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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 27.08.2003 12.2002.187

27 agosto 2003·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,796 parole·~9 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 12.2002.187

Lugano 27 agosto 2003/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2001.00308 (già 62/2001) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1- promossa con petizione 11 maggio 2001 da

__________ rappr. dallo Studio Legale  

Contro

__________ rappr. dall’avv. __________  

con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 15'401.35 più interessi, domanda avversata dalla controparte, e che il Segretario assessore con sentenza 4 ottobre 2002 ha accolto per fr. 10'255.95;

appellante il convenuto con atto di appello 24 ottobre 2002, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione limitatamente a fr. 3'018.80 e in subordine per fr. 6'274.75, il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l'attore con osservazioni 9 dicembre 2002 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                   1.   Con la petizione in rassegna __________ ha chiesto la condanna di __________ al pagamento di fr. 15'401.35 più interessi. Egli fa in sostanza valere il saldo di alcune fatture relative a lavori da sanitario e all'impianto di riscaldamento effettuati nel corso del 1995 e 1996 sul mappale n. __________ RFD di __________, rilevando tra l'altro che la controparte non avrebbe eccepito tempestivamente la difettosità dell'opera.

                                   2.   Il convenuto si è opposto alla petizione rilevando che la difettosità dell'impianto di riscaldamento, accertata nel corso della stagione fredda, aveva comportato l'intervento della ditta __________, con un costo di fr. 3'981.20: in tali circostanze, ritenuto che non tutte le opere fatturate, in particolare quelle a regia, erano state eseguite e che il saldo rettificato a favore dell'attore era semmai di soli fr. 3'669.50, quest'ultimo non vantava in definitiva più nulla nei suoi confronti; in via subordinata, atteso che in un secondo momento la controparte gli aveva fatto intendere di accontentarsi di un importo di fr. 7'000.-, il suo credito si riduceva a fr. 3'018.80.

                                   3.   Il Segretario assessore, con il giudizio qui impugnato, ha innanzitutto accertato che i difetti dell'opera e meglio all'impianto di riscaldamento erano stati notificati tardivamente, ciò che escludeva che il convenuto potesse pretendere la rifusione della fattura della ditta __________. L'istruttoria aveva tuttavia permesso di stabilire che effettivamente non tutte le opere fatturate erano state eseguite: passando in rassegna le varie fatture, egli ha pertanto concluso per un saldo a favore dell'attore di fr. 10'255.95, somma per la quale egli ha ammesso la petizione, anche perché non risultava che la proposta attorea di liquidazione di fr. 7'000.- fosse stata accettata dalla controparte.

                                   4.   Con l'appello che qui ci occupa il convenuto ribadisce di aver notificato tempestivamente il difetto all'impianto di riscaldamento, ciò che lo legittimava a pretendere la rifusione della fattura di fr. 3'981.20. Avendo le parti concordato a suo tempo un importo di liquidazione di fr. 7'000.-, ne risultava un credito a favore dell'attore di fr. 3'018.80, somma che in via subordinata andava aumentata a fr. 6'274.75 nel caso in cui fosse confermato il saldo di fr. 10'255.95 stabilito dal primo giudice.

                                   5.   Delle osservazioni con cui l'attore postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.

                                   6.   Con la prima censura d'appello il convenuto ritiene che il difetto all'impianto di riscaldamento sarebbe stato notificato oralmente nell'inverno 1998/99, e dunque in modo tempestivo, tanto più che l'attore tra il 1999 ed il 2000 era intervenuto a più riprese per cercare di ovviare all'inconveniente, ma senza successo. Una notifica non era del resto necessaria, in quanto l'opera non gli era stata consegnata, visto che egli aveva dovuto far intervenire, a sue spese, una terza ditta per completare i lavori.

                                6.1   Secondo l'art. 367 cpv. 1 CO, seguita la consegna dell'opera il committente, appena lo consenta l'ordinario corso degli affari, deve verificare lo stato e segnalarne all'appaltatore i difetti.

                                         La mancata verifica e il mancato avviso all'appaltatore equivalgono in sostanza all'approvazione tacita dell'opera consegnata, con la conseguente liberazione dell'appaltatore della sua responsabilità, salvo che si tratti di difetti irriconoscibili con l'ordinaria verifica all'atto del ricevimento o che l'appaltatore li abbia scientemente dissimulati (art. 370 CO). Si ha in altre parole la perenzione di tutti i diritti accordati al committente dall'art. 368 CO (DTF 64 II 257 e segg. Gauch, Der Werkvertrag, 4. ed., Zurigo 1996, n. 2160). Ove i difetti si manifestino più tardi, dovrà essere dato avviso tosto che siano stati scoperti, altrimenti l'opera si riterrà approvata nonostante i difetti stessi. L'onere della prova della tempestiva notifica dei difetti spetta al committente sulla base dell'art. 8 CC (DTF 118 II 147, 107 II 176; ZR 1975 p. 231; Gauch, op. cit., n. 2164 e segg.; Zindel/Pulver, Basler Kommentar, 2. ed., n. 32 ad art. 367 CO; IICCA 20 dicembre 2002 in re T. Snc/E. SA, 24 marzo 2003 in re G./F. SA), committente che deve inoltre dimostrare quando il difetto gli è divenuto riconoscibile, come e a chi ne ha comunicato l'esistenza, ritenuto che se è assodata proceduralmente l'intempestività il giudice non può ignorare simile circostanza, e questo nemmeno nel caso che l'appaltatore stesso non alleghi tale fatto (Gauch, op. cit., n. 2174; Rep. 1991 p. 375, 1993 p. 200; per tante: IICCA 27 novembre 2001 in re T./R.).

                                6.2   In base al tenore dell'art. 367 cpv. 1 CO, il termine per verificare l'opera e per notificare gli eventuali difetti inizia a decorrere dalla sua consegna (Gauch, op. cit., n. 2109 e seg.; Lendi/Trümpy, Schwerpunkte im Bauvertragsrecht, Zurigo 1989, p. 34 N. 16), ritenuto che quest'ultima è considerata di regola avvenuta allorché l'appaltatore trasferisce al committente l'opera conclusa oppure gli comunica in altro modo di aver portato a termine i suoi lavori (Gauch, op. cit., n. 88 segg. e N. 92 segg.; Lendi/Trümpy, op. cit., p. 33 N. 8; IICCA 8 novembre 1993 in re I. SA/A.).

                                         Nel caso di specie è ben vero che l'attore non ha concluso tutte le opere previste dal contratto, si pensi in particolare alla regolazione e alla messa in esercizio dell'impianto di riscaldamento (teste __________). Sennonché, il fatto che l'attore nel corso del 1995 e del 1996 abbia provveduto a trasmettere al convenuto le relative fatture, oltretutto dopo avergli messo a disposizione, nel febbraio 1997, il certificato di garanzia assicurativa (doc. H), il fatto che quest'ultimo nel giugno 1997 le abbia accettate, sia pure postulando la loro riduzione in considerazione dei lavori effettivamente eseguiti (doc. P e V), e soprattutto il fatto che le opere -come riferito dal teste __________ sono comunque state portate a termine, per incarico del convenuto, dalla ditta __________ negli ultimi mesi del 1997, sicché le stesse hanno potuto essere utilizzate dal convenuto, permettono di concludere in buona fede (cfr. Gauch, op. cit., n. 103 seg.) che la consegna, se non già avvenuta in precedenza, possa al più tardi essere fatta risalire proprio a quest'ultima data (cfr. Gauch, op. cit., n. 93, 94 e in particolare n. 96; sentenza IICCA citata).

                                6.3   Contrariamente a quanto ritenuto dal convenuto, non è stato assolutamente provato che il difetto all'impianto di riscaldamento, che comportava l'abbassamento della pressione e dunque il mancato raggiungimento delle temperature nell'attico, sia stato significato oralmente all'attore già nell'inverno 1998/99. La prima notifica di cui vi è prova agli atti risale in effetti al 12 luglio 1999 (doc. AC, mentre è del tutto irrilevante che il convenuto, nel doc. AE, datato 10 aprile 2000, possa aver dichiarato di attendere già da due anni l'eliminazione del difetto, circostanza quest'ultima rimasta allo stadio di puro parlato). Essa, a prescindere dalla qualifica di difetto palese o occulto attribuibile al difetto, dev'essere considerata indubbiamente tardiva: se si trattasse di un difetto palese, occorre evidenziare che lo stesso non è stato notificato immediatamente dopo la consegna dell'opera, che -come detto- poteva al più tardi essere fatta risalire alla fine del 1997; se invece lo stesso costituisse un difetto occulto, è evidente che, per la sua particolare natura (carenze nell'impianto di riscaldamento), lo stesso poteva essere scoperto solo durante l'inverno, per cui la sua notifica alla controparte unicamente nel corso dell'estate risulta inequivocabilmente tardiva. Dal che l'impossibilità per il convenuto di porre in deduzione la fattura della ditta __________, relativa agli interventi per l'eliminazione del difetto in questione (doc. AO).

                                6.4   Resta ora da esaminare se il convenuto possa nondimeno prevalersi del fatto che l'attore in un primo tempo non abbia sollevato alcuna obiezione circa la tempestività della notifica e abbia persino cercato di risolvere il problema, salvo poi cambiare idea in seguito e sollevare formalmente in causa la relativa eccezione. Il quesito dev'essere risolto per la negativa. La giurisprudenza ha in effetti escluso che il comportamento dell'appaltatore potesse in tal caso essere costitutivo dell'abuso di diritto, specialmente se -come nel caso concreto- il tentativo di risolvere il problema era avvenuto in un'ottica transattiva (DTF 106 II 323; ICCTF 6 giugno 1994 in re M. SA/B. Snc; IICCA 20 marzo 1995 in re K. AG/G. SA, 13 marzo 1998 in re M./M. e G., 16 luglio 2003 in re F. SA/B.).

                                   7.   È poi decisamente a torto che il convenuto, con la seconda ed ultima censura d'appello, si prevale in questa sede del fatto che le parti si sarebbero accordate in seguito per un importo di liquidazione di fr. 7'000.-. Pacifico che l'accordo in questione -oltretutto non venuto in essere per mancanza di consenso su di un suo punto essenziale (cfr. risposta p. 4 ad. 5 e conclusioni p. 3)- sia stato proposto nell'ottica di una soluzione bonale dell'intero contenzioso tra le parti (lo stesso convenuto ha del resto ammesso in risposta che si trattava di un accordo bonale, cfr. risposta p. 4 ad. 5 e conclusioni p. 3 e 5; cfr. pure doc. AD e AF), deve in effetti valere la regola secondo cui quanto si svolge nelle discussioni in vista di una transazione avviene per principio senza pregiudizio delle rispettive ragioni nell'eventualità -qui realizzatasi- di una lite giudiziaria (ICCTF 6 giugno 1994 in re M. SA/B. Snc; Merz, Berner Kommentar, N. 454 ad art. 2 CC).

                                   8.   Ne discende la reiezione del gravame, del tutto infondato.

                                         La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

                                    I.   L’appello 24 ottobre 2002 di __________ è respinto.

                                   II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia                                    fr.    380.b) spese                                                      fr.      20.-

                                         Totale                                                           fr.    400.da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 500.- per ripetibili.

                                  III.   Intimazione a:      -   __________

                                         Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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