Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 16.10.2002 12.2002.69

16 ottobre 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,145 parole·~11 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 12.2002.00069 12.2002.00075

Lugano 16 ottobre 2002/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Pellegrini (in sostituzione del giudice Rusca, assente)

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nelle cause a procedura speciale in materia di contratto di lavoro (inc. CL.99.69 e CL.99.104 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3) promosse con istanze 23 agosto 1999, rispettivamente 19 novembre 1999 da

__________ rappr. dall’avv. __________  

  contro  

__________ rappr. dall’avv. __________  

con le quali l'attore ha chiesto, a liquidazione di un rapporto di lavoro, la condanna della convenuta al pagamento:

l        di fr. 16'575.-- oltre accessori a titolo di mercedi non retribuite;

l        di fr. 13'000.-- oltre accessori quale indennità per disdetta abusiva;

domande cui la convenuta si è opposta e che il pretore, con separate sentenze 12 marzo 2002, rispettivamente 29 marzo 2002, ha accolto limitatamente all'importo di fr. 2'315.10, la prima, mentre ha respinto la seconda;

appellante in entrambe la cause la parte attrice che, in riforma delle sentenze impugnate, postula l'accoglimento integrale della seconda petizione e l'accoglimento parziale della prima, ossia per fr. 9'356.75 oltre accessori;

lette le osservazioni agli appelli, presentate dalla convenuta in data 4 aprile, rispettivamente 29 aprile 2002;

esaminati gli atti degli incarti;

ritenuto di poter congiungere le cause, esaminando gli appelli con una sola decisione (art. 320 CPC);

considerato

in fatto e in diritto:

                                           1.    Le parti sono state legate da un contratto di lavoro 5 dicembre 1997 in base al quale __________, cittadino tedesco, veniva assunto dalle __________ come responsabile delle saldature (Schweissfachingenieur - Welding engineer) a partire dal 1° gennaio 1998 per uno stipendio lordo mensile di fr. 6'500.-- oltre alla tredicesima mensilità. Il rapporto è stato disdetto in forma scritta, con raccomandata a mano 30 novembre 1998 per il 31 maggio 1999.

                                           2.    Con la prima istanza il lavoratore, sostenendo di aver ricevuto la lettera di disdetta soltanto il 1° dicembre 1998, ha chiesto il pagamento del salario di giugno 1999 e della tredicesima pro rata temporis relativa a quel mese, nonché di una quattordicesima mensilità e del compenso per 14 giorni in cui sarebbe stato attivo presso la datrice di lavoro durante i mesi di gennaio e febbraio 1998, prima cioè di iniziare la sua attività a tempo pieno, una volta ottenuto regolare permesso di lavoro in data 16 marzo.

                                                  Con la seconda causa ha invece avanzato il diritto a un'indennità, pari a due salari mensili, per disdetta abusiva. Ritiene infatti ingiustificati i motivi dell'inattesa rescissione unilaterale del contratto di lavoro (di cui si dirà nel seguito).

                                           3.    Il Pretore, stabilito il momento di ricezione della disdetta nel 30 novembre 1998, ha escluso il diritto al salario di giugno e alla relativa parte di tredicesima; ha poi constatato l'inesistenza di una pattuizione riguardo alla quattordicesima mensilità e ha ridotto il credito vantato dal lavoratore per l'attività prestata nei primi due mesi del 1998. Quanto alla seconda petizione, ha ritenuto non dati i presupposti per applicare le norme sulla disdetta abusiva, concludendo alla libertà del datore di lavoro di interrompere il contratto rispettando i termini pattuiti.

                                           4.    Con il primo appello il lavoratore, abbandonato il credito relativo alla quattordicesima mensilità, ripresenta -sulla base delle risultanze istruttorie- la tesi già esposta in prima sede, relativa al momento di validità della disdetta, mentre -in merito al credito riconosciutogli dal primo giudice- postula che alla somma capitale vengano aggiunti interessi del 5%.

                                                  Con il secondo appello censura la conclusione del pretore, sostenendo che la fattispecie configura una disdetta abusiva nel senso inteso dalla legge. Delle motivazioni, così come delle osservazioni agli appelli, si dirà nel seguito del presente esposto.

                                           5.    Pacifico che la disdetta del contratto di lavoro rappresenta una dichiarazione unilaterale di volontà soggetta a ricezione, ossia che produce i suoi effetti solo al momento in cui perviene al destinatario (DTF 113 II 259), l'onere della prova di tale avvenuta ricezione -che determina l'inizio del termine di disdetta- spetta alla parte che ha disdetto il contratto. Fra parti presenti, la disdetta vale come ricevuta al momento in cui il destinatario ha avuto possibilità di prenderne conoscenza (Rehbinder, in Comm. di Berna, 1992, art. 335 CO, N. 7).

