Incarto n. 12.2002.186
Lugano 27 agosto 2003/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.1999.41 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa, con petizione 18 marzo 1999, da
__________ rappr. dall'avv.
Contro
__________ rappr. dall'avv.
che il Pretore, con sentenza 11 ottobre 2002, ha integralmente accolto condannando la convenuta a versare all'attrice l'importo di Fr. 13'881.- oltre interessi al 5% dal 3 maggio 1996 e rigettando, in via definitiva l'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UEF di Locarno.
Appellante la convenuta la quale, con appello 23 ottobre 2002, chiede la riforma del primo giudizio limitatamente al dispositivo che riguarda il rigetto definitivo dell'opposizione al precetto esecutivo nel senso di negare il rigetto mentre la controparte, con osservazioni 3 dicembre 2002, consente con l'annullamento di quel dispositivo ma protesta spese e ripetibili nella procedura d'appello e si oppone ad una diversa ripartizione delle stesse in prima sede.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa
Considerato
in fatto ed in diritto
che il Pretore, condannando la parte convenuta a versare l'importo di Fr. 13'881.- oltre interessi a quella convenuta ha pure rigettato in via definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell'UEF di Locarno che indica quale creditrice l'attrice e quale debitore il signor __________ e non la convenuta nel merito __________ della quale __________ è amministratore unico;
che, evidentemente, mancando qualsiasi identità tra la persona giuridica condannata a pagare e la persona fisica indicata nel precetto, il dispositivo della sentenza impugnata riguardante il rigetto definitivo dell'opposizione dev'essere modificato nel senso di eliminare quella pronuncia, rispettivamente di respingere la domanda di rigetto dell'opposizione;
che la domanda d'appello intesa a modificare la ripartizione di spese e ripetibili di prima sede, che il Pretore ha per intero addebitato alla convenuta, non può essere accolta perché, contrariamente a consolidata giurisprudenza (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 309 m. 10) l'appellante non indica la somma della riduzione rispettivamente l'importo delle ripetibili da attribuire diverso da quello giudicato dal Pretore;
che, in ogni caso, la questione riguardante il rigetto dell'opposizione è assolutamente marginale rispetto al merito della controversia in cui l'appellante è rimasta interamente soccombente per cui nemmeno si giustificherebbe una diversa ripartizione di spese e ripetibili;
che le spese di giudizio e le ripetibili di seconda sede sono a carico della parte attrice ed appellata poiché l'errato giudizio del Pretore che ritiene essere una svista è stato causato dal suo agire, avendo insistito per chiedere il rigetto dell'opposizione ad un precetto contro una persona nei confronti del quale la precedente causa di merito era stata tolta per carenza di legittimazione passiva senza avvertire delle mutate circostanze e del solo ora preteso annullamento di quella esecuzione;
Per i quali motivi
visti per le spese gli art. 147 e seg. CPC e la vigente TG
dichiara e pronuncia
1. L'appello è accolto e di conseguenza il dispositivo 1§ della sentenza 11 ottobre 2002 del Pretore è così modificato:
1§ La domanda di rigetto definitivo dell'opposizione al PE n. __________ dell'UEF di Locarno è respinta.
2. La tassa di giustizia della procedura d'appello di Fr. 150.- e le spese di Fr. 50.- (totale Fr. 200.-), già anticipate dall'appellante, sono a carico della parte appellata che verserà a controparte Fr. 300.- per ripetibili.
3. Intimazione:
- __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario