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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 18.09.2002 12.2002.22

18 settembre 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,644 parole·~13 min·4

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 12.2002.00022

Lugano 18 settembre 2002/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Rusca

segretaria:

Zanetti, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.1996.00006 della Pretura di Locarno-Città, promossa con petizione 11 gennaio 1996 da

__________ rappr. da __________  

contro  

__________ rappr. dall’avv. __________  

con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al versamento della somma di

fr. 73’989.-- oltre accessori a titolo di pagamento per prestazioni derivanti da un contratto venuto in essere tra le parti il 23 settembre 1993 e il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF di Locarno, nonché la consegna immediata dell’archivio fotografico con la comminatoria ex art. 292 CP, protestando spese e ripetibili;

domanda avversata dal convenuto e che il Pretore, con sentenza 17 dicembre 2001, ha integralmente accolto;

appellante il convenuto che, con memoriale 21 gennaio 2002, chiede la riforma del querelato giudizio, nel senso di respingere integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l’attrice, con osservazioni 5 marzo 2002, postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti

considerato

in fatto:

A.   Il 6 settembre 1993 __________ e __________, quale amministratore unico della __________ (di seguito: __________), si incontravano nell’abitazione del convenuto per discutere in merito ad una eventuale collaborazione di tale ditta nell’ambito della pubblicazione di un nuovo quotidiano.

       Il 23 settembre 1993, __________ da una parte, __________ e __________ dall’altra per la __________, sottoscrivevano un accordo denominato contratto di lavoro (doc. A). In base a tale contratto, la __________ avrebbe effettuato servizi fotografici e fornito fotografie a __________ dietro corresponsione di un importo annuo forfetario di fr. 115'000.-- (“Il presente contratto tra __________ in __________ e __________ rappresentante e direttore del __________ ha inizio con il 1. ottobre 1993 ed ha validità sino al 31 dicembre 1996”).

       La società anonima __________ con sede a __________ veniva iscritta a Registro di Commercio il __________. Il suo amministratore unico era __________ (doc. II° rich.). In data 2 novembre 1993 “__________” iniziava le pubblicazioni.

B.   Dopo un incontro avvenuto il 21 dicembre 1993 fra __________, __________ e __________ (quest’ultimo quale redattore del giornale “__________”) l’attrice proponeva al convenuto alcune modifiche dell’accordo, tra cui la sostituzione del nome del quotidiano “__________” con “__________”, la fornitura di 250 fotografie al mese e la fissazione della retribuzione in fr. 14'500.-- mensili (doc. C).

       Nel frattempo, la __________ iniziava a fornire le proprie prestazioni. Nel periodo luglio 1994 - aprile 1995 l’attrice trasmetteva diversi estratti conto e fatture, anche con riporto della situazione debitoria, intestandoli a “__________, direttore __________ e direttore __________ ” (doc. D-I, N-P).

C.      Il 21 luglio 1994, __________ scriveva alla __________ rimproverandole da un lato una lesione dell’accordo venuto in essere il 23 settembre 1993, dall’altro intimando la sospensione con effetto immediato delle prestazioni per “__________” (doc. Q). In particolare, __________ rimproverava alla __________ di aver trasmesso ad altri giornali le fotografie della fuga delle otarie dal __________ ad __________, in quanto, a suo dire, l’agenzia fotografica avrebbe operato in esclusiva per “__________”. Il 23 luglio 1994 la __________ chiedeva a __________ un incontro chiarificatore, aggiungendo “di preparare la somma di fr. 50'000.-- quale acconto sul debito che Lei ha verso la __________” e segnalando che la stessa avrebbe ritirato “tutte le foto giacenti presso l’archivio” in quanto di sua proprietà (doc. R). Con scritto di pari data __________ contestava le pretese della __________ (doc. S).

D.   Il 20 dicembre 1994 __________ sottoscriveva per conto de __________ una promessa di pagamento della cifra di fr. 20'000.-- quale acconto sul saldo scoperto per le prestazioni effettuate dalla __________ (doc. II). Il 23 e il 30 dicembre 1994 venivano versati due acconti di fr. 5'000.-- cadauno (doc. I) e il 24 febbraio 1995 un’ulteriore somma di fr. 6'000.-- (doc. O).

       Il 13 marzo 1995 la __________ riceveva un ulteriore importo di fr. 20'000.-- a titolo di acconto per le prestazioni fotografiche e le fotografie pubblicate su “__________” (doc. P e PP). Nel frattempo, in data 12 gennaio 1995 la __________ avviava una procedura esecutiva nei confronti di __________, il quale interponeva opposizione al relativo precetto esecutivo (doc. NN).