                                                  Al proposito, il Pretore ha fondato il suo accertamento che la lettera di disdetta (raccomandata a mano) sia stata consegnata al lavoratore già il 30 novembre su una serie di indizi convergenti. In particolare, si è fondato sulla mancata contestazione da parte dell'istante di essersi incontrato con il direttore dell'azienda per un colloquio di lavoro proprio quel giorno e sulla testimonianza della segretaria della convenuta che conferma di aver redatto e tradotto in tedesco lo scritto di disdetta (doc. G) per quello stesso giorno, nonché di aver consegnato quel documento a __________ mentre stava dirigendosi, nel tardo pomeriggio del 30 novembre, verso il locale in cui si sarebbe svolto il colloquio. Il primo giudice ha osservato che la versione dei fatti offerta dall'istante non è in grado di scardinare la conclusione che può essere dedotta dagli elementi descritti, già perché egli non avrebbe mai descritto le modalità di consegna della disdetta, limitandosi a sostenere che la lettera gli sarebbe stata consegnata il giorno seguente. Con l'appello l'istante, in buona sostanza, mette in dubbio l'affidabilità della teste menzionata, in particolare sulla base di tutto quanto la stessa ha dichiarato di non sapere in merito alla fattispecie.

                                                  Ancorché costituisca eccezione, la prova indiziaria è possibile; la sua ammissibilità è tuttavia subordinata all'impossibilità di fornire una prova completa o assoluta. In tal caso, il giudice ha facoltà di dedurre il suo convincimento sulla fattispecie da prove indirette e da indizi; è sufficiente quindi la verosimiglianza, dedotta da un insieme concorde d'indizi apprezzati, classificati e vagliati con indirizzo critico (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, art. 90, m. 10). In questo solco ha agito il Pretore il quale, in assenza di una prova diretta -ad esempio di chi avesse visto il lavoratore prendere in consegna la lettera di disdetta- ha valutato oggettivamente gli indizi a sua disposizione, giungendo a conclusioni del tutto corrette. A buona ragione, egli ha anzitutto osservato che, nella fase preprocessuale, a fronte della dettagliata descrizione delle circostanze in cui è avvenuta la consegna della disdetta scritta, così come riferito dal direttore della convenuta al legale dell'istante (doc. I: Il signor __________ è stato da me convocato in sala conferenze alle 16.30 del 30 novembre e in quella sede gli ho consegnato personalmente la disdetta in oggetto … il tutto esprimendomi in lingua tedesca …Il signor __________ si rifiutò di firmarlo … quando ci lasciammo il signor __________ uscì dalla sala conferenze con la disdetta in mano!), questi si sia limitato a ripetere semplicemente (così come è avvenuto negli allegati di causa) che lo stesso documento era stato ricevuto solo il 1° dicembre 1998 (doc. L, N, O; istanza, ad 2; memoriale conclusivo, ad 2). E' vero quindi anche che l'istante non ha mai negato di essersi incontrato con il signor __________ per un colloquio di lavoro proprio il 30 novembre 1998. Inoltre, la teste __________, pur non avendo partecipato a quell'incontro e non avendo visto __________ (come sottolinea l'appellante), afferma che la riunione è avvenuta e che, recandosi nella sala dell'incontro, il direttore aveva ricevuto da lei, personalmente, la lettera di disdetta. D'altra parte, le osservazioni qui proposte dall'appellante non appaiono rilevanti: infatti, la credibilità di un teste può essere intaccata se è accertata una grave discordanza fra le circostanze da lui riferite ed elementi di fatto deducibili da altre prove (Cocchi/Trezzini, op. cit., art. 90 CPC, m. 34); situazione che tuttavia qui non è data e che l'appellante nemmeno allega. Non vi sono pertanto motivi validi per modificare la conclusione censurata: in particolare l'appellante non ha offerto nessun elemento atto a mettere oggettivamente in dubbio ciò che risulta dagli indizi convergenti considerati dal primo giudice.

                                           6.    In merito al lavoro prestato nei mesi di gennaio e febbraio 1998, il Pretore ha riconosciuto all'istante un credito di fr. 2'315.10, corrispondenti al salario proporzionato a dieci giorni di lavoro; contrariamente alla domanda di causa, non ha però riconosciuto gli usuali interessi su questa somma capitale, omettendo in sostanza di pronunciarsi su una domanda formulata. Ne consegue, come afferma l'appellante, che è dato un motivo di revisione della sentenza, la cui domanda dev'essere proposta, con appello (art. 340 lett. a e art. 341 CPC). Dal momento poi che il Pretore non ha motivato tale omissione e che controparte non ha mai contestato il riconoscimento di interessi di mora nemmeno a titolo subordinato, non v'è motivo per non accogliere la domanda, riformando in tal senso il dispositivo della sentenza impugnata 12 marzo 2002 (inc. CL.99.69).

                                           7.    Malgrado l'attore della seconda causa (inc. CL.99.104) non abbia mai indicato le norme su cui ha fondato la sua domanda, si osserva che l'indennità quale sanzione in caso di disdetta abusiva è prevista dall'art. 336a CO con riferimento alle fattispecie elencate all'articolo precedente. L'attore non ha nemmeno mai preteso che l'abuso da lui denunciato corrisponda a uno dei casi contemplati esplicitamente dalla legge. E' però fuori discussione -come ha rilevato il primo giudice- che l'elenco dell'art. 336 CO non è esaustivo (Rehbinder, op. cit., art. 336 CO, N. 10); tuttavia, lo scopo della norma non può essere stravolto: infatti, per mezzo delle fattispecie indicate in modo esplicito, v'è da ritenere che il legislatore abbia inteso concretizzare il concetto di disdetta abusiva, offrendo al contempo i parametri di valutazione di ogni altra fattispecie (Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, ed. 2, art. 336 CO, pag. 331); concetto che non ha relazione con le contingenze oggettive del rapporto fra le parti del contratto (come divergenze sull'impostazione del lavoro, o sulla qualità del lavoro prestato o sul comportamento, o in genere sul rispetto degli obblighi contrattuali o di legge), ma fondamentalmente è riferito alla persona di chi è colpito dalla disdetta. In tal senso, la norma in esame rappresenta un caso d'applicazione del divieto di abuso nei confronti della libertà personale delle parti (Brühwiler, op. cit., pag. 330). Per quanto concerne l'onere della prova, è la parte destinataria della disdetta che deve provare l'abuso nei suoi confronti (Rehbinder, op. cit., ibidem, N. 11; Brühwiler, op. cit., pag. 332).

                                           8.    In concreto, così come ha correttamente osservato il primo giudice nella sentenza 29 marzo 2002, la disdetta contestata dall'attore non ha nessun nesso con la sua personalità o con l'esercizio da parte sua di diritti costituzionali o fondamentali. Mentre la convenuta gli rimprovera un comportamento lesivo dell'obbligo di fedeltà (che addirittura avrebbe giustificato un licenziamento immediato) per avere informato un cliente importante come le __________, senza plausibile ragione, su riparazioni avvenute durante il processo di fabbricazione di determinati pezzi (che alla consegna erano però perfettamente conformi alle esigenze del cliente), mettendo così a repentaglio il buon nome della datrice di lavoro, egli sostiene di aver sempre agito nel rispetto dei suoi obblighi contrattuali, di aver sempre detto il vero in particolare nei confronti dei collaudatori tedeschi e di non aver fornito a terzi informazioni tali da danneggiare la datrice di lavoro. A prescindere da ogni giudizio sulla contestata conformità dell'agire del lavoratore con i suoi compiti contrattuali, rispettivamente con le sue responsabilità e con i suoi obblighi nei confronti della controparte, la disdetta si fonda pertanto esclusivamente -e tutte le prove assunte lo confermano in modo chiarissimo (in particolare teste __________)- su dissidi sorti fra le parti concernenti l'esecuzione delle mansioni specifiche del lavoratore, rispettivamente il rispetto da parte sua dell'obbligo di fedeltà nei confronti della datrice di lavoro, ossia su contingenze oggettive del rapporto di lavoro, estranee alla protezione prevista dall'art. 336 CO. La decisione impugnata merita pertanto conferma.

                                           9.    In conclusione, mentre la sentenza 12 marzo 2002 dev'essere riformata per quanto attiene agli interessi di mora della somma capitale già riconosciuta dal Pretore in favore dell'istante, l'appello relativo alla sentenza 29 marzo 2002 dev'essere respinto. Le decisioni concernenti le ripetibili seguono la soccombenza nell'ambito separato dei due appelli.

Motivi per i quali,

richiamati per le spese gli art. 148, 417 lett. e CPC e la TOA

pronuncia:

                                           I.     L'appello di __________ 25 marzo 2002 è parzialmente accolto.

                                                  Di conseguenza il dispositivo n. 1 della sentenza 12 marzo 2002 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 3 (inc. CL.1999.69), è così riformato:

                                                  1.  L'istanza è parzialmente accolta.

                                                      Di conseguenza la parte convenuta __________, è condannata a versare all'istante __________, l'importo di fr. 2'315.10, da dedursi gli usuali oneri di legge, con interessi del 5% dal 1° giugno 1999.

                                           II.    Non si prelevano spese né tassa di giustizia. L'appellante verserà a __________ l'importo di fr. 300.-- a titolo di ripetibili parziali.

                                           III.   L'appello di __________ 11 aprile 2002 è respinto.

                                           IV.  Non si prelevano spese né tassa di giustizia. L'appellante verserà a __________ l'importo di fr. 500.-- a titolo di ripetibili.

                                                 - Intimazione a:   - __________

                                                 Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano

                                                 sezione 3.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

12.2002.69 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 16.10.2002 12.2002.69 — Swissrulings