Incarto n. 12.2001.00181
Lugano 20 agosto 2002/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Rusca
segretario:
Marchi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. no. OA.1999.00122 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 2 luglio 1999 da
__________ rappr. dall' avv. __________
contro
__________ rappr. dall' avv. __________ e __________ rappr. dall'avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna dei convenuti a corrisponderle, in via solidale, l’importo di fr. 84'968.65 - diminuito con la replica 9 marzo 2000 a fr. 40'968.65 - oltre interessi al 5% dal 3 novembre 1997 ed il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto __________ al precetto esecutivo no. __________ del __________ dell'UEF di Bellinzona;
domanda avversata dal convenuto __________ che, con risposta 27 gennaio 2000, ha postulato la reiezione della petizione protestando spese e ripetibili, e dal convenuto __________ che, con risposta 8 febbraio 2000, ha chiesto in via principale la reiezione della petizione ed in via subordinata l'accoglimento della stessa in ragione di fr. 40'968.65;
e nella quale il Pretore, con sentenza 4 ottobre 2001, ha condannato i convenuti a pagare in solido all'attrice l'importo di fr. 40'968.65 oltre interessi al 5% dal 3 novembre 1997 con il rigetto in via definitiva, limitatamente a tale importo, dell'opposizione interposta dal convenuto __________ al precetto esecutivo no. __________ dell’UEF di Bellinzona.
Appellante il solo convenuto __________ che, con appello 25 ottobre 2001, chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione siccome rivolta contro di lui e di condannare l'attrice al pagamento della tassa di giustizia e delle spese con l'obbligo di rifondergli fr. 6'800.-- a titolo di ripetibili e, in via subordinata nel caso di conferma del merito, l'attribuzione di spese e tassa di giustizia in ragione di metà all'attrice e metà ai convenuti con compensazione delle ripetibili;
mentre con osservazioni 15 novembre 2001 l'attrice postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti.
Considerato
in fatto ed in diritto:
1. L’attrice negli anni 1995 -1997 ha fornito del materiale alla Società in nome collettivo __________, di cui erano soci i convenuti __________ e __________ e le ha fatturato globalmente un importo di fr. 111'476.65 (doc. A1-A25). Detto importo non è stato pagato nella misura di fr. 84'968.65. Il signor __________ ha in seguito operato, personalmente, a beneficio dell'attrice un versamento di fr. 40'000.-- il 10 luglio 1997 (doc. 4) e un ulteriore versamento di fr. 4'000.-- il 7 ottobre 1997 (doc. 5). Il __________ la Società in nome collettivo è stata radiata dal RC per cessazione d'attività (doc. G e 2). Per l'intero importo di fr. 84'968.65 l'attrice ha fatto spiccare contro il solo socio __________ il PE __________ dell'UEF di Bellinzona.
2. Con petizione 2 luglio 1999 l'attrice ha chiesto la condanna in via solidale dei convenuti __________ e __________ al pagamento dell'importo di fr. 84'968.65 - poi ridotto in replica a fr. 40'968.65 -ritenendo soddisfatti i requisiti della responsabilità solidale dei soci ai sensi dell'art. 568 cpv. 1 e 3 CO. In particolare essa ha rilevato che essi possono essere convenuti personalmente per i debiti della società in nome collettivo ritenuto l'avvenuto scioglimento della società.
Nella risposta di causa il convenuto __________ contesta la pretesa dell'attrice nei suoi confronti sostenendo l'esistenza di un accordo che egli avrebbe raggiunto con la stessa, in base al quale con il pagamento da parte sua della metà del credito dell'attrice verso la Snc, l'attrice avrebbe rinunciato ad un'ulteriore pretesa personale nei suoi confronti per il debito della ditta collettiva. Egli ha indicato di avere ottemperato a detto impegno con il versamento di fr. 44'000.--. Oppone inoltre in compensazione il credito della Snc per una fattura alla stessa non pagata dall'attrice e delle provvigioni dovutegli dall'attrice per del lavoro da lui procuratole.
Per parte sua, nella propria risposta di causa, il convenuto __________ contesta il credito vantato dall'attrice e sostiene comunque l'esistenza di una responsabilità solidale dei convenuti perché soci della Snc. A suo dire la Snc comunque non era ancora sciolta e quindi la pretesa doveva essere rivolta contro la società e non contro i soci.
3. Con la sentenza impugnata il Pretore ha accolto la domanda di causa condannando in solido i convenuti al versamento di fr. 40'968.65 e pronunciando, per tale importo, il rigetto definitivo dell'opposizione interposta dal convenuto __________ al precetto fattogli intimare. Il Pretore non ha riconosciuto l'esistenza del preteso accordo liberatorio fra l'attrice ed il convenuto __________ e non ha inoltre ritenute fondate le compensazioni opposte al credito dell'attrice.
4. Con l'appello il convenuto __________ chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione nella misura in cui è diretta contro di lui. Egli sostiene in particolare che è stato validamente concluso e da lui rispettato l'accordo liberatorio con l'attrice relativo alla propria responsabilità personale per i debiti della Società in nome collettivo __________ e quindi l’attrice non può vantare alcun credito personale nei suoi confronti in ragione di questi debiti. Egli evidenzia che ciò risulta chiaramente dalla deposizione del signor __________, già direttore dell'attrice, e dalla contabilità della medesima.
In considerazione della totale soccombenza dell'attrice nei propri confronti, l'appellante chiede inoltre che le siano accollate interamente le spese e tassa di giustizia con l’obbligo di versargli fr. 6'800.-- a titolo di ripetibili; in via subordinata, qualora la decisione di merito del Pretore fosse confermata, chiede, avendo l'attrice inizialmente chiesto il pagamento di un importo doppio a quello riconosciuto, la divisione di spese e tassa di giustizia fra attrice e convenuti in ragione di metà per parte con compensazione delle ripetibili.
Nelle osservazioni all'appello l'appellata chiede la reiezione del gravame con conferma del primo giudizio.
5. La sentenza è appellata dal solo convenuto __________, il quale contesta la decisione di prima istanza poiché ha negato l'esistenza dell’accordo liberatorio della responsabilità personale dell’appellante. Oggetto dell’appello è pertanto l’esistenza e l’effetto di tale accordo relativamente alla pretesa dell'__________ nei confronti del sig. __________ personalmente quale socio della disciolta Società in nome collettivo __________. In proposito occorre rilevare che l'appellata, con distinta replica per ciascun convenuto, ha operato la riduzione della pretesa da fr. 84'968.65 a fr. 40'968.65 riconoscendo l'avvenuto pagamento dell'ulteriore importo di fr. 44'000.-- ad estinzione del debito inizialmente preteso. Riducendo la propria pretesa a fr. 40'968.65 ha chiaramente riconosciuto la validità di tale ulteriore versamento ad estinzione anche del credito dell'appellante. Tale pagamento è stato in concreto operato dall’appellante, che ha disposto un versamento di fr. 40'000.-- il 10 luglio 1997 (doc. 4), e un versamento di fr. 4'000.-- il 7 ottobre 1997 (doc. 5). Occorre quindi stabilire se con detto pagamento è venuto meno un suo ulteriore obbligo di pagamento verso l’appellata.
6. Per i debiti della società in nome collettivo risponde in primo luogo il patrimonio sociale e quando lo stesso non sia sufficiente rispondono sussidiariamente tutti i soci personalmente, illimitatamente e solidalmente, con tutto il proprio patrimonio (Meier-Hayoz / Forstmoser, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, § 13, n. 34 e seg.). Tale responsabilità dei soci subentra però solo nei casi previsti dall'art. 568 cpv. 3 CO, segnatamente in caso di scioglimento della società, laddove non è tuttavia necessario attendere la fine della liquidazione (Meier-Hayoz / Forstmoser, op. cit.). Pur essendo una caratteristica della società in nome collettivo il fatto che ogni socio risponda con il proprio intero patrimonio è tuttavia possibile, attraverso accordi particolari con i singoli creditori, creare una pura responsabilità limitata (Siegwart, Commentario zurighese, ad art. 568, 569 CO, n. 20) o togliere la propria responsabilità personale (Von Steiger, Schweizerisches Privatrecht, VIII 1, p. 535).
Nel caso in esame, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza di prima istanza, è effettivamente intervenuto un accordo, fra l'appellante e l’allora direttore dell'appellata __________, volto ad escludere la responsabilità personale dell'appellante una volta da lui corrisposta la metà del debito della Società in nome collettivo __________ nei confronti dell'__________. Ciò risulta chiaramente dalla deposizione del teste __________, il quale ha precisato: “Dopo che è sorto il dissidio tra i convenuti mi sono incontrato con loro, separatamente, e con ciascuno di essi ho raggiunto un accordo nel senso che ognuno dei due rispondeva per metà dello scoperto. (....). In seguito siamo riusciti ad ottenere da __________ il versamento di fr. 40'000.--, da lui versati a condizione che l’attrice proseguisse l’incasso verso __________. Ho sempre condotto io le trattative a nome della __________. I soci della cooperativa sono stati da me informati nelle riunioni settimanali. (…). Era chiaro che la somma da incassare corrispondeva all’intero ammontare scoperto, ciò che avevo detto anche ai convenuti. Ho accettato la condizione posta da __________ nel senso che l’attrice avrebbe proceduto all’incasso verso __________ e, se questo non avesse pagato, si sarebbe rivolta alla ditta __________, ma non a __________ personalmente. Non avendo ricevuto il pagamento, la __________ ha dato mandato, per mio tramite, all’avv. __________, il quale ha scritto la lettera 25 febbraio 1999, doc. 6. Il mandato all’avv. __________ era di procedere contro __________ per l’incasso dell’importo indicato nel doc. 6. “(verbale 20 settembre 2000, teste F. __________, p. 7). L’accordo era dunque inteso a limitare la responsabilità personale del socio __________ alla metà del debito della Snc.
La sentenza di primo grado ha considerato con grande prudenza e non ha tenuto in conto la testimonianza del teste __________, sia perché ritenuta non sufficientemente chiara circa il senso dell’accordo sia in considerazione della mancata delazione del giuramento in virtù della parentela del teste con il qui appellante. Per la verità la deposizione appare del tutto chiara e decisiva circa la conclusione ed il contenuto dell’accordo liberatorio con la conseguenza che in pratica il primo giudice ha fatto astrazione da tale testimonianza la quale è invero coerente con le ulteriori risultanze di causa come l’avvenuto pagamento per opera dell’appellante di metà del debito e la procedura esecutiva iniziata solo nei confronti dell’altro socio. Ora, la giurisprudenza ha precisato che il giudice può fare astrazione dal contenuto di una testimonianza solo quando essa risulti inveritiera e poco credibile (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 90 CPC, m. 34). Ne discende che alla testimonianza del teste __________ deve essere riconosciuto pieno valore probatorio.
7. L'appellata sostiene che l’accordo esulava dallo scopo sociale della società cooperativa e con ciò dalle competenze dell’allora suo direttore. Non avrebbe avuto quindi efficacia per l’appellata con la conseguenza che il pagamento da parte dell’appellante non poteva validamente liberarlo dalla sua responsabilità personale per i debiti della Snc.
Giusta l’art. 899 cpv. 1 CO le persone autorizzate a rappresentare la società cooperativa possono fare in nome di essa tutti gli atti conformi al fine sociale. Secondo l’art. 899 cpv. 2 CO una limitazione di questa facoltà di rappresentare è senza effetto per i terzi di buona fede; rimangono tuttavia riservate le disposizioni iscritte nel registro di commercio che limitano la facoltà di rappresentanza agli affari della sede principale o di una succursale o che prescrivono la rappresentanza in comune della ditta. In concreto __________ era direttore dell’appellata e quest’ultima non contesta che esso fosse come tale autorizzato a rappresentarla. Occorre quindi stabilire se l’accordo da lui concluso andasse oltre la sua facoltà di rappresentanza. La dottrina precisa che la facoltà di rappresentanza dell’amministrazione di una società cooperativa deve essere intesa in senso ampio. La regola dell’art. 899 cpv. 1 CO conferma l’idea originaria di una estensione della rappresentanza a tutti gli atti giuridici che lo scopo sociale può comportare e limitandosi al disbrigo degli affari correnti ma estendendosi pure a negozi unici e straordinari che sono in relazione con lo scopo sociale (Gutzwiller, Commentario zurighese, ad art. 897-899 CO, n. 29). La limitazione prevista dall’art. 899 cpv. 1 CO corrisponde d’altra parte a quella prevista per la società anonima dall’art. 718a cpv. 1 CO (Watter, Commentario basilese, ad art. 899 CO, n. 2), relativamente alla quale non rientrano nella facoltà di rappresentanza solo quei negozi che sono esclusi dal fine sociale, laddove un’esclusione deve essere riconosciuta con grande prudenza (Watter, Commentario basilese, ad art. 718a CO, n. 3). L’esclusione può riconoscersi ad esempio per la vendita di tutti gli impianti dell’impresa o per una grossa donazione che ne compromette la forza economica (Watter, Commentario basilese, ad art. 718a CO, n. 4). In concreto l’accordo in oggetto ha tolto la responsabilità sussidiaria di uno dei due soci per metà del debito vantato verso la ditta collettiva in cambio di un suo pagamento diretto della metà del debito e lasciato al solo altro socio il debito sussidiario dell'altra metà. In assenza della conoscenza di uno stato di insolvenza dell’altro socio l’accordo non può essere considerato un’importante concessione che comprometteva la forza economica dell’appellata. Esso può invece essere ritenuto un atto conforme al fine sociale che, quindi, rientrava nella competenza del direttore. Ad ogni buon conto l’appellata non ha contestato che il direttore ha tenuto informati i soci della cooperativa e si deve ritenere che questi gli hanno comunque conferito la facoltà di rappresentanza relativamente all’accordo. L’autorizzazione alla rappresentanza può, infatti, essere data anche tacitamente (DTF 96 II 439 s.). Ne discende che l’accordo liberatorio è stato validamente concluso. Alla luce del pagamento della metà del debito da parte dell’appellante l’appellata non può quindi pretendere dallo stesso un ulteriore pagamento per il proprio credito residuo verso la disciolta società in nome collettivo __________.
8. L’appellante chiede infine la riforma della sentenza di primo grado nel senso di condannare l’attrice al pagamento della tassa di giustizia e delle spese facendole obbligo di rifondergli fr. 6'800.-- a titolo di ripetibili. Giustamente all'appellante __________, riformando la prima decisione a suo favore, non possono essere caricate spese di giustizia mentre l'assegnazione di ripetibili, corretta nel principio, non trova giustificazione nella misura richiesta poiché l'appellata ha immediatamente corretto l'importo litigioso con l'allegato di replica.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili del giudizio d'appello sono a carico della parte appellata interamente soccombente.
Per i quali motivi,
richiamati, per le spese, l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
I. L’appello 25 ottobre 2001 di __________ è accolto e
di conseguenza la decisione 4 ottobre 2001 del Pretore del
Distretto di Bellinzona è così riformata:
1.1. La petizione è accolta nei confronti del sig. __________.
Di conseguenza __________, è condannato a versare a __________, la somma di fr. 40'968.65 oltre interessi al 5% dal 3 novembre 1997.
1.2. L’opposizione interposta da __________ al PE __________ dell’UEF di Bellinzona è respinta in via definitiva limitatamente all’importo di fr. 40'968.65 oltre interessi al 5% dal 3 novembre 1997.
1.3 La tassa di giustizia di fr.750.-- e le spese di fr. 270.--, con saldo da anticipare dall’attrice, sono poste a carico del convenuto __________, con l’obbligo di rifondere all’attrice fr. 5'000.-- a titolo di ripetibili.
2.1 La petizione è respinta nei confronti del sig. __________.
2.2 La tassa di giustizia di fr.750.-- e le spese di fr. 270.--, con saldo da anticipare dall’attrice rimangono a suo carico, con l’obbligo di rifondere al convenuto __________, fr. 5'000.-- a titolo di ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello, consistenti in:
tassa di giustizia fr. 850.-spese fr. 50.--
Totale fr. 900.-anticipate dall’appellante, sono poste a carico dell’appellata, con l’obbligo di rifondere all’appellante fr. 2'500.-- a titolo di ripetibili d’appello.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario