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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 21.10.2002 12.2002.129

21 ottobre 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,253 parole·~6 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 12.2002.00129

Lugano 21 ottobre 2002/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Rusca

segretario:

Bettelini, vicecancelliere  

sedente per statuire nella causa -inc. no. CN.2002.00015 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4- in materia di riconoscimento di decisione estera, promossa con istanza 22 gennaio 2002 da

__________ rappr. dall'avv. __________

con cui l’istante ha chiesto che la sentenza 12 gennaio 2000 del Tribunale di La Spezia (I) fosse riconosciuta e dichiarata esecutiva ai sensi della Convenzione di Lugano, domanda che il Pretore, con sentenza 15 maggio 2002, ha accolto;

ed ora sulla domanda di restituzione in intero e di opposizione all'exequatur 19 luglio 2002 presentata da

__________ rappr. dall'avv. __________  

chiedente in via preliminare la concessione di un nuovo termine per presentare l'opposizione alla decisione pretorile e nel merito la reiezione dell'istanza 22 gennaio 2002, il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

sentite le parti all'udienza di discussione del 16 ottobre 2002;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                   1.   Con decisione 15 maggio 2002 il Pretore del distretto di Lugano, Sezione 4, ha accolto la domanda 22 gennaio 2002 di __________ volta ad ottenere il riconoscimento e l'esecutività ai sensi della Convenzione di Lugano della sentenza 12 gennaio 2000 del Tribunale di La Spezia (I), che condannava __________ a pagarle Lit. 52'480'000 oltre accessori.

                                   2.   Con l'istanza di restituzione in intero e di opposizione all'exequatur 19 luglio 2002 che qui ci occupa, __________ chiede in via preliminare di essere reintegrato nel termine per presentare l'opposizione alla decisione del Pretore e nel merito di respingere la domanda 22 gennaio 2002. La richiesta di restituzione in intero si fonda sulla circostanza che la decisione pretorile, oltre a non riportare il termine entro il quale poteva essere presentata l'opposizione, non era stata intimata al suo patrocinatore bensì a lui direttamente. Quanto all'opposizione alla domanda di exequatur, la stessa si giustificava per il fatto che la sentenza italiana non gli era mai stata notificata e in ogni caso egli, in chiara violazione dell'ordine pubblico, nemmeno aveva ricevuto gli atti del procedimento italiano e dunque neppure aveva potuto degnamente difendersi.

                                   3.   Nel corso dell'udienza di discussione indetta per il 16 ottobre 2002 __________ si è opposta all'istanza 19 luglio 2002 sulla base di argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nei prossimi considerandi.

                                   4.   Giusta l'art. 36 cpv. 1 CL se l'esecuzione viene accordata, la parte contro cui viene fatta valere può proporre opposizione nel termine di un mese dalla notificazione della decisione, ritenuto che per il calcolo del termine fa stato il diritto interno dello Stato richiesto (Geimer/Schütze, Europäisches Zivilverfahrensrecht, München 1997, N. 16 ad art. 36; Kropholler, Europäisches Zivilprozessrecht, 4. ed., Heidelberg 1993, N. 8 ad art. 36; Donzallaz, La Convention de Lugano, Vol. 2, p. 818).

                                         Nel caso concreto è pacifico che il termine di 30 giorni per opporsi alla decisione di exequatur emanata dal Pretore è trascorso infruttuosamente.

                                   5.   Giusta l'art. 137 CPC la restituzione in intero per inosservanza di un termine è tuttavia concessa se l'istante o il suo patrocinatore dimostra di essere stato impedito di agire, di comparire o di chiedere un rinvio, perché, senza sua colpa, ignorava la scadenza del termine oppure perché la notificazione è avvenuta così tardi da renderne impossibile l'osservanza (lett. a), oppure ancora perché l'impedimento di compiere in tempo utile l'atto processuale era dovuto a un fatto grave, che non poteva essere evitato (lett. b).

                                5.1   Nel caso di specie l'istante ravvisa innanzitutto l'esistenza di un motivo di restituzione in intero nel fatto che il Pretore non aveva indicato nel dispositivo il termine di 30 giorni per inoltrare un'eventuale opposizione.

                                         La censura è infondata: l'art. 35 CL prevede in effetti che la decisione di exequatur sia comunicata al richiedente secondo le modalità previste dalla legge dello Stato richiesto (ed anche al convenuto: cfr. Donzallaz, op. cit., p. 814), in concreto dunque quelle del CPC ticinese, che, almeno in ambito civile, non prescrive l'indicazione dei rimedi di diritto (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 22 ad art. 285 e m. 15 ad art. 137).

                                5.2   A sostegno della domanda di restituzione in intero l'istante, riferendosi alla giurisprudenza cantonale (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 8 ad art. 137), evidenzia pure la circostanza che il giudizio pretorile d'exequatur non sarebbe stato notificato al suo patrocinatore bensì a lui direttamente.

                                         Il rilievo, anche in questo caso, è infondato. La massima giurisprudenziale citata dall'istante ha in effetti valenza solo nel caso in cui all'autorità giudicante sia noto rispettivamente sia stato comunicato che la parte era rappresentata da un patrocinatore (RDAT 1977 n. 30), ciò che nella fattispecie non era il caso, il Pretore non potendo assolutamente sapere, in quanto la controparte non gliel'aveva indicato nella domanda 22 gennaio 2002 e ciò nemmeno risultava dai documenti allegati o da altre circostanze, che il qui istante avesse un patrocinatore.

                                         Il fatto che in una precedente procedura di rigetto in via definitiva dell'opposizione (inc. EF.2001.00346), sia pure sempre riferita alla sentenza 12 gennaio 2000 del Tribunale di La Spezia (I), il qui istante fosse rappresentato dall'avv. __________, non può essergli di alcun giovamento: innanzitutto si osserva che quest'ultima causa, chiaramente di natura diversa da quella qui in esame, era pendente, oltretutto un anno prima, presso una diversa Pretura (Sezione 5), per cui il Pretore della Sezione 4 non era tenuto ad esserne informato; inoltre al momento dell'inoltro della domanda 22 gennaio 2002 era notorio che l'avv. __________, che aveva funto da patrocinatore (senza tuttavia che a quel momento fosse chiaro alla controparte -il doc. 9 non essendole mai stato intimato- se a titolo personale oppure per conto dello studio __________), aveva assunto la funzione di procuratore pubblico e dunque non poteva più agire quale patrocinatore; infine e soprattutto la procura che legittimava quest'ultima, accanto ad altri avvocati dello studio legale __________, a rappresentare il qui istante, prevedeva espressamente che il patrocinio si limitava alla causa di rigetto dell'opposizione EF.2001.00346 (doc. 9). Nulla permette dunque di concludere che la mancata indicazione del patrocinatore del qui istante nella domanda 22 gennaio 2002 costituisse un atteggiamento abusivo della controparte ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 CC, tale da eventualmente imporre l'accoglimento della domanda di restituzione in intero, tanto più che il comportamento negligente tenuto dal qui istante, il quale ha atteso oltre 2 mesi prima di interessarsi presso il suo legale, esclude in ogni caso che egli nell'occasione possa prevalersi di questo istituto, il cui scopo non è in effetti quello di sopperire ad eventuali negligenze di una parte (Rep. 1994 p. 381; IICCA 10 maggio 1995 in re G.SA/F., 14 luglio 1998 in re M. SA/C.; ICCTF 7 novembre 1996 in re M./M. SA).

                                   6.   Dovendosi pertanto respingere l'istanza di restituzione in intero, non è possibile entrare nel merito dell'opposizione alla domanda d'exequatur, poiché tardiva.

                                         La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di questa sede seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

                                    I.   L'istanza di restituzione in intero e di opposizione all'exequatur 19 luglio 2002 di __________ è respinta.

                                   II.   Le spese della presente procedura consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr.    950.b) spese                         fr.      50.-

                                         Totale                             fr. 1'000.da anticiparsi dall’opponente, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 1'000.- per ripetibili.

                                  III.   Intimazione a:

                                     -   __________

                                         Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

12.2002.129 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 21.10.2002 12.2002.129 — Swissrulings