Incarto n. 12.2001.00145
Lugano 26 settembre 2001/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Pellegrini (quest’ultimo in sostituzione del giudice Rusca, assente)
segretario:
Petrini
sedente per giudicare sull’istanza di parzialità (recte: istanza di ricusa) e sul ricorso gerarchico 5 settembre 2001, presentati nei confronti del Pretore della giurisdizione __________, da
__________ rappr. dall'amministratore unico, __________
nell’ambito della causa - inc. no. DI.2001.00148 di quella Pretura - contro di lei promossa il 20 agosto 2001 da
__________ o
volta ad ottenere lo sfratto della convenuta, compresi eventuali subconduttori, dalla proprietà immobiliare denominata "__________ __________a" sita in __________ __________ __________.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti.
Considerato
in fatto e in diritto:
che nell’ambito della causa di sfratto contro di lei promossa con istanza 20 agosto 2001 da __________ e __________, __________ con scritto 5 settembre 2001 ha chiesto la ricusa del giudice adito, ovvero del Pretore della giurisdizione di __________ __________;
che l’istante ritiene in sostanza che il Pretore avrebbe dato prova di prevenzione nei suoi confronti in precedenti cause che la concernevano, segnatamente emanando tutta una serie di decisioni erronee;
che con scritti, datati 13 rispettivamente 17 settembre 2001, la controparte ed il Pretore hanno dichiarato di non ravvisare nella fattispecie l’esistenza di motivi giustificanti una ricusa;
che, in forza dell’art. 30 cpv. 1 CPC, competente a decidere le domande di ricusa formulate nei confronti dei pretori è questa Camera civile del Tribunale di appello;
che per l’art. 27 CPC le parti possono ricusare il giudice nei casi in cui vi sia un motivo di esclusione previsto dall’art. 26 CPC come pure “se vi è grave inimicizia tra il giudice ... e alcuna delle parti” (litt. a) e “in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni” (litt. b);
che le norme in oggetto concretizzano, a livello cantonale, le garanzie di un giudice imparziale e indipendente contenute nell’art. 30 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU;
che, ritenuta l’importanza che l’imparzialità del giudice riveste in una società democratica, l’interpretazione e l’applicazione di questo principio non devono essere restrittive; d’altro canto però la ricusa porta in sé una certa contraddizione tra il diritto ad un giudice imparziale da un lato e il diritto al giudice istituito per legge dall’altro (DTF 115 Ia 175 e 176 con rinvii) e di conseguenza la ricusazione deve rimanere l’eccezione, dovendo essere ammessa solo in presenza di seri motivi (DTF 105 Ia 163);
che la prevenzione di un giudice presuppone la sussistenza di circostanze certe che facciano sorgere un fondato dubbio circa la sua imparzialità: tali circostanze possono risiedere nel suo comportamento personale oppure emergere da considerazioni di carattere formale e organico, ovvero da criteri oggettivi, come ad esempio quando il giudice si sia già occupato della medesima causa o di una causa connessa, in un altro stadio (DTF 115 Ia 180; 115 Ia 37; SJZ 1990 p. 588 e seg.);
che in entrambi i casi basta l’apparenza di prevenzione, non è cioè necessario che il giudice sia effettivamente prevenuto; in ogni caso però le apparenze devono fondarsi su un esame oggettivo delle circostanze, che devono suscitare il sospetto di parzialità (DTF 115 Ia 175), e non è perciò lecito fondare il giudizio sull’apprezzamento soggettivo di una parte;
che per costante giurisprudenza non costituiscono quindi gravi ragioni, sufficienti alla ricusa di un magistrato dell’ordine giudiziario, né semplici supposizioni o illazioni di parzialità non confortate da elementi concreti (Rep. 1988 p. 368); né un generico timore di parzialità, fondato ad esempio sull’opinione che il giudice si è fatto a proposito di una determinata questione, su sue precedenti decisioni oppure, più in generale, sulla sua attività processuale, fatto salvo il caso di grave e ripetuta colpa da parte sua (RDAT 1984 p. 58 e 59);
