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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 17.07.2003 12.2002.167

17 luglio 2003·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·722 parole·~4 min·5

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 12.2002.167

Lugano 17 luglio 2003/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Giani, quest'ultimo in luogo di Chiesa, astenuto  

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2002.239 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con petizione 15 aprile 2002 da

  __________ rappr. dall'avv. __________

  contro  

 __________  rappr. dall'avv. __________  

in materia di contratto d'architetto (credito per onorari) che il Pretore, dando atto che l'attore ha aderito all'eccezione di carenza di legittimazione attiva proposta dai convenuti con la risposta 28 giugno 2002, ha stralciato dai ruoli con decreto 6 settembre 2002 caricando all'attore le tasse di giustizia ed un'indennità ripetibile di Fr. 1'200.-.

Appellanti i convenuti, con atto d'appello 13 settembre 2002, contro il dispositivo riguardante le ripetibili loro accordate che chiedono siano stabilite in Fr. 3'700.-, mentre la controparte, con osservazioni 8 ottobre 2002 vi si oppone.

Letti ed esaminati gli atti di causa.

Considerato

in fatto ed in diritto:

                                         che l'attore ha avviato la causa nei confronti dei convenuti per ottenere il pagamento di una pretesa di onorario per lavori d'architetto di Fr. 179'000.-;

                                         che i convenuti, con l'allegato di risposta, oltre a contestare il merito della pretesa hanno eccepito la carente legittimazione dell'attore poiché il mandato d'architetto era stato affidato allo __________ e non all'architetto quale persona fisica;

                                         che l'attore ha aderito all'eccezione ed il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli attribuendo ai convenuti un importo di Fr. 1'200.- per ripetibili;

                                         che i convenuti, con l'appello che ci occupa, chiedono che, in funzione del valore di causa e degli atti compiuti sino al momento dello stralcio della causa, l'indennità ripetibile loro dovuta sia aumentata a Fr. 3'700.-, mentre la controparte vi si oppone;

                                         che per stabilire l'importo delle ripetibili dovute quando il processo si conclude prematuramente a seguito della soluzione di un problema preliminare, come in concreto, si fa capo all'art. 11 TOA tenendo conto dell'onorario secondo il valore e di quello a tempo attraverso la nota formula (2 x OV x OT) / (OV + OT) applicata dal Consiglio di moderazione;

                                         che, diversamente dal convincimento degli appellanti, l'onorario ad valorem da considerare è quello pieno e non quello ridotto percentualmente a dipendenza dello stadio della procedura;

                                         che, di conseguenza, pur applicando i minimi tariffali si avrebbe un onorario secondo il valore di causa di Fr. 10'740.- (Fr. 179'000.- x 6% come all'art. 9 TOA);

                                         che il dispendio di tempo e l'onorario orario esposti non sono partitamente contestati dall'appellato e corrispondono sicuramente all'impegno che doveva essere profuso per una corretta impostazione difensiva della causa, percui lo si può ammettere in Fr. 4'500.-;

                                         che i convenuti non avrebbero potuto limitarsi ad eccepire la carenza di legittimazione senza entrare nel merito della pretesa poiché solo i presupposti processuali, e non le eccezioni di merito come quella di legittimazione, possono essere sollevati preliminarmente alla presentazione della risposta (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 97 n. 368; ad art. 98 m. 8 e n. 376; ad art. 181 n. 641);

                                         che, applicando la citata formula, si avrebbe così un onorario e quindi un'indennità ripetibile di Fr. 6'342.- (2 x 10'740 x 4'500) / (10'740 + 4'500), con il che la pretesa di Fr. 3'700.- degli appellanti è perfettamente giustificata;

                                         che il fatto che l'attività del patrocinatore dei convenuti, fin qui prestata, possa agevolarlo nella conduzione del processo che l'anonima ha nel frattempo inoltrato è questione da decidere nell'attribuzione delle ripetibili di quella causa;

                                         che il giudizio al proposito del Pretore, inferiore ai minimi della TOA (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 150 m. 19) va conseguentemente riformato;

Per i quali motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   L'appello 13 settembre 2002 è accolto e di conseguenza il dispositivo 2 del decreto 6 settembre 2002 del Pretore di Lugano è così riformato:

                                         2. La tassa di giudizio e le spese in complessivi Fr. 500.- sono a carico

                                           dell'attore, che rifonderà alle parti convenute complessivamente

                                           Fr. 3'700.- per ripetibili.

                                   2.   La tassa di giustizia (Fr. 150.-) e le spese (Fr. 50.-) della procedura d'appello, già anticipati dagli appellanti, sono a carico dell'appellato che rifonderà alla controparte Fr. 300.- per ripetibili d'appello.

                                   3.   Intimazione:

- __________

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario