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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 21.08.2002 12.2001.177

21 agosto 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,968 parole·~15 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 12.2001.00177

Lugano 21 agosto 2002/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Rusca

segretario:

Marchi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. no. OA.99.218 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con petizione 26 marzo 1999 da

__________ rappr. dall'avv. __________  

contro

__________ rappr. dall'avv. __________  

con la quale l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento dell’importo di fr. 13'000.-- oltre interessi al 5% dal 25 agosto 1998 a titolo di onorario d'architetto ed il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo 4 settembre 1998 esecuzione n. __________ dell’UE di Lugano, con protesta di spese e ripetibili;

domanda avversata dalla convenuta che, con risposta 28 maggio 1999, ha postulato la reiezione della petizione ed il mantenimento dell’opposizione, protestando spese e ripetibili,

mentre il Pretore, con sentenza 1 ottobre 2001, ha accolto la petizione.

Appellante la convenuta che, con appello 22 ottobre 2001, chiede la riforma del querelato giudizio nel senso si respingere integralmente la petizione mentre l’attore, con osservazioni 4 dicembre 2001, postula la reiezione del gravame.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

considerato

in fatto e in diritto

                                   1.   Nel mese di aprile 1998 la signora __________, proprietaria del __________ a __________ ha incaricato l’architetto __________ della progettazione e della direzione lavori per la riattazione del ristorante, da trasformare in un __________. Con scritto 7 aprile 1998 alla signora, l’architetto ha preso atto dell’incarico conferitogli e del desiderio di un investimento non superiore a fr. 80'000.--, sottoponendole una tabella dei costi con tre varianti, ciascuna con indicazione dell’onorario d’architetto: la più economica con un costo dei lavori pari a fr. 76'494.15 ed un onorario d’architetto di fr. 15'000.-- (doc. 2). I lavori sono quindi stati realizzati con una serie di modifiche richieste dalla convenuta ed il locale è stato collaudato e consegnato alla stessa il 7.8.1998; ed in tale data l’attore ha trasmesso la propria fattura d’onorario per complessivi fr. 17'000.-- con termine di pagamento a dieci giorni data fattura (doc. O), importo relativamente al quale l’attore ha indicato di dedurre l’unico acconto versato, pari a fr. 4'000.--, chiesto il 7.5.1998 (doc. P). Per il saldo d’onorario di fr. 13'000.--, non versato dalla convenuta, l’attore ha poi fatto emettere il precetto esecutivo 4 settembre 1998 esecuzione n. __________ dell’UE di Lugano al quale la convenuta ha interposto opposizione (doc. R).

                                   2.   Con la petizione 26 marzo 1999 l’attore ha sostenuto di aver svolto l’incarico di progettazione e direzione lavori conferitogli dalla convenuta conformemente alle richieste della stessa, tenendola regolarmente informata sullo svolgimento dei lavori man mano adeguati alle modifiche da lei richieste e di aver consegnato il locale collaudato entro il 7 agosto 1998, data indicata dalla committente (doc. G). Ritenuta la cifra complessiva di liquidazione di fr. 88'381.85 e un onorario, calcolato in base alle norme VSI secondo il massimo di quanto previsto alla tariffa II, pari a fr. 17'000.--, dedotto l’acconto versato dalla convenuta pari a fr. 4'000.--, l’attore chiede la condanna di quest’ultima al pagamento del saldo ancora dovutogli a titolo di onorario di architetto di fr. 13'000.-- oltre interessi al 5% a far tempo dal 25 agosto 1998.

                                         Nella propria risposta la convenuta ha sostenuto che è sempre stata chiara la sua volontà di non superare una cifra d’investimento di fr. 80'000.--. Essa ha precisato che l’attore non l’ha informata sullo svolgimento dei lavori e che le modifiche da lei richieste nell’ambito dell’esecuzione dei lavori sono dovute a imperizia ed errori di progettazione dell’architetto, da ritenere causa dei conseguenti sorpassi di preventivo i quali non possono essere da lei sopportati. Essa ha riconosciuto di aver pagato un acconto di fr. 4'000.--, che le è stato sottoposto il preventivo 11.6.1998 con le varianti di costo e che ha scelto la terza variante perché prevedeva una spesa inferiore a fr. 80'000.--. Ha quindi precisato che le proprie richieste di modifica erano necessarie a correggere gli errori di progettazione e di aver dovuto sostenere congrue spese per rimediare agli errori della direzione lavori, oltre al danno dovuto al ritardo nella consegna dell'opera finita. La convenuta ha quindi chiesto la reiezione della petizione.

                                         L’attore ha evidenziato in replica che le modifiche apportate, con il superamento dei costi preventivati alla variante tre del preventivo, sono la conseguenza delle scelte della convenuta in corso d’opera. La convenuta ha sottolineato, con la duplica, che la tabella VSI utilizzata per calcolare l'onorario può essere considerata al massimo un indizio per la valutazione della mercede, che deve addebitarsi all'attore, oltre alla ritardata apertura del Pub, un'ulteriore chiusura dello stesso per lavori di riparazione durante una settimana nel 1999, ribadendo che i maggiori costi rispetto al preventivo si sono resi necessari per rimediare ai difetti dovuti alla cattiva progettazione iniziale.

                                   3.   Con la sentenza impugnata il Pretore ha accolto la petizione, ritenuto come dalla documentazione agli atti risulta che l’attore ha informato la convenuta sullo svolgimento dei lavori, che le modifiche sono state l’espressione di nuove esigenze e desideri della convenuta, che non risulta che la convenuta abbia mai contestato l’operato dell’attore, né che essa abbia fornito elementi che permettano di ritenere una responsabilità dell’attore e che giustifichino il rifiuto del versamento del suo onorario. Inoltre, avendo accettato la terza variante di preventivo con un ammontare di costi e onorario superiore a fr. 80'000.-- come pure la modalità di calcolo dell’onorario comunicatale con scritto 4 maggio 1998, si deve ritenere intervenuto il relativo consenso della convenuta all'applicazione della tabella VSI. Il Pretore, accertata l’avvenuta messa in mora solo con lo scritto 7 settembre 1998, ha accolto di conseguenza la petizione per fr. 13'000.-- oltre interessi al 5%, rigettando in via definitiva l’opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’UE di Lugano.

                                   4.   Con l’appello la convenuta chiede la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere integralmente la petizione. Essa riafferma l’assoluta limitazione dei costi a fr. 80'000.-- e, riconoscendo di avere accettato la terza variante del preventivo dei costi, ribadisce che non è stata tenuta informata dall’attore sull’evoluzione dei lavori, che gli errori di progettazione dell’attore sono la causa dei difetti e delle modifiche necessarie alla loro riparazione con il relativo danno da lei sopportato. Esso consiste nel maggior costo e nella perdita di guadagno dovuta alla ritardata apertura di 15 giorni dell'esercizio pubblico. L'appellante indica in particolare che la modalità di realizzazione delle modifiche apportate, segnatamente l’installazione di un bancone trovato successivamente al progetto iniziale, non le è stata sottoposta per approvazione. Contesta poi l'applicazione delle tabelle VSI per il calcolo dell'onorario e oppone infine alla pretesa dell'attore pure il danno dovuto a dieci giorni di chiusura forzata del Pub nel 1999 per lavori di riparazione.

                                         Nelle proprie osservazioni l’appellato conferma in sostanza le proprie argomentazioni di prima istanza e chiede la reiezione del gravame.

                                   5.   La convenuta oppone alla pretesa di fr. 13'000.-- di onorario per l’attività d’architetto dell’attore il superamento del preventivo da attribuire ad errori di progettazione nonché la perdita di guadagno da lei subita per i relativi ritardi. Invero l’appellante non ha quantificato nelle allegazioni principali né quantifica con l’appello il credito che a tale titolo oppone alla pretesa dell’appellato. Già perché non viene quantificata non risulta possibile opporre la sua pretesa a quella dell’appellato. L'appellante adduce poi per la prima volta in sede d’appello una perdita di guadagno di ca. 10 giorni nel corso del 1999 per inagibilità del locale a seguito di ulteriori lavori di riparazione. Tale pretesa, che pure non viene quantificata, non può comunque essere considerata in quanto sollevata tardivamente (art. 321 CPC).