che, nel caso concreto, dopo attento esame delle circostanze, si può senz'altro concludere che l’istante non ha reso verosimile alcun elemento suscettibile di confermare l'esistenza di una situazione d'incapacità soggettiva del Pretore ad occuparsi senza pregiudizi della vertenza processuale e neppure risulta che il giudice di prime cure si sia comportato in modo parziale a favore della controparte o che vi sia un simile pericolo per il prosieguo della causa;
che l'istante rimprovera innanzitutto al Pretore di aver rifiutato il 6 dicembre 2000 siccome tardiva, senza tuttavia aver appurato le ragioni di tale ritardo, la produzione al di fuori dell'udienza di discussione di una versione parzialmente interlineata del contratto di locazione 25 aprile 1998 nell’ambito della causa inc. no. DI.2000.00150: il rimprovero si avvera infondato già per il semplice fatto che nella lettera 17 novembre 2000 in cui la parte, per altro a quel momento rappresentata da un avvocato, aveva chiesto la produzione di quel documento, non erano state assolutamente indicate le ragioni per cui quel contratto era stato esibito solo a quella data, per cui il giudice poteva senz'altro ritenere che il ritardo, per il quale non era stata data alcuna giustificazione, fosse dovuto a negligenza della parte stessa;
che il fatto che in quell'occasione il giudice adito abbia piuttosto ritenuto opportuno farle ordine di produrre l'originale del contratto 25 aprile 1998 non interlineato, già agli atti sub doc. B, non può parimenti essere censurato come atto di parzialità, tale modo di procedere essendo del tutto conforme con l'art. 202 cpv. 1 CPC, correttamente richiamato a quel momento;
che, contrariamente a quanto ritenuto dall'istante, lo stralcio di quella causa, decretato dal Pretore il 13 febbraio 2001 e rimasto non impugnato, si lasciava ricondurre a una chiara disposizione di legge (art. 39 cpv. 2 CPC, nella versione allora in vigore), ovvero al fatto che, nonostante fosse stata in precedenza diffidata, la parte istante aveva omesso di munirsi di un patrocinatore nel termine assegnato; con ciò essa si è oltretutto preclusa la possibilità di contestare l'eventuale erroneità - in realtà non data - dei precedenti giudizi;
che l'istante rimprovera inoltre al Pretore di non averle di fatto permesso di impugnare la decisione 22 maggio 2001 dell'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di __________ __________dapprima ritornandole il "complemento alla querela" 26 giugno 2001 con un termine di 15 giorni per rimediare ad alcuni difetti formali, quindi rinviandole il "complemento alla risposta" 10 luglio 2001; analogo destino avrebbe avuto una "risposta" 27 giugno 2001, da lei inviata il 2 luglio 2001;
che, per comprendere appieno ciò che è successo, occorre fare qualche passo indietro e passare brevemente in rassegna tutte le procedure che hanno interessato la qui istante nell'ultimo anno: si tratta di ben 4 procedure, la prima è una domanda di contestazione della disdetta con domanda di protrazione (inc. no. DI.2000.00150), la seconda concerne la liberazione a suo favore di alcune pigioni (inc. no. DI. 2001.00032), la terza è volta alla riduzione della pigione, condanna al pagamento di importi vari, rimborso di somme e proroga del contratto (inc. no. DI. 2001.00053), mentre la quarta è l'istanza di sfratto nei suoi confronti che qui ci occupa (inc. no. DI.2001.00148);
che occorre altresì ricordare che l'istante era stata patrocinata da un legale fino al 7 dicembre 2000, mentre successivamente essa ha proceduto in prima persona tramite il proprio amministratore unico, il quale, pur essendo un avvocato, non è perfettamente cognito della procedura civile ticinese;
che il Pretore, nel periodo in cui l'istante non disponeva di un patrocinatore, ha dato prova di un'ampia comprensione e pazienza nei suoi confronti, tanto che a più riprese, confrontato con allegati non ossequiosi delle disposizioni procedurali o inammissibili - che come tali andavano sanzionati (cfr. l'istanza 15 febbraio 2001 nell'inc. DI. 2000.00150 già stralciato, la "querela" di cui all'inc. no. DI.2001.0053, la "risposta" 18 maggio 2001 di cui all'inc. DI.2001.00032, la richiesta di congiunzione 24 maggio 2001 inc. no. DI.2001.00032) - ha spiegato alla parte le corrette modalità per far valere le proprie pretese o eccezioni;
che, ciò premesso, il 28 giugno 2001 il Pretore ha indirizzato 2 missive alla parte istante: con la prima, in applicazione dell'art. 142 cpv. 3 CPC, le ha ritornato uno scritto 26 giugno 2001 ("complemento alla querela" recante il numero DI. 2001.00053) e uno scritto 27 giugno 2001 ("Antwort", pure recante il medesimo numero d'incarto), rilevando come quell'incarto fosse già stato stralciato dai ruoli rispettivamente come gli scritti, specialmente la "Antwort", in tedesco, di cui nemmeno si capiva a cosa si riferisse, non ossequiavano in più punti le disposizioni di legge, e ha assegnato un termine perentorio di 15 giorni per rimediarvi; con la seconda, le retrocedeva siccome irricevibile un allegato 18 maggio 2001 ("risposta", inc. no. DI.2001.00032), che altro non era che una replica scritta, allegato non previsto dal codice di rito (art. 406 cpv. 1 CPC), specificando nel contempo che in caso di futuri invii di scritti proceduralmente inammissibili non avrebbe più preso posizione, non potendo la Pretura trascorrere il suo tempo ad indicare alla parte come ci si doveva comportare in causa;
che, mentre il rinvio in tali circostanze della "risposta" 18 maggio 2001 - anche se il giudice l'ha considerata come un allegato a sé stante e non invece, come preteso dalla qui istante, come un allegato della "Antwort" 27 giugno 2001 - e della medesima "Antwort" 27 giugno 2001 era senz'altro giustificato, l'assegnazione di un termine per rimediare ad alcune piccole carenze formali del "complemento alla querela" (recte: istanza) 26 giugno 2001, fosse anche stato un provvedimento eccessivo, non era comunque tale da creare nocumento alla parte;
che nel termine assegnato, il 2 luglio 2001, la parte, sempre facendo riferimento all'incarto DI.2001.00053, ha inoltrato una "risposta" 27 giugno 2001, che corrispondeva alla traduzione della "Antwort" di medesima data: atteso che quell'allegato non poteva essere messo in relazione con altri incarti già pendenti, il giudice ha giustamente deciso di ritornarlo alla parte;
che, sempre nel termine, la parte ha pure provveduto a inoltrare un allegato "complemento alla risposta" 10 luglio 2001, sempre riferito all'incarto DI.2001.00053: sennonché, lo stesso era ancora più carente del "complemento alla querela" 26 giugno 2001 che doveva sostituire, tanto che nemmeno conteneva una formale richiesta di giudizio, così che in definitiva il rifiuto del Pretore di tenerne conto risulta corretto;
che ad ogni buon conto, se anche si volesse ritenere che nell'occasione del rinvio del "complemento alla querela" il Pretore non abbia agito correttamente, ben si può ritenere che tale episodio, verosimilmente dovuto anche al marasma creato dalla qui istante - che in effetti nello scritto 2 luglio 2001 ammette di aver commesso un "pasticcio" nella produzione dei suoi allegati - è ben lungi dal costituire un caso di grave e ripetuta colpa da parte del giudice ai sensi della giurisprudenza (RDAT 1984 p. 58 e 59; IICCA 20 ottobre 1999 in re D./T. AG), così che in definitiva non vi è ragione, per questo solo motivo, per ammettere la domanda di ricusa;
che in tali circostanze l’istanza che qui ci occupa, per quanto comprensibile, deve pertanto essere respinta con accollo all’istante di tassa di giustizia, spese e ripetibili (art. 148 CPC);
che gli atti di causa vanno dunque ritornati al Pretore affinché continui senza indugio nella procedura di sfratto;
che questa Camera, non essendo un'autorità di vigilanza, non è per contro competente ad esaminare il "ricorso gerarchico" annesso all'istanza di ricusa, di cui per altro non si comprendono le finalità;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 27 e 30 CPC e per le spese gli art. 148 CPC e la TG
decreta:
I. L’istanza di ricusa 5 settembre 2001 di __________ è respinta.
§ Gli atti di causa sono ritornati al Pretore per la continuazione della procedura.
II. La tassa di giustizia di fr. 280.-- e le spese di fr. 20.-- (totale fr. 300.--), da anticiparsi dal qui istante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 300.-- per ripetibili.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione __________, con atti di ritorno.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario