Incarto n. 12.2002.195
Lugano 13 ottobre 2003/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Verzasconi (giudice supplente)
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2000.267 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa competizione 28 marzo/4maggio 2000 da
__________ Patrocinato dall' __________
Contro
1. __________ 2. __________ 3. __________ tutti patrocinati dallo __________
con cui l’attore ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento dell’importo di Fr. 11'891.10 oltre a interessi al 5% dal 1. dicembre 1998, domande avversate dai convenuti che ne hanno chiesto la reiezione, che il Pretore, con decisione del 14 ottobre 2002, ha parzialmente accolto riconoscendo all’attore l’importo di Fr. 3'353.85 oltre a interessi al 5% dal 1. dicembre 1998.
Appellante la parte attrice, con atto di ricorso del 4 novembre 2002 con cui chiede la riforma della petizione mediante condanna dei convenuti al pagamento dell’importo di Fr. 11'179.50 oltre a interessi al 5% dal 1. dicembre 1998, mentre l’attrice, con osservazioni del 17 dicembre 2002, postula per contro la reiezione dell’appello e la conferma della decisione del Pretore.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti.
Ritenuto
in fatto
A. La sera del 25 ottobre 1998 __________ si trovava al volante della sua vettura __________, sull’autostrada A2 in territorio di __________ in direzione nord, sulla corsia di sinistra, nell’intento di eseguire una manovra di sorpasso di un veicolo che circolava sull’altra corsia. Da retro sopraggiungeva quindi __________ al volante di un autofurgone __________, il quale, ad una distanza ravvicinata dal veicolo condotto da __________, chiedeva strada azionando i fari abbaglianti. Ad un certo punto l’auto di __________ ha urtato la vettura di __________, il quale, perdendo il controllo, è andato a sbattere contro i guardrail della carreggiata subendo un danno totale.
Per questi fatti, a __________ è stata revocata la licenza di condurre per 6 mesi e gli è stata inflitta una pena di 30 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di tre anni per i reati di grave infrazione alle norme della circolazione e inosservanza dei doveri in caso di infortunio. Contro __________ non è invece stato pronunciato alcun provvedimento, né amministrativo né penale.
B. Con petizione del 28 marzo / 4 maggio 2000 __________ ha convenuto in giudizio __________, __________, quale detentore dell’autofurgone coinvolto nell’incidente e la __________ i, agenzia di __________. Ha chiesto la loro condanna al pagamento, a titolo di risarcimento del danno patito, degli importi di Fr. 10'600.00 per la vettura danneggiata, Fr. 579.50 per il trasporto della vettura dal luogo dell’incidente ad un garage di __________, Fr. 50.60 per spostamenti in taxi, Fr. 496.00 per il canone di locazione di un garage a __________, rimasto inutilizzato a causa del danneggiamento della vettura e Fr. 165.00 per l’utilizzazione della vettura prestatagli da un amico, per un totale di Fr. 11'891.10 oltre a interessi al 5% dal 1. dicembre 1998.
I convenuti, contestando preliminarmente la legittimazione passiva della __________ Assicurazioni, agenzia di __________, hanno rigettato integralmente le richieste dell’attore, chiedendo di respingere la petizione.
Con sentenza del 14 ottobre 2002, il Pretore di Lugano ha accolto parzialmente la petizione ed ha condannato i convenuti a versare all’attore l’importo di Fr. 3'353.85 oltre a interessi al 5% dal 1. dicembre 1998.
Il Pretore ha accertato che __________ aveva quasi terminato di sorpassare la vettura circolante sulla corsia di destra, quando __________ è sopraggiunto da tergo ad una distanza ravvicinata, chiedendo strada. __________ ha quindi frenato bruscamente e improvvisamente, senza alcun motivo e non, come sostenuto in corso di causa, per lasciar proseguire il veicolo che lo seguiva. Il Giudice di prime cure ha quindi concluso che la sterzata a destra del veicolo di __________, che ha causato il tamponamento della vettura di __________, si è resa necessaria per evitare quest’ultimo a seguito della frenata eseguita e non già per tentare di superarlo sulla destra. Tale dinamica dei fatti è stata del resto confermata anche dalle ricostruzioni del perito giudiziario.
Per il loro comportamento, il Pretore ha ritenuto responsabili entrambi i protagonisti dell’incidente, l’uno – __________– per non aver mantenuto una distanza sufficiente dal veicolo che lo precedeva (art. 34 LCStr) e per aver abusato dei fari abbaglianti (art. 40 e 41 cpv. 4 LCStr), l’altro – __________– per aver pregiudicato un corretto flusso della circolazione, frenando improvvisamente e senza motivo (art. 26 cpv. 1 LCStr e 12 cpv. 2 ONC). Tuttavia, le colpe di __________ sono state ritenute più gravi rispetto alle mancanze di __________, per cui il Pretore ha stabilito nel 70% il grado di responsabilità del primo rispetto al secondo, mettendo a suo carico in questa misura il danno patito dalla sua vettura nell’incidente. A __________ il giudice di prima istanza ha quindi riconosciuto l’importo complessivo di CHF 3'353.85 corrispondente al 30% del danno subito dall’auto e le spese per il trasporto dell’auto in un garage. Non ha invece riconosciuto le altre poste del danno avanzate da __________, in quanto non in correlazione con il sinistro in questione.
C. Avverso la decisione del Pretore, il 5 novembre 2002 __________ ha presentato appello. Chiede, in suo accoglimento, la riforma della sentenza pretorile nel senso che i convenuti vengano condannati al versamento dell’importo di Fr. 11'179.50, con la messa a carico di tutte le spese processuali ai medesimi convenuti. Chiede inoltre che in questa sede venga accolta l’istanza di completazione e delucidazione della perizia giudiziaria, respinta dal Pretore, e che vi sia dato seguito.
L’appellante ritiene che, contrariamente a quanto stabilito dal Pretore, la responsabilità dell’incidente sia da addossare unicamente a __________, che non avrebbe mantenuto la distanza minima di sicurezza avvicinandosi a soli 1-1.5 metri dalla vettura che lo precedeva, rendendo così di fatto inevitabile l’urto tra le vetture. Contesta inoltre di aver frenato bruscamente e le conclusioni pretorili, secondo cui tale azione avrebbe provocato la sterzata sulla destra del convenuto __________. Quest’ultimo considera inoltre arbitraria la ripartizione delle colpe effettuata dal Giudice di prima istanza, ritenuto che il comportamento del convenuto __________ è ben più grave del proprio e per tale violazione delle norme della circolazione quest’ultimo è stato fermamente condannato anche in sede penale.
Con osservazioni del 17 dicembre 2002 le parti appellate condividono per contro le conclusioni alle quali giunge il Pretore e ne chiedono la conferma.
Considerato
in diritto
1. L’appello è stato presentato tempestivamente (art. 308 cpv. 1 CPC) e la legittimazione dell’appellante è pacifica. Essendo adempiute anche le altre condizioni formali, l’appello è quindi ammissibile e può essere esaminato nel merito.
2. L’appellante chiede preliminarmente a questo Tribunale, giusta l’art. 322 lett. b CPC, di dar seguito alla richiesta di completazione e delucidazione della perizia, rifiutata dal Pretore con ordinanza del 13 novembre 2001.
A torto. A prescindere dalla questione di sapere se tale possibilità sia data anche per i casi previsti dall’art. 252 cpv. 2 CPC, non elencati specificatamente nell’art. 322 lett. b CPC, il Pretore ha correttamente rifiutato l’istanza dell’appellante, in quanto volta non già a ottenere risposte a quesiti rimasti parzialmente inevasi o a ottenere spiegazioni per risposte non univocamente comprensibili (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, m. 1 ad art. 252). L’istanza conteneva infatti domande alle quali il perito aveva già risposto univocamente, come pure nuove domande che avrebbero semmai dovuto essere proposte mediante un’istanza di assunzione suppletoria di prove giusta l’art. 192 CPC, e ancora, domande che non tendevano tanto a delucidare risposte già chiaramente date quanto a contrapporre le considerazioni dell’appellante a quelle del perito.
Ritenuto che, come si evince dalle considerazioni che seguiranno, questo Tribunale non ritiene le domande poste utili per il suo convincimento (art. 322 CPC, in ingresso), l’istanza non può trovare accoglimento nemmeno in questa sede.
3. L’appellante contesta il giudizio pretorile nella misura in cui ha ritenuto che egli ha effettuato una frenata definita “brusca” in violazione dell’art. 12 cpv. 2 ONC e il più generale art. 26 LCStr. Egli si riferisce genericamente alle conclusioni presentate davanti al Giudice di prima istanza, con le quali ha confutato il referto peritale ed ha sostenuto la tesi secondo cui la frenata era unicamente lieve. Tuttavia, l’appellante non riprende né tantomeno richiama tali considerazioni per motivare l’asserita arbitrarietà o erroneità della sentenza del Pretore, limitandosi ad affermare che, come asserito nelle conclusioni dell’appellante, una piccola differenza di velocità dei veicoli o di distanza tra di essi prima dell’impatto –non più di 1 metro - già potrebbe invalidare le conclusioni del perito. Questi elementi sarebbero determinanti, a mente dell’appellante per determinare il tipo di frenata e quindi per stabilire le responsabilità dei protagonisti dell’incidente. Secondo l’appellante, la frenata non potrebbe essere considerata brusca, conclusioni che trae dalle dichiarazioni delle parti stesse e dalle testimonianze delle persone che hanno assistito all’incidente.