                                   6.   In concreto è pacifico che l’appellante ha conferito all’appellato l’incarico della progettazione e della direzione dei lavori per la trasformazione del proprio ristorante in Irish Pub. Essa riconosce esplicitamente che successivamente alla precisazione di voler contenere i costi d’investimento entro fr. 80'000.-- ha accettato la terza variante del preventivo di costi presentatole dall’appellato. In questa variante era chiaramente indicato, aggiuntivamente ai costi dei lavori di ristrutturazione, pari a  fr. 76'494.15, un onorario d’architetto di fr. 15'000.-- (doc. 2). È quindi chiaro che l'appellante ha necessariamente inteso il limite di fr. 80'000.-- relativamente al costo dei lavori e accettato aggiuntivamente un onorario per l’architetto, segnatamente di fr. 15'000.--. Nei successivi conteggi è poi sempre indicato separatamente l’onorario d’architetto, relativamente al quale l’appellante non ha mai sollevato obiezioni, avendo viceversa versato un primo acconto di fr. 4'000.--. Essa non ha per contro corrisposto il saldo della fattura finale d’onorario, opponendovi per la prima volta nell’ambito della vertenza giudiziaria errori di progettazione e direzione lavori che hanno causato difetti la cui riparazione ha determinato un superamento dei costi di preventivo oltre ad un mancato guadagno così da giustificare il mancato pagamento dell’intero saldo d’onorario. Di fatto, ritenuto il pagamento di fr. 4'000.--  di acconto d'onorario, l'appellante postula la riduzione di fr. 13'000.--  dell'onorario preteso dall'appellato. 

                                   7.   La giurisprudenza ha chiarito che al rapporto contrattuale fra architetto e cliente relativamente all’allestimento dei preventivi, dei piani di realizzazione e dei progetti di costruzione tornano applicabili le norme relative all’appalto (DTF 110 II 382). In concreto l’appellante attribuisce all'inesperta ed errata progettazione dell’appellato vari difetti della costruzione con il relativo maggior costo dell’opera che, unitamente alla perdita di guadagno dovuta all’inagibilità del locale per ulteriori lavori di riattazione, va ad annullare il credito d’onorario dell’appellato. Essa fa così valere nei confronti dell’appellato in virtù dei citati difetti per errori di progettazione il diritto alla riduzione del suo onorario per il minor valore dell’opera, rispettivamente l’assunzione da parte dello stesso dei costi dei lavori resisi necessari a rimediare a tali difetti ed il risarcimento dei danni, avvalendosi quindi della garanzia per i difetti nell’ambito del contratto d’appalto. Giusta garantiti dall’art. 368 cpv. 2 CO, infatti, il committente può diminuire la mercede in proporzione del minor valore dell’opera, o chiedere, se ciò non cagioni all’appaltatore spese esorbitanti, la riparazione gratuita dell’opera e nel caso di colpa anche il risarcimento dei danni.

                                         La pretesa dell’appellante non può tuttavia trovare accoglimento. In primo luogo essa riconosce che le modifiche hanno avuto origine dalla propria richiesta, successiva al progetto iniziale, di inserire un banco-bar diverso rispetto alla progettazione iniziale, laddove non dimostra che la progettazione fosse viziata da errori appalesatisi in concreti difetti nell’opera ristrutturata, né che le modifiche apportate siano la conseguenza di tali errori di progettazione piuttosto che dell’adeguamento del progetto iniziale ai desideri da lei espressi nel corso dello svolgimento dei lavori e riconosciuti essere il punto di partenza delle modifiche. Ne discende che mentre riconosce di aver richiesto numerose modifiche realizzate nell’ambito della ristrutturazione in oggetto (risposta, p. 6, ad 5), non dimostra che vi sono stati dei difetti da attribuire all’appellato e quindi che i lavori di modifica siano delle riparazioni e non l’adeguamento ai suoi successivi desideri nel corso dei lavori. Infatti, essa ha ricevuto in consegna come richiesto il locale collaudato il 7 agosto 1998 e non ha sollevato lamentele, ma ha notificato all’appellato i difetti  solo in data 9 novembre 1998 (doc. X e Y), dopo l’emissione del precetto esecutivo 4 settembre 1998 nei suoi confronti.

                                         Relativamente alla garanzia per i difetti, giusta l’art. 367 cpv. 1 CO, avvenuta la consegna dell’opera, il committente, appena lo consenta l’ordinario corso degli affari, deve verificare lo stato e segnalarne all’appaltatore i difetti. La notifica deve almeno indicare precisamente i difetti, il fatto che il committente non riconosce l’opera conforme al contratto e che ne rende responsabile l’appaltatore (DTF 107 II 175). Secondo l’art. 370 cpv. 1 CO l’approvazione espressa o tacita dell’opera consegnata, da parte del committente, libera l’appaltatore dalla sua responsabilità, salvo che si tratti di difetti irriconoscibili coll’ordinaria verificazione all’atto del ricevimento o che l’appaltatore li abbia scientemente dissimulati, mentre giusta l’art. 370 cpv. 2 CO vi è tacita approvazione se il committente omette la verificazione e l’avviso previsti dalla legge. A tenore dell’art. 370 cpv. 3 CO ove i difetti si manifestassero soltanto più tardi, dovrà esserne dato avviso tosto che siano scoperti, altrimenti l’opera si ritiene approvata nonostante i difetti stessi. In quest’ultimo caso per far valere i propri diritti il committente deve dimostrare la tempestività  della propria notifica all’appaltatore, vale a dire quando gli sono divenuti riconoscibili i difetti, come e a chi li ha notificati (DTF 107 II 176). Secondo l'appellante i lavori di modifica sono stati richiesti a dipendenza, quindi a conoscenza, degli asseriti difetti, mentre solo successivamente alla pretesa del saldo d’onorario in via esecutiva l’appellante ha sollevato dei difetti di costruzione e le relative pretese. Per le modifiche apportate precedentemente alla consegna del locale il 7 agosto 1998, l'appellante non ha notificato all’appellato dei difetti per i quali intendeva renderlo responsabile, mentre relativamente alla notifica 9 novembre 1998 non ha dimostrato che gli stessi gli sono divenuti riconoscibili solo successivamente alla consegna del Pub e pertanto la notifica non può ritenersi tempestiva. Ne discende che da una lato l'appellata non ha comprovato difetti addebitabili all’appellato e dall’altro non risulta comunque averli notificati tempestivamente. Quest'omissione sancisce relativamente a tali asseriti difetti l’accettazione dell’opera e preclude i diritti dall’art. 368 cpv. 2 CO.

                                         Ritenuto poi come sia stata l'appellante a concedere di posticipare la consegna del locale collaudato al 7 agosto 1998, ciò che è avvenuto, il ritardo nella consegna è stato da lei accettato e non può quindi essere opposto all'appellato. 

                                         Di conseguenza l’appellante per gli asseriti difetti con il conseguente superamento del preventivo e per la perdita di guadagno per il ritardo nella consegna non può pretendere una riduzione dell’onorario dell’appellato.

                                   8.   L’appellante sostiene che causa dei maggiori costi dovuti alle riparazioni intervenute è stata inoltre la negligente direzione dei lavori operata dall’appellato. La giurisprudenza ha precisato che all’attività di direzione lavori dell’architetto si applicano le norme relative al mandato (DTF 110 II 382). Il riconoscimento di un risarcimento per cattivo adempimento del mandato richiede in concreto al mandante la dimostrazione e la quantificazione del danno subito, della negligenza da parte del mandatario e del fatto che il danno subito è la conseguenza di tale negligenza (Weber, in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, OR-I, Basilea 1996, ad art. 398 CO, n. 32). Nel caso in esame da un lato l’appellato non risulta avere agito con negligenza, ma al contrario ha dimostrato di avere rispettato le mutevoli esigenze dell’appellante, tenendola adeguatamente informata sullo svolgimento dei lavori. Ad ogni buon conto l'appellante non ha dimostrato che i problemi riscontrati sono la conseguenza di una negligenza dell'appellato. Pertanto, anche per l'attività di direzione lavori dell'appellato non si giustifica una riduzione dell’onorario.

                                   9.   Relativamente all’importo dell’onorario, l'appellata ha contestato l’applicazione delle tariffe del “Regolamento per onorari VSI dell’associazione Svizzera degli Architetti per Interni 6 giugno 1966/ 16 giugno 1979” (doc. Q) alla base dell’onorario calcolato dall’appellato. In concreto l’appellante indica di avere accettato la variante tre del preventivo dei costi (appello, p. 3, p.to 2.a.) nella quale era indicato l’onorario d’architetto pari a fr. 15'000.--  per un costo dei lavori di fr. 76'494.15, mentre la variante due prevedeva un onorario d’architetto di fr. 16'000.-- per un costo dei lavori di fr. 91'501.40 e la variante uno un onorario di fr. 18'000.-- relativamente ad un costo dei lavori di fr. 93'501.40 (doc. B). Tale proposta, accettata nella terza variante, indicava il maggior onorario in proporzione al maggior costo dei lavori. Non risulta invece pattuita l’applicazione di un’altra modalità di calcolo dell’onorario e segnatamente l’applicazione della tabella onorari di cui al “Regolamento per onorari VSI dell’associazione Svizzera degli Architetti per Interni ”, essendo essa parte della proposta 4.5.2002 di sottoscrizione di un contratto scritto di mandato (doc. T) non accettata dall’appellante. Di conseguenza, ritenuto che i maggiori costi non sono da addebitare all’appellato, che l’appellante ha accettato un mandato con un calcolo dell’onorario proporzionato ai costi di costruzione come risulta dal preventivo doc. B e che non ha contestato il costo globale di liquidazione dei lavori indicato dall’appellato in fr. 88'381.85, l'onorario di fr. 15'000.-- previsto per un costo dei lavori di fr. 76'494.15 dev'essere aumentato in proporzione all'aumento previsto per la variante due del preventivo rispetto alla variante tre. Ritenuto come ad un aumento dei costi di fr. 15'007.25 corrisponde un aumento di onorario di fr. 1'000.--, al maggior costo di fr. 11'887.70 della liquidazione rispetto alla variante tre corrisponde un aumento d'onorario di fr. 792.15. Quindi l’onorario dovuto all’appellato ammonta a fr. 15'792.15 e, dedotto l’acconto versato di fr. 4'000.--, il saldo ancora dovutogli dall’appellata ammonta a fr. 11'792.15. La sentenza di prima sede deve quindi essere riformata nel senso che la petizione può essere accolta solo per tale importo.

                                         La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di primo e secondo grado seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

                                    I.   L’appello è parzialmente accolto.                   

                                         Di conseguenza la sentenza 1. ottobre 2001 del Pretore di Lugano è così riformata:

                                         1.       La petizione è parzialmente accolta.

                                         1.1.    Di conseguenza la parte convenuta, __________, è condannata a pagare alla parte attrice __________, l’importo di fr. 11'792.15 oltre interessi al 5 % dal 7 settembre 1998.

                                         §        Entro tali limiti è respinta in via definitiva l’opposizione interposta al PE no. __________ UE Lugano.

                                         2.       La tassa di giustizia di fr. 900.--  e le spese, da anticipare dalla parte attrice, sono poste a suo carico per 1/10 e a carico della parte convenuta per 9/10, con l’obbligo della parte convenuta di rifondere alla controparte fr. 1'000.--  a titolo di ripetibili.

                                   II.   Le spese della procedura d’appello, consistenti in:

                                         tassa di giustizia           fr. 550.-spese                             fr.   50.--

                                         Totale                             fr. 600.-già anticipate dall’appellante, restano a suo carico per 9/10 e per 1/10 sono poste a carico dell’appellato, con l’obbligo dell’appellante di rifondere all’appellato fr. 600.-- per ripetibili di appello.

                                  III.   Intimazione:

                                         -  __________

                                         Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 3.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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