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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 08.08.2002 12.2001.168

8 agosto 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·3,871 parole·~19 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 12.2001.00168

Lugano 8 agosto 2002/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Rusca

segretaria:

Zanetti, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.1998.00002 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 30 dicembre 1997 da

Eredità giacente fu __________ rappr. dall’avv. __________  

contro  

__________  

con cui l’attrice ha chiesto che venga accertata l’illiceità e l’impraticabilità della compensazione operata dalla __________ e la condanna di quest’ultima a restituire agli amministratori, in subordine alla successione fu __________ l’importo di

fr. 124'470.-- oltre accessori, con protesta di spese e ripetibili;

domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore, con sentenza 17 settembre 2001, ha integralmente respinto;

appellante l’attrice che, con memoriale 5 ottobre 2001, chiede la riforma del querelato giudizio nel senso postulato con l’allegato di petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre la convenuta, con osservazioni 31 ottobre 2001, postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti

considerato

in fatto:

A.   In data __________ decedeva a __________ __________, titolare di una ditta individuale attiva nel settore della carpenteria. Con decreto 17 settembre 1997 il Pretore del Distretto di Riviera ordinava la compilazione dell’inventario della successione e nominava due amministratori della successione, mentre la ditta individuale del defunto veniva autorizzata a continuare provvisoriamente la propria attività (doc. A). L’inventario successorio, allestito dal notaio avv. __________ in data 19 dicembre 1997, è stato notificato a __________, figlio e unico erede del defunto, con decreto 24 dicembre 1997 (doc. E). Nel febbraio 1998 __________ rinunciava all’eredità e pertanto, il 20 febbraio 1998, la Pretura del Distretto di Riviera dichiarava vacante la successione ordinando la liquidazione dell’eredità in via di fallimento (doc. 5 e F).

B.   Nell’ambito della gestione provvisoria dell’azienda, tra il 22 settembre e il 17 novembre 1997, alcuni debitori della ditta individuale __________ effettuarono pagamenti per complessivi fr. 124'470.-- direttamente sul conto corrente

       n. __________ intestato alla ditta presso la __________, succursale di __________ (doc. B e 9). Questo conto corrente era stato aperto da __________ per l’omonima ditta individuale in data 23 agosto 1989 (doc. 7) e il 23 settembre 1994 la __________ aveva concesso al titolare del conto un limite di credito pari a fr. 500'000.--, utilizzabile in conto corrente (doc. 7 e 8).

       La __________ ha poi posto in compensazione l’importo di fr. 124'470.-- con crediti direttamente vantati a proprio nome nei confronti della ditta __________, rispettivamente nei confronti della persona del defunto.

C.   Con petizione 30 dicembre 1997, gli amministratori della successione chiedevano che venisse accertata l’illiceità della compensazione effettuata dalla __________ e che la somma di fr. 124'470.-- venisse restituita agli amministratori della successione o, in subordine, alla successione fu __________. La __________, nella sua risposta 29 agosto 2000, postulava l’integrale reiezione della petizione ritenendo legittima la compensazione delle rispettive pretese avvenuta nell’ambito di un contratto di mutuo sotto forma di conto corrente. Con decreto 6 novembre 2000 veniva stabilita definitivamente la qualità di attrice dell’Eredità giacente fu __________, subentrata ai precedenti amministratori della successione, a loro volta dimessi dalla lite.

D.   Con giudizio 17 settembre 2001, il Pretore respingeva la petizione presentata dall’Eredità giacente fu __________, definendo come legittima la compensazione eseguita dalla banca. In effetti, le condizioni generali della __________ permetterebbero all’istituto di credito di operare la compensazione così come effettuata; inoltre, l’art. 213 cpv. 2 LEF troverebbe applicazione solo dalla emanazione del decreto 20 febbraio 1998 con il quale veniva ordinata la liquidazione in via di fallimento dell’eredità.