3.1. La censura, nella misura in cui è ammissibile, deve essere respinta.
Anzitutto si osserva che è inconciliabile con l’esigenza di una motivazione chiara e dettagliata del ricorso, comprendente una breve motivazione dei fatti rilevanti del giudizio, il richiamo all’esposizione delle circostanze di fatto contenuta negli allegati introdotti in prima istanza (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 309 m. 21). In concreto, il memoriale di appello, che non prende compiutamente posizione sulle considerazioni e sulle conclusioni del Pretore, ma si limita a farvi accenno in modo invero assai generico, non rispetta quindi questi requisiti minimi di motivazione, per cui già per questo motivo ci si potrebbe esimere dall’esaminare la fondatezza della censura.
3.2. A prescindere da ciò, si rileva comunque che il Pretore ha fondato il suo giudizio sulle concordanti risultanze della testimonianza della teste __________ e del referto del perito giudiziario. In effetti, nella ricostruzione della dinamica dell’incidente il perito ha stabilito che __________ dell’appellante aveva quasi interamente completato il sorpasso della vettura sulla corsia di destra (motivo per il quale la teste __________ aveva potuto vedere i fari dei freni illuminarsi), quando ha azionato i freni in modo repentino e brusco e ha così dato inizio alla decelerazione, con riduzione della velocità dal 115 km/h a 95 km/h. A questo punto il furgone del convenuto si trovava ancora a circa 1-1.5 metri, appaiato alla vettura sulla destra, e, avvedutosi della frenata dell’appellante, si è spostato ulteriormente sulla destra della carreggiata, non riuscendo tuttavia a evitare la vettura dell’appellante (cfr. perizia, consid. 3.2-3.3. pag. 11 e segg., 4.1.-4.3., pag. 18 e segg., 5.1.1. pag. 23).
Occorre inoltre rilevare che il perito ha verificato anche la versione dei fatti resa dall’appellante (cfr. perizia, consid. 3.4.1. pag. 15 e seg.) e la plausibilità di una frenata non brusca (cfr. perizia, consid. 3.4.2. pag. 16 e seg.).Egli giunge tuttavia alla conclusione che tali ipotesi non sono sostenibili, sia per i risultati delle ricostruzioni dell’incidente e dei risultati tecnici emersi dai calcoli peritali secondo metodi riconosciuti. In particolare, emerge dalla ricostruzione grafica allestita a pagina 17 del referto peritale, che se l’attore avesse rallentato con minore decelerazione, come da esso sostenuto, le due autovetture nemmeno si sarebbero toccate.
A ragione quindi il Pretore ha accertato che l’attore ha frenato bruscamente e senza motivo, visto che il campo stradale davanti a sé era libero, né la situazione concreta era tale da giustificare una frenata di quel tipo. A questo proposito, e proprio riferito al traffico sull’autostrada, la giurisprudenza del Tribunale federale ha ritenuto che frena bruscamente nel senso dell’art. 12 cpv. 2 ONC colui che, inseguito da una vettura, rallenta il proprio veicolo in modo non irrilevante (DTF 117 IV 504 consid. 1b e rinvii). Evenienza realizzatasi appunto in concreto.
Di conseguenza, su questo punto la sentenza pretorile deve essere confermata.
4. L’appellante critica la sentenza di primo grado anche in merito alla ripartizione delle responsabilità tra appellante (70%) e convenuto __________ (30%) e di conseguenza l’ammontare dell’importo riconosciuto a titolo di risarcimento. Ritiene che, anche ammettendo che vi sia stata una frenata brusca, la responsabilità maggiore doveva essere attribuita a __________, a causa della distanza inadeguata mantenuta dal veicolo che lo precedeva.
4.1. Come rilevato nella sentenza impugnata, nel caso di incidenti stradali fra più detentori di veicoli e con richiesta di indennizzo per soli danni materiali, l’art. 61 cpv. 2 LCStr prevede che un detentore risponde verso l’altro esclusivamente se la parte lesa prova che il danno è stato cagionato dalla colpa o dalla temporanea incapacità di discernimento dell’altro detentore, di una persona per la quale questi è responsabile oppure da un difetto del suo veicolo (cfr. Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 61 n. 2.1 e 2.3). Ogni detentore deve quindi sopportare i propri danni materiali, riservato il diritto di una delle parti coinvolte di richiedere il risarcimento all’altra, se è dimostrato che il pregiudizio è stato provocato da una delle circostanze elencate nel citato articolo (Brehm, La responsabilité civile automobile, Berna 1999, n. 13 e segg. e n. 695). Le modalità, il grado e la misura del risarcimento dovranno essere determinate secondo quanto previsto dall’art. 44 CO, che prevede che le prestazioni a titolo di risarcimento possono essere ridotte o anche negate se il danneggiato ha consentito nell’atto dannoso o se circostanze per le quali egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare o aggravare il danno o a peggiorare altrimenti la posizione dell’obbligato (cfr. anche Bussy/Rusconi, op. cit., n. 2.4 ad art. 61).
4.2. Si osserva che l’appellante non contesta le conclusioni contenute nel giudizio impugnato in merito alle violazioni delle norme della circolazione stradale da parte di entrambi i protagonisti dell’incidente. Né si vede come potrebbero esserlo. Infatti, l’appellante, accertata la brusca e repentina quanto immotivata frenata, ha violato le norme di cui agli art. 12 cpv. 2 ONC e 26 LCStr, mentre il convenuto __________, avvicinandosi alla distanza di soli 1-1.5 metri dal veicolo che lo precedeva e usando senza necessità i fari abbaglianti, ha disatteso gli art. 34 LCStr., 12 cpv. 1 e 29 ONC, 40 e 41 cpv. 4 LCStr.
Di conseguenza, ritenuto che l’incidente è stato cagionato da un concorso di circostanze imputabili ad entrambe le parti, il danno va ripartito proporzionalmente fra di esse a dipendenza delle singole responsabilità (Keller, Haftpflicht im Privatrecht, 6.a edizione, Berna 2002, pag. 206; Oftinger/ Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht, vol. II/1, Zurigo 1987, n. 111 e 112 pag. 239). Per determinare le rispettive quote è necessario stabilire in che misura le circostanze di cui sono chiamate a rispondere le parti hanno influito sul verificarsi del danno, e, in particolare, la gravità della concolpa del danneggiato (Oftinger/Stark, op. cit., pag. 476).
4.3. Il Pretore ha ritenuto che l’appellante ha violato gravemente le norme della circolazione stradale: pur avvedendosi che il convenuto __________ si era avvicinato oltremodo alla sua vettura, malgrado non avesse ancora terminato la manovra di sorpasso e quindi quest’ultimo non avesse se del caso avuto una via di scampo diretta, egli ha azionato improvvisamente come si è visto i freni, rendendo in tal modo l’incidente inevitabile (perizia, consid. 5.1.7., 5.1.9.). La sua colpa è tanto più grave se si pensa che il campo stradale davanti a lui era completamente libero e nessun pericolo imminente poteva giustificare tale comportamento, che risultava assolutamente imprevedibile per il conducente della vettura che lo seguiva. Il Pretore, date queste circostanze, ha quindi valutato correttamente il grado di responsabilità delle parti, considerando la concolpa dell’attore non di trascurabile importanza, come egli vorrebbe.
La ripartizione del danno nella misura del 70% a carico dell’appellante e del 30% a carico del convenuto __________ effettuata dal Pretore appare di conseguenza del tutto equa tenuto conto dell’insieme delle circostanze e delle singole colpe degli interessati. La pronuncia di prima istanza va quindi confermata anche su questo punto.
Si osserva inoltre che il giudice civile non è vincolato dalla sentenza penale circa l’apprezzamento della colpa e la determinazione del danno (art. 53 cpv. 2 CO). Ben poteva quindi il Pretore concludere per una responsabilità maggiore per l’appellante, indipendentemente dal fatto che in sede penale il convenuto __________ è stato punito con una pena di 30 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente, mentre contro l’appellante non è stato aperto alcun procedimento.
Si rileva infine che il Pretore applica le regole del diritto e dell’equità, quando la legge gli riserva il libero apprezzamento o quando lo incarica di decidere tenendo conto delle circostanze, come nel caso rispettivamente degli art. 44 CO e 61 e 62 LCStr (Bussy/Rusconi, op. cit., n. 2.4. ad art. 61). L’autorità d’appello può riesaminare una tale valutazione ma con estrema prudenza, intervenendo solo quando le decisioni, rese secondo il libero apprezzamento, siano manifestamente ingiuste o inique (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 307 m. 32). Estremi che non si verificano comunque in concreto.
5. Visto quanto precede, l’appello deve quindi essere respinto. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
1. L'appello 5 novembre 2002 di __________ è respinto.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia Fr. 300.–
b) spese Fr. 50.–
Fr. 350.–
già anticipati dall'appellante, sono posti a suo carico con l'obbligo di rifondere ai convenuti, in solido, Fr. 400.– per ripetibili di appello.
3. Intimazione:
- -
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario