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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 13.10.2003 12.2002.194

13 ottobre 2003·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,441 parole·~7 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 12.2002.194

Lugano 13 ottobre 2003/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.97.120 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 17 febbraio 1997 da

__________ patrocinato da __________  

contro

__________ patrocinata da __________  

giudicando ora sul decreto pretorile 18 ottobre 2002 che respinge le domande processuali di entrambe le parti che avevano sollevato eccezione di prescrizione dei reciproci crediti,

appellanti entrambe le parti: la convenuta con atto 31 ottobre 2002 e l'attore con appello adesivo 18 novembre 2002 che, in riforma della decisione impugnata, postulano l'accoglimento delle rispettive domande;

preso atto delle osservazioni con cui le parti si oppongono agli appelli avversari;

Considerato

in fatto e in diritto:

                                   1.   Le parti, con azione principale e azione riconvenzionale, sono in lite su una fattispecie relativa a una parziale permuta immobiliare. Mentre gli aspetti principali della controversia, di natura reale, sono stati nel frattempo risolti, restano senza risposta le questioni accessorie delle rispettive azioni: infatti, l'attore chiede che controparte sia condannata a versargli l'importo di fr. 90'000.- a titolo di risarcimento danni, causatigli da __________ per aver effettuato senza autorizzazione interventi di varia natura su un suo bene immobile di __________, e per averlo occupato indebitamente; da parte sua, la convenuta pretende che controparte debba pagarle l'importo di fr. 73'127.25 di cui fr. 23'127.25 per spese di urgente miglioria da lei effettuate -in asserta buona fede- all'immobile dell'attore e fr. 50'000.- a titolo di restituzione di quanto versato a quest'ultimo in parziale esecuzione delle pattuizioni (informali) sul trasferimento delle proprietà immobiliari.

                                   2.   Con domanda processuale 17 giugno 2002 la convenuta, ritenuto che l'azione principale si prescriva nel termine annuale di cui all'art. 60 CO, ha rilevato che l'attore ha interrotto quel termine, l'ultima volta con una comunicazione 23 aprile 2001. Analoga eccezione ha presentato l'attore con allegato 1° luglio 2002.

                                   3.   Il pretore ha respinto l'eccezione proposta dalle parti, argomentando che il termine di prescrizione, in seguito ad atti successivi al 23 aprile 2001, sarebbe venuto a scadenza solo il 19 giugno 2002, quindi dopo la presentazione della prima istanza in esame. D'altra parte, nemmeno la riconvenzione può essere considerata prescritta a dipendenza di lettere di sollecito della convenuta, intese a ottenere la continuazione del processo.

                                   4.   Degli argomenti su cui sono fondati gli appelli si dirà nel seguito. In concreto si tratta di esaminare la questione della prescrizione dei crediti durante il processo (DTF 123 III 213), dove i relativi termini possono essere interrotti per mezzo di atti giudiziali delle parti, così come di ogni provvedimento o decisione del giudice (art. 138 cpv. 1 CO). Come atto giudiziario di una parte è riconosciuta ogni azione atta a promuovere la continuazione del processo: così allegazioni, domande processuali, scritti di sollecito, ecc., esclusi invece il semplice ritiro di documentazione, interpellazioni telefoniche, rispettivamente interventi orali in quanto difficilmente o non accertabili (Däppen, in Comm. di Basilea, ed. 3, art. 138 CO, N. 2); per provvedimenti del giudice s'intendono non solo sentenze e decreti, ma anche in genere decisioni di natura processuale (prozessleitende Entscheide), escluse quelle estranee all'iter della causa, come provvedimenti disciplinari, rispettivamente atti interni del tribunale, come l'attribuzione dell'incarto a un determinato giudice, a meno che la stessa decisione sia oggetto di notifica alle parti (Däppen, op. cit., ibidem, N. 3 e 4; Spiro, Die Begrenzung privater Rechte durch Verjährungs-, Verwirkungs- und Fatalfristen, 1975, vol. 1, pag. 347).

                                   5.   Nel caso concreto, la natura del credito dell'attore è pacifica e pertanto è data l'applicabilità del termine annuale di prescrizione (art. 60 cpv. 1 CO), peraltro non contestato. Nel merito dev'essere anzitutto osservato che, contrariamente a quanto afferma l'appellante, l'atto processuale 15 giugno 2001 non interrompe la prescrizione solo relativamente alla riconvenzione: si tratta infatti di un allegato della stessa convenuta con cui presenta, tenuto conto delle obiezioni di controparte, una versione modificata dei propri quesiti peritali (18 aprile 2001) e con cui si oppone al controquesito dell'attore (23 aprile 2001). L'appellante invero non motiva la sua tesi, mentre risulta, da un lato, che la perizia relativa all'immobile di __________, di proprietà dell'attore e occupato dalla convenuta dal giugno 1996, è stata chiesta -ancorché con intenti diversi- da entrambe le parti (l'attrice per dimostrare il deprezzamento dell'immobile ad opera della convenuta e il valore locativo del bene; la convenuta per dimostrare il valore venale e il valore locativo dello stesso immobile, i difetti esistenti, i costi di eliminazione dei medesimi, ecc.: cfr. verbale udienza preliminare 4 dicembre 1997); d'altro lato, che i rispettivi quesiti corrispondono ai motivi addotti con le proposte di prova. La perizia attiene pertanto sia all'azione principale, sia alla riconvenzione, poiché entrambe si riferiscono a fatti relativi all'immobile di __________.

                                         In secondo luogo, dev'essere chiarito che l'intimazione alle parti dell'allegato 15 giugno 2001 della convenuta, avvenuta il successivo giorno 19 (cfr. timbro a tergo dell'allegato), non configura altro se non una decisione di natura processuale con cui il giudice ha disposto la trasmissione alle parti dell'atto pervenutogli, a conferma della sua ricezione e della sua ammissione all'incarto relativamente a entrambe le azioni, nonché la notifica del suo contenuto alle parti, in concreto conformemente all'art. 247 cpv. 4 CPC. Ne consegue che l'atto dell'intimazione ha anch'esso interrotto il termine di prescrizione relativo al credito oggetto dell'azione principale.

                                         E' vero da quel 19 giugno 2001 in poi non v'è più stata nessuna attività in merito all'azione principale; tuttavia, l'istanza 17 giugno 2002 con cui la convenuta solleva formalmente eccezione di prescrizione è prematura poiché presentata prima di un anno dall'ultimo atto interruttivo; accertamento questo che è determinante, al di là di ogni considerazione sul contestato effetto interruttivo della domanda processuale medesima (al proposito cfr. Rep 1995, 237, per analogia). Ne consegue che la decisione impugnata che respinge la domanda processuale dev'essere confermata, poiché il fatto di invocare l'intervenuta prescrizione sta esclusivamente nella facoltà della parte (art. 142 CO), mentre il giudice verifica d'ufficio soltanto se l'eccezione è stata sollevata tempestivamente e nella forma adeguata (Däppen, op. cit., art. 142 CO, N. 5).

6.Il Pretore, con la stessa decisione, ha respinto la domanda processuale 1° luglio 2002 dell'attore con cui chiedeva l'accertamento delle prescrizione dei crediti vantati dalla convenuta con la riconvenzione, pretendendo che gli scritti di controparte 15 aprile, rispettivamente 14 giugno 2002 non sono sufficienti per interrompere la prescrizione. Orbene, prescindendo da ogni considerazione sulla natura dei crediti oggetto dell'azione riconvenzionale ed assumendo come corretto (e comunque maggiormente sfavorevole all'attore) il termine annuale -che le parti peraltro non discutono- si osserva anzitutto che la domanda appare non sufficientemente motivata, dal momento che l'attore nemmeno indica da quando decorrerebbe il termine di un anno che gli atti di controparte non sarebbero in grado di interrompere. Si trattasse tuttavia del 19 giugno 2001 (come al considerando precedente), l'appello adesivo dovrebbe essere respinto per due altri motivi: anzitutto perché -come implicitamente considerato fin quiancorché racchiuse in un incarto unico, l'azione principale e la riconvenzione godono di autonomia processuale (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, art. 173, m. 8 e 11) oltre che sostanziale e possono cadere in prescrizione l'una indipendentemente dall'altra; a maggior ragione se si considera che la prescrizione non attiene tanto al processo, quanto ai crediti fatti valere dall'una e dall'altra parte, rappresentando appunto un modo di estinzione dei crediti (Däppen, op. cit., art. 127 CO, N. 2). In secondo luogo, gli scritti di sollecito della convenuta 15 aprile e 14 giugno 2002 sono senz'altro atti a interrompere la prescrizione, ovvero con riferimento alle note informative del precedente considerando 4, poiché hanno avuto lo scopo esplicito di promuovere la continuazione dell'azione riconvenzionale.

                                   7.   La convenuta ha presentato il proprio appello, chiedendo che per lo stesso potesse godere del beneficio dell'assistenza giudiziaria. A dipendenza tuttavia del chiaro esito dell'impugnazione, scontato già a un primo esame, non v'è motivo per accogliere l'istanza, senza dover esaminare il presupposto dell'indigenza (art. 14 e 15 Lag).

Motivi per i quali,

richiamati per le spese l'art. 148 CPC e la LTG

pronuncia:

                                   1.   L'appello 31 ottobre 2002 di __________ è respinto.

                                   2.   L'istanza di assistenza giudiziaria dell'appellante è pure respinta.

                                   3.   Le spese e la tassa di giustizia dell'appello principale, di complessivi fr. 200.-, sono posti a carico della convenuta.

                                   4.   L'appello adesivo 18 novembre 2002 di __________ è respinto.

                                   5.   Le spese e la tassa di giustizia dell'appello adesivo, di complessivi fr. 200.-, anticipati dall'attore, restano a suo carico.

                                   6.   Le ripetibili relative a questo giudizio sono compensate.

                                   7.   Intimazione:

-

                                        - 

                                        Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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