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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 05.07.2002 12.2001.187

5 luglio 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,620 parole·~8 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 12.2001.00187

Lugano 5 luglio 2002/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Rusca

segretario:

Bettelini vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. no. OA.2000.00448 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con petizione 24 luglio 2000 da

__________ rappr. dall'avv. __________  

  contro  

__________ rappr. dall'avv. __________    

con la quale ha chiesto la condanna della convenuta al versamento dell'importo di Fr. 14'011.60 oltre interessi (in materia di assicurazione economia domestica) che il Pretore, con sentenza 12 ottobre 2001, ha integralmente respinto.

Appellante l'attore il quale, con atto d'appello 6 novembre 2001, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di accogliere integralmente la sua domanda di petizione, mentre la controparte, con osservazioni 5 dicembre 2001, ne postula la reiezione.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti della causa.

Considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   L'attore ha notificato alla __________ - ora __________ - con la quale aveva stipulato un'assicurazione economia domestica, la sottrazione, tramite furto con scasso avvenuto il 6 gennaio 1999, di beni (tappeti in seta, autoradio ed effetti personali) contenuti nella sua automobile, parcheggiata in una strada di __________, chiedendone il risarcimento.

                                         La compagnia d'assicurazione ha negato di dover risarcire alcunché contestando, come esaurientemente esposto in causa, il verificarsi del preteso furto che nemmeno rappresenterebbe un rischio assicurato, e il valore di risarcimento dei beni i quali nemmeno costituiscono cose assicurate ai sensi della polizza invocata.

                                   2.   Il Pretore, con la sentenza dedotta in appello, ha respinto la petizione perché l'attore non ha provato il pregiudizio patito.

                                         L'attore, con l'appello, critica la conclusione del Pretore mentre la controparte, con le osservazioni, ripropone tutte le eccezioni, già sollevate in prima sede, per negare qualsiasi risarcimento sulla base della polizza economia domestica stipulata con la controparte.

                                   3.   Se si dovesse approvare la conclusione del primo giudice relativa all'assenza di concreta prova sul valore della refurtiva non sarebbe necessario affrontare e decidere tutte le eccezioni riguardanti, in particolare, il rischio e le cose assicurati secondo la polizza e le sue condizioni generali. Ma, per i quattro tappeti in seta del preteso valore d'acquisto di Fr. 2'600.- l'uno, non si può affermare che l'attore non abbia fatto fronte al suo onere probatorio. Egli ha prodotto una fattura del negozio __________ (doc. P) allegando pure due ricevute di pagamento, una delle quali dell'UE di Lugano a seguito di un'esecuzione, promossa nei suoi confronti dal negozio, per l'incasso del saldo ancora scoperto di Fr. 4'500.-. Le argomentazioni della parte convenuta, riferite ad un valore d'antiquariato dei tappeti così come esposto e ad un prezzo d'acquisto stimato in Fr. 350.- l'uno, oltre che contraddittorie non sono confortate da alcuna prova, nemmeno indiziaria. Di fronte a fatture ed a ricevute di pagamento non sospette incombeva alla convenuta far verificare le sue argomentazioni contrarie attraverso l'audizione testimoniale del venditore dei tappeti e del commerciante interpellato dall'ispettore sinistri della convenuta (cfr. rapporto d'inchiesta di polizia nell'inc. richiamato dal Ministero pubblico) e non limitarsi ad affermazioni e congetture. In ogni caso, per le stesse affermazioni, dell'ispettore dell'assicurazione il valore di vendita dei tappeti sarebbe di almeno Fr. 800.- l'uno, con un totale complessivo di Fr. 3'200.-, con il che non si può affermare che, agli atti, manca qualsiasi prova al proposito.

                                         Diversa invece la situazione relativamente al valore dell'autoradio che non può essere, evidentemente, quello di un modello del 1999 (doc. Q) quando non si sa che tipo di autoradio fosse installato, di serie, sull'automobile acquistata d'occasione nel 1995. Ma la questione del valore, provato o no, dell'autoradio può anche rimanere aperta poiché quell'oggetto, proprio perché accessorio dell'autoveicolo, non è assicurato come indicano esplicitamente le CG di assicurazione (doc. F), all'art. 1.2.

                                   4.   Per quanto riguarda l'avvenimento di un furto, dottrina e giurisprudenza sono unanimi nel ritenere sufficiente una prova indiziaria, considerato che prova piena di un fatto simile sia possibile soltanto se l'agente è sorpreso in flagrante. In genere basta quindi un grado di probabilità elevato secondo l'andamento generale delle cose e l'umana esperienza, mentre il furto può essere in genere escluso se appare solo come una delle possibili cause del danno (Suter H.R., L'assurance des choses, Zurigo 1984, pag. 178; Hauswirth / Suter, Sachversicherung, Berna 1990, pag. 271; II CCTF 23 maggio 1986 in re A.G.F. / K., consid. 2; II CCA 12 giugno 1990 in re M. SA / Z.A., in Sentenze di tribunali civili svizzeri nelle contestazioni di diritto privato in materia d'assicurazione, XVIII, n. 31). All'assicurato incombe tuttavia, oltre alla tempestiva notifica all'assicuratore, l'obbligo di avvertire dell'accaduto le autorità di polizia affinché venga avviata un'inchiesta sul furto (Hauswirth / Suter, op. cit., pag. 272; Maurer A., Schweizerisches Privatversicherungsrecht, ed. 2, Berna 1986, pag. 497). La sua reazione immediata in tal senso rappresenta indizio della realtà del furto, mentre l'assenza di un'inchiesta penale indebolisce la tesi del furto. La semplice ipotesi di tale avvenimento -senza indizi particolari- è insufficiente, mentre l'onere probatorio dell'assicurato deve avvicinarsi tanto più alla prova certa, quanto più le circostanze del furto appaiono contraddittorie, rispettivamente quando l'assicuratore è in grado di portare elementi contrari (Carré O., Loi fédérale sur le contrat d'assurance, Losanna 2000, art. 39, pag. 286 e 289).

                                         Nel caso concreto il furto è stato immediatamente notificato all'autorità di polizia e le circostanze dello stesso (rottura di un vetro del veicolo, in piena notte, in una via di __________) non appaiono per niente inverosimili mentre può suscitare qualche dubbio il fatto che, all'interno dell'automobile, si trovassero, più che i tappeti, tremila franchi in contanti riposti in una busta. Ma, senza altri elementi che nemmeno un'inchiesta a seguito di querela per truffa all'assicurazione hanno potuto evidenziare (cfr. inc. richiamato dal Ministero pubblico), non si può concludere che una negligenza dell'assicurato rappresenti serio e convergente indizio per escludere l'avverarsi del furto.

                                   5.   Le CG prevedono che sono assicurati i danni dovuti a furto con scasso e, se previsto espressamente dalla polizza, come nel caso di specie con una limitazione di indennizzo a Fr. 2'000.- (doc.B), al furto semplice. Per furto con scasso s'intende l'introdursi con forza in uno stabile o in uno dei suoi locali (art. 5.1. CG) e quindi appare escluso, dalla copertura assicurativa, il furto con scasso perpetrato fuori di casa a danno di un autoveicolo. A tale soluzione interpretativa di queste CG giunge la dottrina (Spiro/Gass, Einbruchdiebstahl oder einfacher Diebstahl? Anmerkungen zur Frage des Versicherungsschutzes aus Hausratversicherung bei Diebstählen aus im Freien stehenden, aufgebrochenen Automobilen, in BJM 1992, 113 che considera condizioni generali uguali a quelle qui in discussione) e buona parte della giurisprudenza cantonale (SJ 1996, 623 e i riferimenti in VVG-Fuhrer, art. 33 n. 131) ed alla stessa si allinea questa Camera.

                                         Il furto in questione non può così essere inteso quale furto con scasso ma invece solo quale furto semplice. Le CG considerano del resto, espressamente, tale il furto "fuori di veicoli" (art. 5.1 c CG).

                                   6.   Il fatto che l'attore abbia acquistato i tappeti per regalarli alla sorella o li abbia avuti in scelta perché uno fosse destinato al dono (cfr. il rapporto di polizia che si riferisce a quanto detto dalla proprietaria del negozio __________) non sottrae questi oggetti dalla definizione di cose assicurate che sono quelle mobili per uso privato di proprietà del contraente o a lui affidate (art. 1.1 a CG). I tappeti sono cose di genere che rientrano in quelle designate dalla polizza che si trovavano al luogo d'assicurazione (fuori casa, art. 2.2 e 8.3 CG) al momento del sinistro (art. 66 LCA). La copertura assicurativa è quindi data.

                                   7.   Come visto al consid. 5 siamo in presenza, secondo le condizioni generali d'assicurazione, di un furto semplice la cui garanzia di risarcimento è limitata, come voluto dalla polizza, all'importo di Fr. 2'000.-.

                                         In questa situazione non torna più conto disquisire sul reale accertato valore dei tappeti (10'400.- o 3'200.- franchi?) o su quello degli effetti personali poiché, in ogni caso, l'importo risarcibile sarebbe sempre superiore al limite di copertura.

                                         Ne discende che l'appello va parzialmente accolto e la petizione ammessa limitatamente all'importo del limite di copertura assicurativa con la deduzione della franchigia di Fr. 200.-, ossia per Fr. 1'800.- oltre gli interessi, così come chiesti in petizione, al 5% dal 10 giugno 1999.

                                   8.   Le spese di patrocinio preprocessuale non possono essere accolte poiché l’appellante non ha indicato, né comprovato, ad esempio con una nota professionale di dettaglio, l’attività di patrocinio preprocessuale. Non sono evidentemente sufficienti due generiche richieste di acconto (doc. R) di cui la seconda inviata poco prima dell'inoltro della petizione e quindi, presumibilmente, a fronte dell'avvio della procedura giudiziaria i cui costi sono coperti, nell'ambito della ripartizione delle soccombenze, dall'indennità ripetibile.

Per i quali motivi

visti, per le spese, gli art. 147 e seg. e la vigente TG

dichiara e pronuncia

                                    I.   L'appello è parzialmente accolto e di conseguenza la sentenza 12 ottobre 2001 del Pretore di Lugano viene così modificata:

                                         1.     La petizione è parzialmente accolta e di conseguenza la __________ è condannata a pagare a __________ l'importo di Fr. 1'800.- oltre interessi al 5% dal 10 giugno 1999.

                                         2.     La tassa di giustizia di Fr. 800.-, da anticipare dall'attore,  rimangono a suo carico per 6/7 mentre sono a carico della convenuta per 1/7; a quest'ultima l'attore rifonderà inoltre Fr. 1'000.- per parte di ripetibili.

                                   II.   Le spese della procedura d'appello consistenti in:

                                         -tassa di giustizia          Fr.  550.-

                                         -spese                            Fr.    50.totale                            Fr.  600.già anticipate dall'appellante rimangono a suo carico per 6/7 e per il rimante 1/7 sono a carico della controparte, alla quale egli verserà inoltre Fr. 500.- per ripetibili d'appello.

                                  III.   Intimazione a:      - __________

                                         Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 3

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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