E.   Con petizione 10 gennaio 1996, la __________ chiedeva la condanna di __________ al pagamento dell’importo di fr. 73'983.-- oltre accessori a titolo di saldo per le prestazioni fornite sulla scorta degli accordi del 23 settembre 1993 e del 1. dicembre 1994 (doc. A, C, H; fr. 109'983.-- ./. fr. 36'000.-- di acconti versati dopo il 13 dicembre 1994), nonché la restituzione dell’archivio fotografico di sua proprietà. In primo luogo, con risposta 23 aprile 1996, il convenuto sollevava l’eccezione di carenza di legittimazione passiva (tale eccezione veniva respinta dal Pretore con decisione 14 aprile 1997; il Tribunale d’Appello confermava la decisione pretorile il 26 gennaio 1998). Il convenuto sosteneva altresì di non aver mai accettato le modifiche proposte dalla __________ in data 1. gennaio 1994, rispettivamente contestava che la predetta società avesse fornito al giornale 250 fotografie al mese. In sede di conclusioni, il convenuto opponeva in compensazione al credito vantato dall’attrice un importo pari a fr. 80'000.--, corrispondente al valore dell’archivio fotografico riconsegnato in corso di causa alla __________ e che a dire di __________ sarebbe stato di sua proprietà.

       Con sentenza 17 dicembre 2001 il Pretore ha integralmente accolto la petizione, condannando il convenuto a versare all’attrice l’importo di fr. 73'983.-- oltre accessori.

       Nel corso di causa, come già esposto, il convenuto riconsegnava all’attrice l’archivio fotografico da questa rivendicato e pertanto il Pretore riteneva __________ acquiescente anche riguardo a quella circostanza.

F.       Con appello 21 gennaio 2002, __________ segnalava che gli acconti versati alla __________ erano pari a fr. 110'070.-- e quindi, se del caso, il saldo a favore della parte appellata ammonterebbe a fr. 24'330.-- in luogo di fr. 73'983.--. Inoltre, secondo l’appellante la mercede non avrebbe potuto essere calcolata a corpo (art. 373 CO), bensì in base al valore del lavoro svolto (art. 374CO), e meglio al numero di fotografie fornite a “__________ ”. In ogni caso, il saldo preteso dalla __________ sarebbe largamente coperto dall’importo di

       fr. 80'000.-- posto in compensazione da __________ (valore da questi attribuito all’archivio fotografico), in quanto l’archivio fotografico consegnato in corso di causa alla parte appellata sarebbe stato di sua proprietà. A torto il Pretore non si sarebbe confrontato con l’eccezione di compensazione sollevata da __________ nell’allegato conclusionale. L’appellante non ha invece più allegato che la __________ avrebbe assunto un comportamento anticontrattuale, rispettivamente che quanto da essa fornito presentasse dei difetti.

in diritto:

1.    Innanzitutto si constata che a giusta ragione il Pretore ha respinto in ordine l’eccezione di compensazione sollevata da __________ nell’allegato conclusionale del 23 ottobre 2001. L’art. 78 CPC stabilisce che l’attore con la petizione e il convenuto con la risposta devono addurre, in una sola volta, i fatti, le domande, le eccezioni e le motivazioni di diritto (riservati gli art. 175 e 176 CPC), mentre le eccezioni processuali non addotte con la risposta sono perenti. Infatti, l’esigenza di sottoporre tutte le allegazioni delle parti al contraddittorio determina la necessità di porre un limite temporale preciso entro il quale le parti devono fare fronte al loro onere di allegazione. Il processo viene quindi suddiviso in stadi preclusivi, nell’interesse dell’ordine del processo stesso, della buona fede processuale della controparte e del suo diritto di esprimersi. Nella procedura ordinaria, come nella presente fattispecie, questo limite viene raggiunto con la fine dello scambio degli allegati introduttivi, ovvero al più tardi con la replica e la duplica (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 22 ss. ad art. 90 CPC; Olgiati, Le norme generali per il procedimento civile nel Canton Ticino, tesi Zurigo 2000, § 10, pag. 106 ss. e 112 ss.).In altre parole, la fase dell’allegazione e della contestazione dei fatti, delle prove e delle eccezioni si chiude di principio con l’udienza preliminare (Cocchi/ Trezzini, op. cit., n. 23 ad art. 78 CPC).

