre 2003·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,263 parole·~6 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 12.2003.11

Lugano 3 dicembre 2003/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2000.00761 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1- promossa con petizione 18 dicembre 2000 da

  rappr. da __________  

__________

__________ rappr. da __________  

con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di DM 70'000.- oltre interessi, domanda avversata dalla controparte, con risposta 15 febbraio 2001, dichiarata irrita siccome inviata unicamente per fax;

ed ora sulla domanda processuale presentata il 9 dicembre 2002 dal convenuto, volta ad ottenere l'assegnazione di un termine di 30 giorni per presentare un nuovo allegato responsivo, e che il Segretario assessore, con decreto 30 dicembre 2002, ha respinto;

appellante il convenuto con atto di appello 13 gennaio 2003, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la domanda processuale, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l'attore, con osservazioni 9 aprile 2003, postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

richiamato il decreto 14 gennaio 2003 con cui il Pretore ha concesso all'appello l'effetto sospensivo richiesto;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                   1.   Con decisione 26 febbraio 2002, confermata da questa Camera il 2 dicembre 2002, il Segretario assessore ha decretato l'irricevibilità della risposta 15 febbraio 2001 del convenuto, rilevando come la stessa fosse stata inoltrata solo per fax.

                                   2.   Con la domanda processuale in rassegna, il convenuto ha chiesto l'assegnazione di un termine di 30 giorni per presentare un memoriale responsivo formalmente corretto e il conseguente annullamento di tutti gli atti di procedura compiuti a far tempo dalla risposta, sostenendo che nel caso di specie il giudice di prime cure, confrontato con un allegato responsivo redatto da una parte (straniera e non giurista) senza l'ausilio di un legale e che non soddisfaceva i requisiti formali dell'art. 170 CPC, in particolare quello della firma autografa (lett. l), avrebbe dovuto procedere secondo quanto stabilito dall'art. 39 cpv. 2 CPC, pena la declaratoria di nullità della sentenza e di tutti gli atti procedurali successivi all'atto viziato (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 9 ad art. 39).

                                   3.   Il Segretario assessore, con il decreto qui impugnato, ha respinto la domanda processuale, evidenziando innanzitutto che il convenuto, almeno fino all'intimazione del termine di grazia per la risposta, era patrocinato da un legale e pertanto in base alla giurisprudenza non era da ritenersi privo di assistenza giuridica; inoltre l'indirizzo apposto sul fax 15 febbraio 2001 lasciava chiaramente intendere che il medesimo scritto sarebbe stato spedito pure per raccomandata, sicché nulla lasciava presagire che il convenuto avrebbe poi omesso di inviare la risposta con la firma in originale: dovendosi pertanto ritenere che la parte convenuta aveva le cognizioni per agire correttamente, ma che in seguito, volontariamente, non vi si era attenuta, era a suo giudizio escluso che essa potesse in un secondo tempo avvalersi dell'art. 39 cpv. 2 CPC per rimediare al proprio errore.

                                   4.   Delle argomentazioni dell'appello, con cui il convenuto chiede la riforma del primo giudizio nel senso di ammettere la domanda processuale, e delle osservazioni dell'attore, con cui si postula la reiezione del gravame, si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

                                   5.   Ogni persona avente l’esercizio dei diritti civili, nonché le società in nome collettivo e quelle in accomandita, possono procedere in lite con atti propri (art. 38 cpv. 1 CPC). La capacità processuale comprende, appunto, la facoltà di compiere personalmente tutti gli atti di causa (art. 39 cpv. 1 CPC). Nel Ticino, come in tutto il resto della Svizzera, le parti non sono obbligate a farsi patrocinare in giudizio, obbligo che esiste invece in Germania e in Italia per la maggior parte dei procedimenti civili (IICCTF 23 novembre 1995 in re T., consid. 3a con rinvii). Quando il giudice ritiene però che una persona non sia capace di proporre e di discutere con la necessaria chiarezza la propria causa, la diffida a munirsi entro breve termine di un patrocinatore, con la comminatoria della designazione di un patrocinatore d’ufficio (art. 39 cpv. 2 CPC). La designazione di un patrocinatore d’ufficio (e la diffida che precede tale designazione) configura una restrizione della capacità processuale. Per il suo carattere di eccezione essa deve giustificarsi alla luce di particolari circostanze, oggettive e soggettive, che il Pretore valuta facendo capo al suo ampio potere di apprezzamento (Rep. 1989 p. 168 in alto, 1988 p. 375 consid. a). Il solo fatto che una parte sia sprovvista di patrocinatore ancora non significa, quindi, che essa vada diffidata a munirsi di un legale o che il giudice le debba nominare un avvocato d’ufficio. Se così fosse, la capacità di compiere personalmente tutti gli atti processuali sarebbe svuotata di senso. Determinante è la ponderazione delle capacità personali della parte per rapporto al grado di difficoltà che la causa presenta, considerato anche lo stadio in cui il processo si trova (cfr. la casistica in: Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 8 e segg. ad art. 39). Una parte può apparire incapace di difendersi, ad esempio, per insufficienti cognizioni giuridiche, ma anche per malattia, per incapacità di provvedere a sé medesima o per il suo contegno sconveniente, che turba l’ordine del processo (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, Berna 1990, vol. I, n. 7.2 ad art. 29). La situazione va apprezzata di caso in caso (IICCA 13 luglio 2000 inc. n. 12.2000.58 e 70, 13 ottobre 2003 inc. n. 12.2003.63).

                                   6.   Nella fattispecie, si tratta di esaminare se, in data 15 febbraio 2001, il primo giudice poteva ragionevolmente ritenere che il convenuto non fosse in grado di discutere con la necessaria chiarezza la sua causa. Il quesito dev'essere risolto per la negativa. La risposta di causa allestita personalmente dal convenuto e da lui trasmessa per fax, ancorché succinta, era in effetti ossequiosa dei requisiti formali dell'art. 170 CPC, tranne per quanto riguardava la necessità della firma autografa del suo estensore: considerato però che in quello scritto, e meglio sopra l'indirizzo della pretura, era stato riportato il termine "raccomandata", il Segretario assessore poteva senz'altro ritenere che il convenuto era consapevole della necessità di confermare con un invio postale raccomandato il tenore della comunicazione già trasmessa via fax e che anzi questi avrebbe certamente provveduto ad agire in tal senso, così che in definitiva nessuna circostanza oggettiva giustificava a quel momento di procedere nei suoi confronti secondo l'art. 39 cpv. 2 CPC. Il fatto che in seguito il convenuto abbia omesso di effettuare l'invio postale in questione non modifica questa situazione: ciò non prova (ancora) che egli in realtà ignorasse tale esigenza -che, come detto, dal tenore dello scritto 15 febbraio 2001 sembrava al contrario essergli perfettamente nota- ma semmai che egli nell'occasione si era comportato in modo negligente, il che però non costituisce un requisito per poter far capo a quella norma.

                                   7.   Ne discende la reiezione del gravame.

                                         La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

                                    I.   L’appello 13 gennaio 2003 di __________ è respinto.

                                   II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia                                    fr.    280.b) spese                                                      fr.      20.-

                                         Totale                                                           fr.    300.da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 300.- per ripetibili.

                                  III.   Intimazione a:      -   avv. __________

                                                                      -   avv. __________

                                         Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

12.2003.11 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 03.12.2003 12.2003.11 — Swissrulings