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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 25.09.2002 12.2002.33

25 settembre 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,021 parole·~5 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 12.2002.00033

Lugano 25 settembre 2002/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Rusca

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa -inc. no. OA.2000.00484 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1- promossa con petizione 21 agosto 2000 da

__________ rappr. dall'avv. __________

  contro  

__________ rappr. dall'avv. __________  

con cui l’attrice ha chiesto l’accertamento dell’inesistenza di un debito di fr. 2'970'000.- oltre interessi e la condanna della convenuta al pagamento di fr. 724'381.- più interessi, domande avversate da quest'ultima;

ed ora sul decreto 18 gennaio 2002, con cui il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli a seguito della desistenza dell’attrice, accollandole la tassa e le spese di giudizio di complessivi fr. 15'000.- e attribuendo alla convenuta fr. 40'000.- per ripetibili;

appellante l’attrice, con atto di appello 6 febbraio 2002, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ridurre a complessivi fr. 10’000.- la tassa di giustizia e le spese a suo carico rispettivamente a fr. 27'000.- le ripetibili dovute alla controparte, protestando spese e ripetibili della seconda sede;

mentre la convenuta, con osservazioni 4 marzo 2002, postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

ritenuto

in fatto ed in diritto:

                                         che con la petizione l'attrice ha chiesto l’accertamento dell’inesistenza di un debito di fr. 2'970'000.- oltre interessi e la condanna della convenuta al pagamento di ulteriori fr. 724'381.- più interessi, domande avversate da quest'ultima;

                                         che essa ha in seguito dichiarato di recedere dalla petizione, per cui il Pretore con il decreto qui impugnato ha stralciato la causa dai ruoli, ponendo a suo carico la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 15'000.- e le ripetibili di fr. 40'000.-;

                                         che con l'appello che qui ci occupa, avversato dalla convenuta, l'attrice chiede di ridurre a fr. 10'000.- la tassa di giustizia e le spese rispettivamente a fr. 27'000.- l'indennità ripetibile;

                                          che per costante giurisprudenza la tassa di giustizia è deducibile in appello (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 53 ad art. 148), ma il potere di verifica dell’autorità di seconda istanza, stante il vastissimo margine di apprezzamento di cui gode il Pretore, è limitato al caso di eccesso o abuso (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 51 ad art. 148);

                                          che a fronte di un elevato valore di causa la tassa di giudizio va adeguatamente moderata per mantenersi in un rapporto ragionevole con la complessità della causa e l’impegno richiesto al Tribunale (DTF 120 Ia 175, consid. 4; ICCA 9 dicembre 1998 in re S./S.);

                                          che in concreto la determinazione di una tassa di giustizia in fr. 15’000.-, sia pure comprensiva delle spese, appare decisamente eccessiva alla luce delle circostanze del caso, segnatamente in considerazione del fatto che l'evasione della causa mediante recesso impone al giudice di ridurre la tassa di giustizia di cui all'art. 17 LTG, che per le cause con un valore litigioso come quello qui in esame va fissata tra fr. 10'000.- e fr. 50'000.-, proporzionalmente agli atti compiuti (art. 21 LTG);

                                          che un importo di fr. 10’000.-, come richiesto dall'appellante, risulta maggiormente consono ai suesposti principi;

                                          che, a sua volta, anche l'ammontare delle ripetibili è censurabile dall'autorità d'appello solo in caso di eccesso o abuso da parte del primo giudice (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 19 ad art. 150);

                                         che nel caso di specie, non essendosi ancora in presenza di un valore di causa elevatissimo che imporrebbe di far capo all'art. 11 TOA (cfr. IICCA 9 giugno 1997 in re F. SA/B., riferita a una vertenza con un valore litigioso di fr. 4'031'625.-), le ripetibili che avrebbero dovuto essere accordate alla convenuta se la reiezione della petizione fosse avvenuta con una sentenza sul merito sarebbero state comprese tra fr. 110'830.- e fr. 221'660.- (art. 9 TOA);

                                         che il fatto che la causa è venuta meno a seguito della desistenza dell’attrice impone l’applicazione della norma dell’art. 11 TOA e quindi della nota formula che media l’onorario ad valorem con quello ad horam (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 9 ad art. 77);

                                         che l’appellante, tenuto conto della difficoltà della lite e degli atti di causa sin qui svolti dal patrocinatore della convenuta, ovvero l'allestimento degli allegati di risposta e di duplica nonché la presenza ad un'udienza, ritiene equo considerare una tariffa ad valorem corrispondente al 4% del valore di causa e una tariffa ad horam calcolata su un dispendio di tempo pari a 50 ore, retribuibili a fr. 300.- l'una;

                                         che l'esame dell'incarto permette senz'altro di confermare la correttezza dei parametri di calcolo proposti dall'appellante;

                                         che applicando gli stessi -con la precisazione che, contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, il valore di causa non è di fr. 3'470'449.25 bensì di fr. 3'694'381.- (disconoscimento del debito di fr. 2'970'000.- e azione creditoria di fr. 724'381.-)- si ottiene un onorario e quindi un’indennità per ripetibili di fr. 27'200.-;

                                         che l'importo di fr. 40'000.- attribuito dal Pretore appare dunque eccessivo e deve pure essere ridotto;

                                         che l’appello è di conseguenza parzialmente accolto ai sensi dei considerandi, ritenuto che le spese e le ripetibili di questa sede seguono la pressoché integrale soccombenza della convenuta, indebitamente oppostasi al gravame, anche in merito all'ammontare della tassa di giustizia, questione che neppure la concerneva (art. 148 CPC);

Per i quali motivi

visti gli art. 148 e seg. CPC e LTG

pronuncia

                                     I.   L’appello 6 febbraio 2002 di __________ è parzialmente accolto. Di conseguenza il dispositivo n. 2 del decreto 18 gennaio 2002 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1, è riformato nel modo seguente:

                                          2.   La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 10'000.-, già anticipate dall'attrice, restano a suo carico con l'obbligo di rifondere alla convenuta fr. 27'200.- a titolo di ripetibili.

                                    II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in fr. 450.- di tassa di giustizia e in fr. 50.- di spese (totale fr. 500.-), già anticipati dall’appellante, sono a carico dell'appellata, che rifonderà alla controparte fr. 1'500.- per ripetibili di appello.

                                   III.   Intimazione a:        - __________

                                          Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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