       In sede di appello, attrice e convenuta riprendono sostanzialmente le allegazioni e le censure formulate nella procedura di prima istanza.

in diritto:

1.    Tra le parti, circostanza rimasta incontestata, è venuto in essere un contratto di mutuo sotto forma di conto corrente con un limite di credito di fr. 500'000.-- (doc. 8). In base a tale contratto, le reciproche pretese possono essere conguagliate contabilmente e senza disposizioni particolari delle parti. Tra le poste di dare e avere avviene quindi automaticamente una compensazione, senza un’esplicita manifestazione di volontà in tal senso (Dtf 100 III 79; Etter, Le contrat de compte courant, tesi Zurigo 1994, pag. 50 e pag. 166 ss.; Peter, Schweizerisches Privatrecht, 2. ed., Basilea/Francoforte s.M. 1996, n. 1 Vorbem. ad art. 120-126 CO e n. 7 ad art. 124 CO).

       Inoltre, l’art. 8 delle condizioni generali del contratto accettate da __________ il 23 agosto 1989 stabiliscono che la banca “ha un diritto di pegno su tutti i valori che essa tiene in deposito per conto del cliente presso di se o altrove e per quanto concerne gli averi in conto, un diritto di compensazione tanto per tutti i suoi crediti, senza tener conto della loro scadenza o valuta, quanto per crediti concessi contro garanzie speciali” (doc. 1; Peter, op. cit., n. 29 ad art. 312 CO). L’appellante sostiene che in concreto le condizioni generali della __________ non sarebbero applicabili poiché non vi sarebbe alcuna relazione tra il documento sottoscritto il 23 agosto 1989 (doc. 1) e il contratto di mutuo con concessione di una linea di credito di fr. 500'000.-- del 23 settembre 1994 (doc. 8). Questa censura è infondata in quanto entrambi i suddetti documenti si riallacciano chiaramente alla relazione bancaria n. __________ presso la __________. Inoltre, il 23 settembre 1994 __________ ha dichiarato di continuare a riconoscere le precedenti condizioni generali, sottoscrivendo il documento che conteneva la seguente frase: “Sono riservate, inoltre, le condizioni generali, già a sua conoscenza, che regolano i rapporti d’affari e di conto corrente tra il nostro Istituto e la clientela” (doc. 8). Ne discende che le condizioni generali sottoscritte da __________ il 23 agosto 1989 risultano applicabili alla relazione in conto corrente oggetto della disamina (Schwenzer, Schweizerisches Obligationenrecht AT, Berna 1998, n. 45.01 ss. e Gauch/Schluep/Schmid/ Rey, Schweizerisches Obligationenrecht AT, 7. ed., Zurigo 1998, n. 1118 ss.). Di conseguenza neppure il divieto di estinguere mediante compensazione le obbligazioni di restituire cose depositate secondo l’art. 125 cfr. 1 CO risulta applicabile.

2.        Secondo l’appellante, i diversi istituti di credito che avevano operato compensazioni con importi pervenuti sui conti intestati alla ditta individuale __________ anche dopo il decesso del titolare sarebbero stati avvertiti che a partire dal 12 settembre 1997 detti versamenti dovevano essere girati su un conto distinto e indipendente intestato a nome dell’amministrazione della successione. Inoltre, tra gli istituti di credito e l’amministrazione della successione sarebbe venuto in essere un accordo che regolava la problematica in tal senso (doc. H; v. incontri a __________ e __________; testi __________, pag. 10, __________, pag. 8 s., __________, pag. 12). A torto. Si rileva infatti che lo scritto del 6 ottobre 1997 prodotto sub doc. H non è stato inviato alla __________, bensì all’__________ di __________ e quindi nulla apporta alla presente vertenza. Inoltre il suo contenuto non contiene chiari ordini alla banca ma semplici suggerimenti (v. tempo verbale utilizzato nella formulazione dello scritto). Infine, quanto esposto in tale scritto costituisce il punto centrale delle discussioni avvenute con diversi istituti di credito (a __________ il 2 ottobre 1997 e a __________ il 5 novembre 1997). Come rettamente evidenziato dal Pretore, tali incontri non hanno però portato al raggiungimento di un accordo poiché le parti non hanno sottoscritto alcuna convenzione regolante la destinazione dei versamenti entrati nei conti dopo la morte di __________ (testi __________, pag. 10, __________, pag. 8 e 9, __________, pag. 12).

3.    L’appellante sostiene infine che quando gli eredi chiedono l’allestimento di un inventario successorale e in seguito rinunciano all’eredità, le norme della LEF regolanti gli effetti del fallimento (e quindi anche l’art. 213 LEF) dovrebbero essere applicate retroattivamente a partire dal momento del decesso del de cuius e non dalla dichiarazione di fallimento da parte dell’autorità competente.

       In ogni caso si giustificherebbe l’applicazione per analogia delle norme regolanti la moratoria concordataria in quanto la stessa rappresenterebbe un istituto analogo all’allestimento di un inventario successorio ex art. 580 ss. CC. Di conseguenza, nel caso concreto, tornerebbe applicabile il divieto di compensazione sancito dall’art. 213 cpv. 2 cfr. 2 LEF a far tempo dal 12 settembre 1997.

3.1  È quindi indispensabile analizzare gli istituti della moratoria concordataria e del beneficio di inventario al fine di stabilire se sono ravvisabili similitudini. In caso affermativo, nell’ambito della procedura di beneficio di inventario sarebbero applicabili per analogia le norme vigenti per la moratoria concordataria (art. 293 ss. LEF), e di riflesso, per il rinvio dell’art. 297 cpv. 4 LEF, anche gli art. 213 e 214 LEF che regolano la compensazione nel fallimento.

3.2  Lo scopo dell’inventario ex art. 580 CC consiste nel determinare in modo preciso e sicuro lo stato dell'eredità lasciata dal defunto – sia gli attivi sia i passivi – affinché gli eredi possano decidere con cognizione di causa in merito alla sorte del patrimonio successorale. In tal modo, gli eredi non sono obbligati ad accettare incondizionatamente una successione che presenta un passivo, ma viene data loro la possibilità di operare scelte ponderate in base a dati precisi e stabili (art. 588 CC; Dtf 110 II 230 e Zbgr, 1994, pag. 157; Pfyl, Die Wirkungen des öffentlichen Inventars, tesi Friborgo 1996, pag. 45; Wissmann, Kommentar Schweizerisches Zivilgesetzbuch II, Basilea 1998, n. 4 ss. ad Vorbem. art. 580-592 CC: “möglichst genaue Ermittlung der Aktiven und der Passiven der Erbschaft” e n. 2 ad art. 581 CC; Escher, Zürcher Kommentar, Zurigo 1960, n. 2 ad Vorbem. art. 580-592 CC). D’altro canto i creditori risultano avvantaggiati rispetto ad una pura e semplice rinuncia all’eredità da parte degli eredi poiché nel caso di accettazione con il beneficio di inventario, gli eredi si assumono tutti i debiti inventariati rispondendo tanto con i beni della successione quanto con i propri (art. 589 CC; Druey, Grundriss des Erbrechts, 5. ed., Berna 2002, § 15, n. 50 e 66).

       Anche la moratoria concordataria ha come scopo da un lato di valutare l’ammontare del patrimonio del debitore e dall’altro di stimare l’entità delle pretese creditorie al fine di determinare se sarà possibile concludere un concordato tra il debitore e i suoi creditori. Inoltre, similmente a quanto avviene per l’erede nella procedura di beneficio d’inventario, l’istituto della moratoria concordataria tende a proteggere la posizione del debitore da interventi dei creditori che potrebbero ostacolare il raggiungimento del concordato. Nel contempo, la moratoria concordataria garantisce ai creditori di non essere danneggiati per mezzo di comportamenti abusivi del debitore e ha inoltre come scopo di assicurare una parità di trattamento tra i creditori (Hunkeler, Das Nachlassverfahren nach revidiertem SchKG, tesi Friborgo 1996, pag. 195; Jäger/Walder/Kull/Kottmann, SchKG, 4. ed., Zurigo 1997/2001, n. 85 ad art. 293 LEF; Dtf 122 III 183). Con la revisione della LEF, le procedure di moratoria e di concordato sono state sviluppate al fine di ottenere uno strumento idoneo alla liquidazione dei rapporti debitòri tra le parti interessate (Hunkeler, op. cit., pag. 61 ss.; Messaggio dell’8 maggio 1991, FF 1999, pag. 128 ss.).

       Sia l’allestimento dell’inventario ai sensi degli art. 580 ss. CC sia la procedura di moratoria concordataria sono quindi istituti che tengono in considerazione i diversi interessi delle parti coinvolte, dopo aver raccolto e valutato i rispettivi obblighi e pretese (Druey, op. cit., § 15, n. 51 ss.; Pfyl, op. cit., pag. 13; Wissmann, op. cit., n. 9 ad art. 580 CC; Tuor/Picenoni, Berner Kommentar, Berna 1966, n. 1 e 5 ad Vorbem. art. 580-592 CC e n. 1 ad art. 585 CC; Vollmar, Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 4 ad art. 305 LEF; Hardmeier, Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 10 ad art. 306 LEF; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed. Berna 1997, § 53; Jäger/Walder/Kull/Kottmann, op. cit., n. 1, 4, 86 s. ad art. 293 LEF; Hunkeler, op. cit., pag. 19 ss. e 195 ss.).

3.3  Entrambi gli istituti sono finalizzati ad apportare chiarezza, entro un determinato termine, in merito alla situazione finanziaria del de cuius-debitore, rispettivamente del debitore (art. 582 e 584 CC; art. 293 ss. e 305 ss.).

       Per questo motivo, nella procedura ex art. 580 ss. CC viene allestito un inventario che deve fungere da base affidabile per la decisione degli eredi quo all’accettazione o meno dell’eredità (Wissmann, op. cit., n. 11 ad Vorbem. art. 580-592 CC; Escher, op. cit., n. 2 ad art. 581 CC). Secondo Escher, l’inventario deve essere allestito sulla scorta di un complesso patrimoniale che durante l’intera procedura d’inventario deve mutare il meno possibile (Escher, op. cit., n. 2 ad art. 585 CC; Druey, op. cit., § 15, n. 61).

       Anche il commissario della moratoria è tenuto ad allestire un inventario con attivi e passivi al fine di ottenere un valido punto di riferimento per la prognosi quo alla possibilità di concludere un concordato (Vollmar, op. cit., n. 1 ss. ad art. 299 LEF; Amonn/Gasser, op. cit., § 54, n. 53).

       Per entrambi gli istituti la legge prevede che l’autorità competente pubblichi una grida al fine di accertare il preciso ammontare di crediti e debiti da inserire nell’inventario (art. 582 CC e art. 300 LEF; Tuor/Picenoni, op. cit., n. 1 ad art. 585 CC; Escher, op. cit., n. 1 ad art. 582 CC). I creditori che omettono di insinuare le proprie pretese o che le insinuano dopo il termine stabilito devono sopportare determinate conseguenze, simili nell’ambito delle due procedure (art. 590 CC e 300 LEF; Amonn/Gasser, op. cit., § 54, n. 56 e § 55, n. 4 ss.; Wissmann, op. cit., n. 9 ad art. 583 CC; Druey, op. cit., § 15, n. 53).

3.4  Sulla scorta dell’art. 586 CC, durante la procedura di inventario viene sospesa ogni esecuzione per i debiti del defunto, la prescrizione non decorre, le cause in corso sono sospese e non se ne possono proporre di nuove, riservati i casi di urgenza. Secondo l’art. 585 CC è anche possibile continuare l’attività dell’azienda del defunto al fine di conservare la clientela, la funzionalità e la redditività dell’azienda, nonché per evitare pregiudizi economici alla successione (Tuor/Picenoni, op. cit., n. 15 ad art. 585 CC; Wissmann, op. cit., n. 7 ad art. 585 CC).

       Secondo l’art. 293 cpv. 3 LEF il giudice ordina i provvedimenti necessari per la conservazione dei beni del debitore. Durante la moratoria non è possibile promuovere o proseguire alcuna esecuzione nei confronti del debitore, i termini di prescrizione e perenzione rimangono sospesi e inoltre subentra il divieto di operare compensazioni da parte dei creditori (art. 295, 297 e 298 LEF; Jäger/Walder/Kull/ Kottmann, op. cit., n. 4 ad art. 295 LEF e n. 36 ss. Ad art. 297 LEF; Dtf 125 III 154; Hunkeler, op. cit., pag. 202 s.; Messaggio dell’8 maggio 1991, FF 1999, pag. 131).

       Come nell’ambito della procedura di beneficio di inventario, al fine di non aggravare la situazione patrimoniale del debitore e per garantire ai creditori maggiori dividendi nell’ambito del concordato, il debitore può ottenere il permesso di continuare l’attività aziendale (Jäger/Walder/ Kull/Kottmann, op. cit., n. 4 e 86 ad art. 293 LEF; Amonn/ Gasser, op. cit., § 54, n. 37 ss.Hunkeler, op. cit., pag. 54).

       Gli effetti della procedura di moratoria concordataria decorrono a partire dalla concessione della moratoria e non dalla sua pubblicazione (art. 296-298 LEF; Hunkeler, op. cit., pag. 196 ss.; Vollmar, op. cit., n. 1 e 7 ss. ad art. 297 LEF; Amonn/Gasser, op. cit., § 54, n. 27 ss. e 36; Dtf 110 III 102 e 125 III 154).

       Peraltro, si rileva che anche nella moratoria provvisoria (art. 293 cpv. 3 LEF) si applicano per analogia gli art. 296 – 298 LEF (e di riflesso il divieto di compensazione ai sensi dell’art. 213 LEF; Hunkeler, op. cit., pag. 175).

       Anche le conseguenze previste dai due istituti sono simili, in particolare quando l’erede accetta l’eredità con il beneficio d’inventario e quindi si assume l’integralità dei debiti inventariati (art. 589 s. CC e art. 305 ss. LEF).

3.5   L’applicabilità delle norme della moratoria concordataria e del fallimento ai casi in cui gli eredi hanno richiesto l’allestimento dell’inventario ex art. 580 ss. CC si giustifica anche in base alle seguenti peculiarità proprie dell’istituto del beneficio d’inventario.

       Dottrina e giurisprudenza sono unanimi nel ritenere che gli art. 585 e 586 CC hanno come scopo di mantenere il più possibile invariata la composizione dell’asse ereditario fino al momento della decisione dell’erede quo all’accettazione dell’eredità (Wissmann, op. cit., n. 1 ad art. 586 CC: “Unversehrte Erhaltung der Erbschaft”; Escher, op. cit., n. 1 ad art. 586 CC e n. 2 ad art. 585 CC; Tuor/Picenoni, op. cit., n. 7 ad art. 581 CC, n. 1 ss. ad art. 585 CC e n. 2 ad art. 586 CC; Druey, op. cit., § 15, n. 61). Allo stato del patrimonio possono essere apportati unicamente cambiamenti necessari affinché non sorgano conseguenze negative per eredi e creditori (Escher, op. cit., n. 1 ad art. 586 CC: “Es soll jede nicht unumgänglich nötige Veränderung der Zusammensetzung des der Inventarisierung unterliegenden Vermögens vermieden werden”; Tuor/Picenoni, op. cit., n. 1 ad art. 585 CC).