       I fatti allegati all’infuori delle comparse scritte principali sono inammissibili ed irriti poiché sfuggono al contraddittorio (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 24 ad art. 78 CPC; Olgiati, op. cit., § 10, pag. 123). L’eccezione di compensazione sollevata da __________ solo in sede di conclusioni è palesemente tardiva e quindi va respinta in ordine (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 28 e 31 ad art. 78 CPC).

2.        Come rilevato dal Pretore, in corso di causa l’archivio fotografico depositato presso “__________” è stato consegnato da __________ a __________. Tale circostanza rappresenta una chiara adesione alla richiesta della controparte che nell’allegato di petizione 11 gennaio 1996 postulava infatti la restituzione dell’archivio fotografico invocando l’art. 641 cpv. 2 CC. Dagli atti di causa non emerge che la consegna fosse subordinata a qualche condizione. Quindi, a giusta ragione, il Pretore ha riconosciuto nel comportamento dell’appellante gli estremi dell’acquiescenza ai sensi dell’art. 352 CPC, ritenendolo perciò soccombente relativamente a questo punto (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 12 e 13 ad art. 352 CPC).

       In ogni caso, __________ non è stato in grado di provare di essere personalmente proprietario dell’archivio fotografico in narrativa, rispettivamente di esserlo in qualunque altro modo tramite il giornale “__________”.

       In particolare, le testimonianze di __________ e di __________ quo ai rapporti di proprietà che si possono instaurare quando un giornale riceve delle fotografie sono ininfluenti in quanto non riguardano il caso specifico ma si limitano a riportare osservazioni di carattere generale non vincolanti (teste __________, verbale 2.5.2001, pag. 23: “di regola le stesse diventano proprietà del giornale stesso, ad eccezione del caso in cui tra le parti vi sia un accordo preliminare”) e fatti che riguardano altre fattispecie (teste __________, verbale 13.6.2001, pag. 2: “Confermo che allorquando un fotografo che collaborava con il __________, produceva una foto per lo stesso, il __________ ne diventava proprietario, nel senso che le foto fornite erano da intendersi come esclusive”).

       Infine, come rettamente esposto dal Pretore, se __________ avesse effettivamente inteso addurre ulteriori fatti con le relative eventuali eccezioni, egli avrebbe dovuto fare capo agli istituti della restituzione in intero ex art. 138 CPC oppure dell’assunzione suppletoria delle prove ai sensi dell’art. 192 CPC (art. 80 s. CPC; Olgiati, op. cit., § 10, pag. 135 ss.).

       Alla luce di quanto esposto, anche dal punto di vista sostanziale l’eccezione di compensazione sollevata da __________ si appalesa infondata, mentre le motivazioni esposte dal Pretore sono da confermare integralmente.

       Per quanto riguarda l’eccezione di carenza di legittimazione passiva ancora sollevata da __________, la stessa è stata respinta con decisione pretorile 14 aprile 1997. La sentenza del Pretore è stata confermata il 26 gennaio 1998 da questa Camera Tribunale d’Appello (II CCA 26.1.1998, inc. n. 12.97.00137) e non torna più conto occuparsene.

3.        Il Pretore ha ritenuto che l’accordo sottoscritto dalle parti il 23 settembre 1993 (doc. A) fosse da qualificare come contratto sui generis con tratti predominanti dell’appalto, in quanto la __________ si era impegnata a compiere un’opera dietro corresponsione di una mercede. Le parti in causa non hanno, correttamente, sollevato censure a tale proposito. Detto contratto prevedeva la fornitura a far tempo dal 1. ottobre 1993 di 140/150 fotografie al mese, dietro pagamento di un compenso annuo di fr. 115'000.-- da pagare in rate mensili anticipate di fr. 9'600.-- cadauna (doc. A, pag. 1, pto. 3). Dall’istruttoria è emerso che la __________ forniva mensilmente al convenuto tra le 80 e le 200 fotografie (ossia mediamente 140 fotografie al mese), provvedendo in tal modo ad adempiere i propri obblighi contrattuali (interrogatorio formale __________ 6.2.2001, ad 2; v. anche conclusioni parte convenuta 23.10.2001, pag. 4, ad 5 in fine). Dagli atti non emerge se il contenuto della proposta della __________ del 1. gennaio 1994 (doc. C) sia divenuto parte integrante del primo accordo sottoscritto il 23 settembre 1993. La questione può essere lasciata aperta in quanto inconferente. Infatti, in base alle prestazioni effettuate, la __________ ha emesso determinate fatture che mai sono state contestate, né da __________, né da “__________”.

       In particolare, dall’istruttoria si evince che la fattura e il relativo conteggio degli arretrati del 13 dicembre 1994 (doc. H) non sono mai stati contestati. Al contrario, una settimana dopo, e meglio il 20 dicembre 1994, __________ sottoscriveva per __________ una promessa di pagamento di fr. 20'000.-- a titolo di acconto per le prestazioni della __________, senza sollevare obiezioni di sorta quo alle pretese della parte appellata.

       D’altro canto, prescindendo dall’episodio sulle otarie fuggite dal __________ ad __________, neppure la qualità delle prestazioni svolte dalla __________ è mai stata messa in dubbio. Agli atti non vi sono tracce di doglianze, sollevate tempestivamente e in modo specifico quo all’operato della __________. Il teste __________ ha affermato che per quanto riguardava “la qualità del lavoro dell’attrice, la stessa era ineccepibile, nella prima fase. Per contro nell’ultima fase (inteso come ultimi mesi di attività del giornale __________) vi erano delle lamentele per i ritardi dovuti alla situazione del mancato pagamento delle prestazioni” (verbale audizione __________ 6.2.2001, pag. 18). Anche il teste __________ (verbale audizione __________ 6.2.2001, pag. 20) sostiene che non vi erano mai state lamentele sul modo di lavorare della __________.

       Infine, per quanto concerne l’episodio della fornitura ad altre testate giornalistiche delle fotografie delle otarie fuggite ad __________, come rettamente rilevato dal Pretore, la __________ non operava in esclusiva per __________, rispettivamente per “__________ ” (v. doc. A, pag. 2, pto. 9: “Ci riserviamo il diritto di collaborare parzialmente ad altre testate che chiedono la ns. collaborazione saltuaria, la precedenza viene offerta al quotidiano __________ diretto da__________ ”). Inoltre, dall’istruttoria è emerso che la parte appellata, tramite __________, chiedeva sempre preventivamente a __________ l’autorizzazione per consegnare fotografie ad altri giornali (interrogatorio formale __________ 6.2.2001, ad 11 e 12).

       È chiaro che alla luce delle risultanze l’opera fornita dalla __________ non può essere considerata siccome difettosa e deve pertanto essere retribuita.

4.    Come già esposto, l’appellante mai ha contestato la fattura del 13 dicembre 1994 pari a fr. 17'864.-- e neppure il conteggio emesso in pari data attestante un saldo residuo a favore della __________ pari a fr. 92'119.--. Al contrario, in data 20 dicembre 1994 __________ sottoscriveva la promessa di pagamento di fr. 20'000.-- a titolo di acconto sul saldo scoperto per le prestazioni effettuate dalla __________ (doc. II).

       Di conseguenza, l’ammontare della pretesa avanzata in data 13 dicembre 1994 dalla __________ è stato accettato dall’appellente in maniera concludente.

       Ne discende che il saldo riportato dalla fattura e dall’estratto conto del 13 dicembre 1994 (doc. H) è pari a fr. 109'983.-- (ossia fr. 92'119.-- + fr. 17'864.--). Da tale importo devono essere detratti gli acconti pari a fr. 36'000.-- versati dall’appellante il 23 e il 30 dicembre 1994 (doc. I), il 24 febbraio 1995 (doc. O) e il 13 marzo 1995 (doc. P; la cifra di cui al doc. PP è stata registrata nella fattura di cui al doc. P e quindi non può essere conteggiata due volte).

       L’importo da riconoscere alla __________ è pertanto di

       fr. 73'983.--. Gli interessi del 5% decorrono dal 13 agosto 1994 (doc. E) su fr. 92'119.-- e dal 4 novembre 1994 (doc. G) su fr. 17'864.--. L'appellante sostiene di poter opporre in compensazione alla pretesa della __________ la somma di fr. 110'070.--. Questa censura, oltre ad essere infondata (v. doc. H, I, O, P), rappresenta un fatto nuovo improponibile in appello ai sensi dell'art. 321 CPC e quindi deve essere respinta.

5.    L’appello, infondato in ogni suo punto, deve essere respinto. Spese e ripetibili (tenuto conto del fatto che la parte appellata non era patrocinata da un legale) seguono la soccombenza.

Per i quali motivi

pronuncia:              1.   L’appello 21 gennaio 2002 di __________ è respinto.

                                   2.   Le spese della procedura di appello consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia                                               fr.    950.-b) spese                                                                 fr.      50.-totale                                                                       fr. 1’000.-sono poste a carico dell’appellante, con l’obbligo di rifondere alla parte appellata la somma di fr. 500.-- a titolo di indennità.

                                   3.   Intimazione:

                                         - __________

                                         Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria

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