Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 20.12.2002 12.2002.73

20 dicembre 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,842 parole·~14 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 12.2002.73

Lugano 20 dicembre 2002/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Rusca

segretaria:

Zanetti, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2000.00120 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 25 luglio 2000 da

__________ rappr. dall’avv. __________  

contro  

__________ rappr. dall’avv. __________  

con cui la parte attrice ha chiesto la condanna della convenuta al versamento dell’importo di fr. 14’300.-- (pretesa ridotta in sede di replica a fr. 13'956.30) oltre interessi al 7% dal 27 gennaio 2000 e il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’UEF di Bellinzona, con protesta di spese e ripetibili;

domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore, con sentenza 1. marzo 2002, ha parzialmente accolto, limitatamente a fr. 775.35 oltre interessi al 5% dal 27 gennaio 2001 (recte: 2000);

con appello 9 aprile 2002, l’attrice chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la pretesa di fr. 13'956.30, oltre interessi al 7% a partire dal 27 gennaio 2000, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre la convenuta, con osservazioni 15 maggio 2002, postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti

ritenuto in fatto:

                                          A.  Nei mesi di novembre e dicembre 1998, la ditta __________ forniva alla __________ diversi armadi con i relativi accessori, che la attrice provvedeva a montare per conto della convenuta in un appartamento di __________. Per queste forniture, la parte attrice ha emesso tre fatture di complessive lit. 27'230’000 (doc. B, C e D). Il 16 febbraio 1999 la __________ versava un acconto pari a lit. 10'000'000; mentre, la __________ postulava il pagamento del rimanente saldo (doc. E, F, G).

                                          B.  Tra le parti sono sorte contestazioni quo alla fatturazione e alla qualità della merce fornita; la __________ ha quindi rifiutato ogni ulteriore versamento a favore della controparte. Con precetto esecutivo n. __________ dell’UEF di Bellinzona l’attrice escuteva la convenuta per fr. 14’300.-- oltre interessi al 7% dal 27 gennaio 2000 e spese esecutive. Contro detto precetto la __________ ha interposto opposizione.

                                          C.  Con petizione 25 Iuglio 2000 l’attrice chiedeva il pagamento della somma di fr. 14’300.-- (importo ridotto in sede di replica a fr. 13'956.30) in base al contratto di compravendita che sarebbe venuto in essere tra le parti. A mente della parte attrice, la fornitura sarebbe stata priva di difetti e ogni contestazione riguardo alla qualità della merce o ai prezzi fatturati risulterebbe tardiva.

                                          D.  Con risposta 20 ottobre 2000 la convenuta si è opposta alla pretesa attorea, adducendo che il saldo di lit. 17'230’00 non sarebbe stato versato, poiché la fattura sarebbe stata eccessiva e il saggio di interesse e il tasso di cambio errati; le opere avrebbero inoltre presentato vari difetti, che la __________ avrebbe tempestivamente segnalato alla attrice. Infine, la convenuta poneva in compensazione una propria pretesa di fr. 11'200.-- (spese legate a montaggio, smontag-gio e trasporto degli armadi che hanno dovuto essere rilaccati e rimessi in squadra), nonché i costi di trasporto del materiale in fabbrica e il minor valore dell’opera.

                                          E.  Con giudizio 1. marzo 2002, il Pretore accoglieva la petizione presentata dalla __________ limitatamente all’importo di fr. 775.35 oltre accessori. Innanzitutto il primo giudice ha qualificato il contratto tra le parti come appalto, in quanto gli armadi a muro erano stati prodotti su misura per l’appartamento di __________ (art. 363 ss. CO). Inoltre, a mente del Pretore le opere presentavano varie imperfezioni che la committente avrebbe notificato tempestivamente all’altra parte. Il credito originario della attrice veniva quantificato in fr. 13'169.85 (cambio valuta alla data della sentenza, corrispondente a fr. 1.48 per 1 Euro), alla quale veniva opposto un credito di fr. 12'394.50 riconosciuto alla __________ per i costi di montaggio, smontaggio e trasporto degli armadi difettosi.

                                          F.  L’appello 4 dicembre 2001 e le osservazioni 24 gennaio 2002 ricalcano in grandi linee quanto esposto negli allegati presentati in prima istanza.

considerato in diritto:

                                          1.   Tra le parti, circostanza non più contestata, è venuto in essere un contratto di appalto ai sensi degli art. 363 CC. Secondo tale norma, l’appalto è un contratto per cui l’appaltatore si obbliga a compiere un’opera e il committente a pagare una mercede. In effetti, nel caso specifico, la __________ ha creato dei mobili su misura e appositamente per un appartamento a __________; dopodiché, la stessa ha anche provveduto al montaggio in loco di tali armadi. Questo significa che la caratteristica dell’allestimento dell’opera (“Sach- und Arbeitsleistung”) è da considerarsi preponderante rispetto alla mera fornitura dell’opera (Honsell, Schweizerisches Obligationenrecht BT, 5. ed., Berna 1999, pag. 259; Zindel/Pulver, Basler Kommentar, 2. ed., Basilea/ Francoforte s.M. 1996, n. 22 ad art. 363 CO; Gauch, Werkvertrag, 4. ed., Zurigo 1996, n. 131 ss.; DTF 116 II 430). Pertanto alla fattispecie ritornano senz’altro applicabili le norme dell’appalto.

                                          2.   Nel contratto di appalto, dopo la consegna dell’opera, il committente, appena lo consenta l’ordinario corso degli affari, deve verificare lo stato e segnalare all’appaltatore gli eventuali difetti. Se il committente omette la verifica e l’avviso previsti dalla legge, l’opera è da considerarsi accettata nonostante la presenza di eventuali difetti (art. 367 e 370 CO). L’onere della prova quo all’esistenza dei difetti dell’opera e alla loro tempestiva notifica incombe sul committente (Dtf 118 II 147; Honsell, op. cit., pag. 270; Gauch, op. cit., n. 1506 ss., n. 2169 con ulteriori riferimenti e n. 2148 ss.).

                                               Per quanto riguarda la notifica dei difetti, la stessa non necessita di alcuna forma particolare ed è da ritenersi valida se ogni singolo difetto è indicato in modo esatto così da garantire all’appaltatore la conoscenza dei singoli difetti e se dalla comunicazione è desumibile la volontà del committen-te di farli valere (Honsell, op. cit., pag. 269; Gauch, op. cit., n. 2126 ss.; Zindel/Pulver, op. cit., n. 17 ad art. 367 CO; Rep. 1993, pag. 197 ss. e 1979, pag. 312; Dtf 107 II 175).

                                          3.   Nel caso specifico è indispensabile stabilire se gli armadi confezionati dalla __________ presentavano difetti, rispettivamente se __________ ha provveduto alla tempestiva notifica di tali difetti.

                                      3.1    Come rettamente esposto dal Pretore, dall’istruttoria è emerso che gli armadi forniti dalla __________ presentavano varie imperfezioni. In base alle risultanze di causa, tali imperfezioni sono senz’altro da qualificare come difetti ai sensi dell’art. 368 CO. Si rileva del resto che l’appaltatore ha poi provveduto ad eliminare questi difetti.

                                               In particolare, dall’istruttoria sono emersi i seguenti difetti dell’opera:

                                               -    laccatura degli armadi che non corrispondente a quella del campione (testi __________, pag. 4, __________, pag. 6 e __________, pag. 8);

                                               -    difetti nell’impiallacciatura poiché si intravedeva la struttura del pannello sottostante (teste __________, pag. 8);

                                               -    difetti sui coprifili, sui meccanismi di apertura dei cassetti e delle ante (mancato funzionamento delle guide e delle molle; teste __________, pag. 6, teste __________, pag. 8);

                                               -    difetti nelle finiture (teste __________, pag. 8);

                                               -    antine nuove piallate per permetterne la chiusura e ferri montati a vista (teste __________, pag. 6);

                                               -    mancanza di ferramenta per regolare i livelli ed eccentrici non funzionali (teste __________, pag. 6);

                                               -    su alcune ante mancava il legno sullo spigolo e alcune erano imbarcate (teste __________, pag. 4);

                                               -    chiusure non funzionanti (teste __________, pag. 4);

                                      3.2    Per quanto riguarda la tempestività della notifica dei difetti riscontrati negli armadi creati dalla parte appellante, si segnala che la __________ ha certamente adempiuto tale requisito. Infatti, come pertinentemente rilevato dal Pretore, il 21 novembre 1998 operai della parte appellata hanno smontato e trasportato gli armadi fino a __________, alla fabbrica della ditta __________, la quale ha provveduto all’eliminazione delle imperfezioni riscontrate dalla committente (v. doc. B, C, 7; l’importazione dei mobili in Svizzera risaliva al 10/11 novembre 1998). Questo comportamento equivale quindi da notifica dei difetti ai sensi di legge.

                                               Inoltre, si rileva che il teste __________ ha confermato di aver notificato alla __________ i difetti negli armadi forniti “subito dopo il montaggio” (v. verbale teste __________, 5.6.2001, pag. 4). Lo stesso teste afferma inoltre che “per ovviare ai difetti, i mobili erano stati smontati da operai della convenuta e dagli stessi riportati presso l’attrice in fabbrica …l’attrice ha sistemato i mobili i quali però, anche dopo la sistemazione, per la convenuta non andavano bene. Dopo che i mobili erano stati riportati a __________ gli operai della convenuta hanno effettuato altri interventi di sistemazione lavorando per circa un mese” (v. verbale teste __________, pag. 4). Anche il teste __________ ha notificato a più riprese la presenza di difetti dell’opera alla __________ (v. verbale teste __________, 5.6.2001, pag. 8).

                                               Unica deposizione contrastante con le risultanze appare quella fornita dal teste __________, il quale sostiene che l’opera non presentava difetti; egli ha però anche affermato di non essere al corrente se gli armadi fossero poi stati sostituiti (v. verbale teste __________, 5.6.2001, pag. 3). Ne discende che la portata di questa deposizione testimoniale, al contrario di quanto preteso dalla parte appellante, deve essere relativizzata e alla stessa non può essere conferita alcuna valenza di prova stante la sua discordanza e la sua imprecisione per rapporto agli elementi di fatto dedotti da altre prove (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n. 34 ad art. 90 CPC; Zenhäuser, Der Zeugenbeweis im Zivilprozess, Argovia 1959, pag. 137 e 142 ss.; Jolidon, Verité, justice et procédure civile, ZBJV 1973, pag. 197).

                                          4.   Se l’opera eseguita dall’appaltatore risulta essere difettosa, il committente può ricusarla oppure, in caso di difetti di minore entità, diminuire la mercede in proporzione del minor valore o chiedere, se ciò non cagioni all’appaltatore delle spese esorbitanti, la riparazione gratuita e nel caso di colpa anche il risarcimento dei danni (art. 368 cpv. 1 e 2 CO).

                                      4.1    Nel caso specifico, ancora nel corso del mese di novembre 1998, la ditta __________ si è vista costretta a smontare tutti i mobili forniti dalla __________, a trasportarli in fabbrica a __________ e poi a rimontarli in loco dopo l’eliminazione dei difetti da parte dell’appaltatore (doc. B, C, 7; v. verbale teste __________, 5.6.2001, pag. 6 e 7). A tale proposito infatti, il teste __________ ha affermato che subito dopo la posa degli armadi egli aveva ricevuto dalla __________ “disposizioni di smontare completamente gli armadi. Questi sono stati reimballati e caricati sul furgone della convenuta con il quale ho trasportato io gli armadi a __________ presso la fabbrica dell’attrice …omissis… Lo smontaggio è stato eseguito da me unitamente ad altri 3 operai della __________, mentre il trasporto l’ho fatto da solo …omissis… per smontare gli armadi e trasportarli in fabbrica abbiamo impiegato un paio di giorni, più o meno” (v. verbale teste __________, pag. 6).

                                               L’appellante afferma che non tutte le ante sarebbero state trasportate a __________ in quanto il teste __________ avrebbe affermato che “dopo lo smontaggio ho trasportato presso l’attrice le ante degli armadi, non ricordo se tutte o soltanto una parte, e le altre parti” (v. verbale teste __________, pag. 7).

                                               Questa censura è inconferente in quanto dall’istruttoria è emerso che tutti gli armadi e tutte le ante erano stati smontati e in seguito rimontati da parte degli operai della __________, con il relativo dispendio orario per la parte appellata (v. verbale teste __________, pag. 6 e 7; v. anche teste __________, pag. 5). Non è quindi rilevante la questione a sapere se tutte le ante sono state poi trasportate fino alla fabbrica della __________, la quale ha provveduto ad eliminare i difetti notificati dalla committente (v. verbale teste __________, pag. 7). Il dispendio orario e di mezzi così come calcolato dal perito giudiziario si riallaccia proprio al fatto che tutti gli armadi sono poi stati smontati per poi essere rimontati. Risultano quindi corrette le valutazioni peritali relative al tempo impiegato dagli operai della __________ – 160 ore – per smontare e rimontare tutti gli armadi (v. perizia giudiziaria, risposta al quesito peritale 1).

                                      4.2    Dall’istruttoria è emerso che il trasporto da __________ a __________ dopo l’eliminazione dei difetti è avvenuto da parte della __________ (v. verbale teste __________, pag. 7). Il perito ha concluso di poter valutare il dispendio orario “in ca. 3 ore per viaggio, compreso lo scarico in fabbrica nell’andata e 4 ore compreso il carico e scarico nel ritorno” (v. perizia giudiziaria, risposta al quesito peritale 1).

                                               La __________ ha effettuato il solo trasporto degli armadi da riparare da __________ a __________ per complessivi 100 km, compreso lo scarico del materiale (la distanza da __________ a __________ è di ca. 50 km, v. verbale teste __________, pag. 4).

                                               La __________ non ha però effettuato il carico degli armadi riparati a __________ per il trasporto a __________; d’altro canto, dall’istruttoria non emerge chi ha effettuato lo scarico del mobilio a __________.

                                               Di conseguenza, la durata del viaggio di ritorno dalla fabbrica della __________ a __________ può essere valutato in due ore (infatti, per l’andata – compreso lo scarico – erano state conteggiate 3 ore).

                                               Complessivamente, si dovranno quindi retribuire alla __________ 5 ore invece di 7 ore per il trasporto degli armadi da __________ a __________.

                                      4.3    Anche la censura dell’appellante relativa alla retribuzione oraria per gli operai della __________ deve essere accolta. Infatti, la parte appellata in sede di risposta ha unicamente postulato una retribuzione oraria di fr. 70.-- (v. risposta 20 ottobre 2000, ad 4, pag. 3). Quindi la cifra stabilita dal Pretore di fr. 73.50, ancorché per manodopera non qualificata, non può essere accolta.

                                          5.   In base alle conclusioni peritali e alle necessarie correzioni elencate nel precedente considerando, il danno subito dalla __________ a seguito della necessità di permettere all’appaltatore di eliminare i difetti riscontrati nell’opera, è da quantificare come segue (v. perizia giudiziaria, pag. 1, risposte ai quesiti peritali n. 1-4):

                                               1) smontaggio armadi e successiva nuova posa:

                                                    - 160 ore a fr. 70.--                                                fr.     11'200.--

                                               2) trasporto:

                                                    manodopera: 5 ore a fr. 70.--                            fr.          350.--

                                                    veicolo: 100 km a fr. 1.20                                   fr.          120.--

                                               3) totale                                                                       fr.     11'670.--

                                               L’importo complessivo di fr. 11'670.-- deve essere riconosciuto integralmente alla __________.

                                          6.   Come rettamente stabilito dal Pretore, la parte appellante non ha provato l’applicabilità del saggio di interessi tra commercianti pari al 7% e neppure lo sconto bancario ordinario vigente in Italia (art. 104 cpv. 3 CO; DTF 116 II 140 e 122 III 55 ss., c. 4b; Schwenzer, Schweizerisches Obligationenrecht AT, Berna 1998, n. 66.09 ss.; Gauch/ Schluep/Schmid/Rey, Schweizerisches Obligationenrecht AT, 7. ed., Zurigo 1998, n. 2968, 2972 s.; Wiegand, Basler Kommentar, 2. ed., Basilea/Francoforte s.M. 1996, n. 6 ad art. 104 CO; Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 26 ad art. 184 CPC). Pertanto può essere accordato unicamente il saggio legale del 5% a decorrere dal 27 gennaio 2000 (e non dal 27 gennaio 2001, come erroneamente trascritto dal primo giudice).

                                          7.   L’appellante sostiene infine che il Pretore avrebbe erroneamente applicato il tasso di cambio Euro - Franchi con valuta al giorno della sentenza, invece del tasso di cambio vigente il giorno della domanda di esecuzione.

                                               A torto. Per costante giurisprudenza, il credito in valuta estera riconosciuto con sentenza nella valuta del paese deve essere convertito al tasso di cambio al momento del giudizio (Rep. 1983, pag. 286; II CCA 13.1.1997 in re R. E. AG / Z. SpA con ulteriori riferimenti).

                                               Nel caso specifico quindi l’importo di Lit. 17'230'000 richiesto in petizione dalla __________ corrisponde a Euro 8'898.55. Applicando il tasso di cambio al momento della sentenza di fr. 1.48 per 1 Euro, si ottiene l’importo di    fr. 13'169.85.

                                          8.   Alla luce di quanto esposto, operando la compensazione con la somma riconosciuta alla __________, l’importo che quest’ultima deve corrispondere all’appellante è pari a          fr. 1'499.85 (fr. 13'169.85 ./. fr. 11'670.--) oltre interessi al 5% dal 27 gennaio 2000 (doc. D). Pertanto, l’appello viene parzialmente accolto, limitatamente a questa somma, mentre le spese e le ripetibili seguono la soccombenza.

Per i quali motivi

pronuncia:                    

                                          I.    L’appello 9 aprile 2002 presentato dalla ditta __________ è parzialmente accolto.

                                               Di conseguenza, la sentenza 1. marzo 2002 della Pretura del Distretto di Bellinzona è così riformata:

                                               1.    La petizione 25 luglio 2000 della ditta __________, è parzialmente accolta.

                                               §     Di conseguenza, la __________ è condannata a rifondere alla ditta __________ l’importo di fr. 1'499.85 oltre interessi al 5% dal 27 gennaio 2000.

                                               §§   L’opposizione interposta dalla __________ al PE n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona notificato in data 11 maggio 2000 è rigettato in via definitiva, limitatamente all’importo di fr. 1'499.85 oltre interessi al 5% dal 27 gennaio 2000.

                                               2.    La tassa di giustizia di fr. 800.-- e le spese di fr. 550.--, già riscosse, sono poste a carico dell’attrice in ragione di 9/10 e a carico della convenuta in ragione di 1/10. L’attrice rifonderà alla convenuta l’importo di fr. 1'250.-- a titolo di ripetibili.

                                          II.   Le spese della procedura di appello consistenti in:

                                               a) tassa di giustizia                                      fr.   450.-b) spese                                                        fr.     50.-totale                                                              fr.   500.-sono poste a carico dell’appellante in ragione di 9/10 e della parte appellata per il rimanente 1/10. L’appellante rifonderà alla controparte la somma di fr. 650.-per parte di ripetibili.

                                          III.  Intimazione a:     - __________

                                               Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                       La segretaria

12.2002.73 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 20.12.2002 12.2002.73 — Swissrulings