       Nell’ambito della procedura di beneficio di inventario devono essere registrati e stimati gli attivi e i passivi, vale a dire l’integralità delle componenti della massa ereditaria (art. 581 CC, art. 299 e 300 LEF; Druey, op. cit., § 15, n. 58; Zbgr, 1994, pag. 157; Wissmann, op. cit., n. 1 ss. ad art. 581 CC; Tuor/Picenoni, op. cit., n. 1 ad art. 585 CC: “Der Aufschuss über den den Erbschaftsstand soll ein möglichst vollständiger und zuverlässiger sein”; Escher, op. cit., n. 1 ad art. 582 CC: “Erreichung eines möglichst wahrheitsgetreuen Vermögensstatus”). È indispensabile inoltre che gli eredi possano confidare nella continuità della consistenza dell’eredità (Pfyl, op. cit., pag. 45; Wissmann, op. cit., n. 13 ad art. 581 CC). Come già esposto, secondo l’art. 585 CC il giudice può stabilire la continuazione della attività aziendale del defunto al fine di conservarne da un lato funzionalità e redditività e dall’altro per evitare pregiudizi economici alla successione (Tuor/Picenoni, op. cit., n. 15 ad art. 585 CC; Wissmann, op. cit., n. 7 ad art. 585 CC).

       Lo stato della successione si calcola secondo l’ammontare di attivi e passivi al momento dell’apertura della successione (Dtf 110 II 232). L’inventario deve essere il più affidabile possibile e non subire variazioni (Pfyl, op. cit., pag. 8; Wissmann, op. cit., n. 1 e 3 ad art. 584 CC), anche perché in caso di accettazione dell’eredità con il beneficio d’inventario l’erede è responsabile sia con i beni della successione sia con i propri (v. art. 589 e 590 CC per la responsabilità degli eredi nei confronti dei crediti non notificati nella misura in cui essi sono risultati arricchiti dall’eredità; Pfyl, op. cit., pag. 32 ss. e 43 ss.; Wissmann, op. cit., n. 14 ad art. 581 CC). Di conseguenza la compensazione operata dalla __________ appare contraria agli scopi che sottendono alla procedura del beneficio d’inventario.

4.    Alla luce di quanto esposto ben si può concludere che i due istituti analizzati sono da considerare analoghi negli scopi, nella forma, nel contenuto e nelle conseguenze. Si giustifica pertanto una applicazione per analogia delle norme della moratoria concordataria a far tempo dalla decisione pretorile 17 settembre 1997 con la quale il giudice nominava un notaio per l’allestimento di un inventario successorio ex art. 580 ss. CC (doc. A). Infatti, gli effetti della moratoria decorrono già a partire dal momento della sua concessione (DTF 125 III 154) e quindi per la procedura di beneficio di inventario si giustifica un’applicazione delle norme a far tempo dalla decisione pretorile quo all’allestimento dell’inventario. Si rileva che questa soluzione garantisce altresì una parità di trattamento di tutti i creditori interessati alla liquidazione dell’eredità giacente fu __________ (Amonn/ Gasser, op. cit., § 42, n. 54).

5.    Alla presente fattispecie, in base al rimando previsto dall’art. 297 cpv. 4 LEF, torna applicabile anche l’art. 213 LEF. Questa norma prevede che il creditore può compensare il suo credito con quello del fallito verso di lui. La compensazione non ha luogo quando un creditore del fallito diventa debitore di lui o della massa solo dopo la dichiarazione di fallimento (Stäubli/Dubacher, Schuldbetreibungs- und Konkursrecht II, Basilea/Ginevra/ Monaco, n. 2, 8 ad art. 213; Schüpbach, Compensation et exécution forcée, Festschrift Schuldbetreibung und Konkurs im Wandel, Basilea 2000, pag. 141).

       Le compensazioni da parte della __________ sono avvenute tra il 22 settembre e il 17 novembre 1997, ovvero mentre il notaio incaricato stava allestendo l’inventario successorio (v. doc. B). Di conseguenza, la parte appellata non poteva operare alcuna compensazione ostandovi chiaramente il disposto di cui all’art. 213 cpv. 2 LEF.

       La parte appellata pretende di poter operare la compensazione poiché le cause dei versamenti erano sorte precedentemente alla morte di __________. Secondo la __________, detti versamenti costituivano le mercedi derivanti da contratti di appalto conclusi con la ditta __________ prima del decesso di __________ (osservazioni 31 ottobre 2001, pag. 5 s.). Inoltre, tramite la trasmissione delle polizze di versamento intestate alla __________, sarebbe avvenuta una cessione dei crediti nei confronti dei committenti delle opere svolte dalla ditta __________ che quindi avevano ricevuto istruzioni di versare i vari importi sul conto corrente presso la __________. Tali allegazioni sono prive di fondamento.

       Infatti, la __________ è divenuta debitrice nei confronti dell’appellante al momento della ricezione sul conto corrente n. __________ dei diversi importi versati e non già al momento della stipulazioni dei contratti di appalto, rispettivamente al momento della fatturazione da parte della ditta individuale __________. Le cause delle compensazioni sono quindi sorte man mano che i pagamenti giungevano sul conto corrente bancario e non prima del decesso del de cuius. Inoltre, visto che per la validità della cessione è prevista la forma scritta, è chiaro la ditta __________ non ha ceduto alcun credito alla __________, tantomeno in modo “tacito ed implicito”, come sostiene la parte appellata. Agli atti non vi è traccia di cessioni scritte e la consegna di polizze di versamento di una determinata banca non ovvia al requisito della forma scritta prevista dall’art. 165 CO (Jäger/Walder/ Kull/Kottmann, op. cit., n. 42 ad art. 297 LEF; Hunkeler, op. cit., pag. 203).

       Gli interessi al 5% sull’importo di fr. 124'470.-- decorrono dal 30 dicembre 1997, data dell’inoltro della petizione, in quanto dalla documentazione agli atti non risulta che prima di allora vi sia stata una interpellazione per i diversi versamenti avvenuti sul conto corrente (doc. B; art. 102 CO).

       Alla luce di quanto esposto l’appello deve essere accolto. Spese e ripetibili seguono la soccombenza.

Per i quali motivi

pronuncia:               I.   L’appello 5 ottobre 2001 presentato dalla Eredità giacente fu __________ è accolto.

                                         Di conseguenza la sentenza 17 settembre 2001 della Pretura del Distretto di Bellinzona è così riformata:

                                         1.   La petizione 30 dicembre 1997 dell’Eredità giacente fu _________ è accolta.

                                         §    Di conseguenza è accertata l’illiceità della compensazione

                                              effettuata dalla __________ e quindi l’importo di

                                              fr. 124'470.-- oltre interessi dal 30 dicembre 1997 viene

                                              restituito alla successione fu __________.

                                         2.   La tassa di giustizia di fr. 1'800.-- e le spese di fr. 200.--, da

                                         anticipare come di rito, sono poste a carico della __________, la quale rifonderà all’Eredità giacente fu

                                              __________ l’importo di fr. 8'600.-- a titolo di ripetibili.

                                   II.   Le spese della procedura di appello consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia                                               fr. 1’950.-b) spese                                                                 fr.      50.-totale                                                                       fr. 2’000.-da anticiparsi dall’appellante, sono poste a carico dell’appellata, che rifonderà alla controparte la somma di fr. 4’300.-- per ripetibili di appello.

                                  III.   Intimazione:

                                         - __________

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                        La segretaria

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