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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 12.10.2000 12.2000.94

12 ottobre 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,277 parole·~11 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 12.2000.00094

Lugano 12 ottobre 2000/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.98.32 della Pretura di Locarno-Città, promossa con petizione 10 marzo 1998 da

                                          __________

                                          rappr. dall’avv. __________

                                          contro

                                          __________

                                          rappr. dall’avv. __________

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 13'280.-oltre interessi a titolo di mercede dell’appaltatrice;

Domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore con sentenza 10 aprile 2000 ha ammesso per fr. 6'281.45 oltre interessi;

Appellante l'attrice, che con atto di appello del 17 maggio 2000 chiede che il primo giudizio venga riformato nel senso dell'accoglimento della petizione per fr. 11'256.-oltre interessi;

Mentre la convenuta con osservazioni e appello adesivo postula, oltre alla reiezione del gravame avversario, la riforma del primo giudizio nel senso della reiezione della petizione.

Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

posti a giudizio i seguenti punti di questione

1.  se deve essere accolto l'appello

2.  se deve essere accolto l'appello adesivo

3.  tassa di giustizia e ripetibili

Ritenuto

In fatto:

                                          A.  Secondo quanto narrato in petizione, la convenuta nel 1994 avrebbe appaltato all’attrice le opere di installazione sanitaria nel contesto della ristrutturazione della sua casa d'abitazione a __________.

                                               A fronte di un preventivo di fr. 44'928.--, la convenuta avrebbe chiesto l'esecuzione di opere supplementari a regia, motivo per cui il consuntivo sarebbe lievitato a fr. 53'280.--; dopo il pagamento di acconti per complessivi fr. 40'000.--, rimarrebbe un credito in favore dell'appaltatrice di fr. 13'280.-- oltre interessi, importo oggetto della causa.

                                          B.  La convenuta ha rilevato di avere da subito rinunciato a varie prestazioni incluse nel preventivo, che avrebbe dovuto perciò essere ridotto a fr. 39'128.--, mentre che l'unica opera supplementare eseguita si sarebbe limitata alla posa di pochi metri di tubatura. Contestate sarebbero di conseguenza ogni pretesa per opere supplementari e a regia, così come, più in generale, ogni discrepanza tra il preventivo e la fattura, che includerebbe oltretutto prestazioni mai eseguite. L'attrice non avrebbe inoltre dedotto lo sconto contrattuale del 5%. Se ne dovrebbe concludere che i fr. 40'000.-- versati dalla committente avrebbero estinto interamente il credito per mercedi vantato dall'attrice.

                                          C.  Il Pretore, riassunti i fatti rilevanti e posta l'esistenza tra le parti di un contratto di appalto ai sensi degli art. 363 e segg. CO, dal che l'applicabilità dell'art. 374 CO per la determinazione della mercede dell'appaltatrice, ha quantificato le spettanze dell'attrice in complessivi fr. 46'281.45, e di conseguenza, dedotti gli acconti versati, ha accolto la petizione per il residuo di fr. 6'281.45 oltre interessi.

                                          E.  Delle argomentazioni di cui ai gravami e di cui alle rispettive osservazioni, concludenti per la loro reiezione, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi di diritto.

Considerato

in diritto:

                                          1.   Per economia di giudizio appare opportuno seguire la sistematica del giudizio impugnato, ed esaminare perciò le contestazioni delle parti sui singoli capitoli della fattura dell'attrice.

                                          2.   "Apparecchi ed accessori" (consid. 2.1 del giudizio pretori le)      

                                               Il giudizio è su questo punto censurato dalla sola attrice.

                                               Essa contesta la riduzione operata dal Pretore sul costo degli apparecchi forniti, in specie i bollitori, ritenuto che il perito avrebbe confermato la correttezza della fatturazione, conforme oltretutto al preventivo, ragione per cui sarebbe ingiustificata la decisione del primo giudice di discostarsi dalle conclusioni dell'esperto.

                                               La censura appare fondata.

                                               Il perito giudiziario ha in effetti confermato (referto 27 ottobre 1999, punto 2, pag. 2) che i prezzi di cui alla fattura doc. E dell'attrice "corrispondono a quelli normalmente applicati nella categoria e attestati dalle tariffe APSLI".

                                               Siffatta affermazione non è "generica", come afferma a torto il Pretore, ma semmai globale e sintetica, comunque chiarissima, visto che concerne con ogni evidenza tutti i materiali fatturati, e perciò anche i bollitori.

                                               Il fatto, evocato nel giudizio impugnato, che il fornitore dell'attrice abbia praticato nei suoi confronti un prezzo più favorevole di quello esposto alla convenuta rientra nella comune logica commerciale secondo cui un grossista o intermediario, come è l'attrice, può acquistare il materiale a condizioni migliori di quelle dell'utente finale.

                                               Stante il predetto accertamento peritale, questo non significa però ancora che i prezzi praticati dall'attrice, ed accettati dalla convenuta nella misura di cui al preventivo, non siano congrui, e che essa abbia perciò fatturato in modo inammissibile il proprio dispendio di materiale ai sensi dell'art. 374 CO. Atteso poi che la fatturazione di questi apparecchi è conforme al preventivo, e non ha perciò costituito una sorpresa per la committente, ne deve conseguire che il credito dell'attrice per questa voce deve essere determinato nei fr. 28'063.90 fatturati, e non nei fr. 25'077.45 considerati dal Pretore (consid. 3 lit. A).

                                          3.   Deduzione del ribasso contrattuale del 3% (consid. 2.1)

                                               Sempre al consid. 2.1 viene affrontata la questione della deduzione del 3% dal suddetto ammontare, che il Pretore ha accordato ritenendo trattarsi di un ribasso non revocato dall'appaltatrice (consid. 2.1, in fine), e che l'attrice invece contesta (appello, pag. 5) per il motivo del mancato pagamento immediato.

                                               La censura è in questo caso ingiustificata.

                                               La clausola contrattuale controversa è infatti la seguente (doc. A, ultima pagina):

                                               "SCONTI E RIBASSI:

                                               Validi per le seguenti condizioni di pagamento: 5% sull'importo della liquidazione per pagamento a 30 giorni dalla data di fattura.

                                               Sconto supplementare sugli apparecchi e accessori: 3% sul totale degli apparecchi per pagamento immediato a ricevimento della merce."

                                               Il senso di queste pattuizioni era sicuramente quello di subordinare la riduzione dell'ammontare fatturato al tempestivo pagamento (30 giorni dalla fattura, rispettivamente al momento della fornitura) delle pretese dell'appaltatrice, motivo per cui è corretto in entrambi i casi parlare di sconto contrattuale (per tante: II CCA 8 luglio 1999 in re D. e llcc. /B. SA).

                                               Tuttavia, nonostante la contraria opinione dell'attrice, va ritenuto che lo sconto sul prezzo degli apparecchi possa essere mantenuto, dovendosi ritenere che il loro pagamento sia avvenuto a tempo debito -ovvero "a ricevimento della merce", e quindi in corso d'opera- per mezzo dei due acconti di fr. 10'000.-- e fr. 30'000.-- pagati dalla convenuta durante l'esecuzione delle opere, acconti che l'attrice stessa (petizione, punto 4, pag. 4) ammette essere stati pagati "regolarmente".

                                               Dai suddetti fr. 28'063.90 va di conseguenza dedotto il 3%, pari a fr. 841.90, sicché alla procedente va riconosciuto un credito di fr. 27'222.--.

                                          4.   "Montaggio apparecchi e accessori" (consid. 2.2)

                                               A fronte di un preventivo di fr. 4'216.-- sono stati fatturati fr. 5'998.--.

                                               Il Pretore ha defalcato fr. 258.50: fr. 24.-- per la posa dei portaspazzola e fr. 234.50 per la posa degli specchi.

                                               L'attrice insorge contestando quest'ultima deduzione.

                                               A torto, visto che essa adduce solo elementi indiziari a sostegno della tesi per cui gli specchi -incontestatamente forniti da altra ditta- sarebbero da lei stati posati: l'invocata affermazione del perito (appello, punto 4, pag. 5) depone infatti unicamente a favore dell'avvenuta posa degli specchi, il che non era contestato, ma non permette di stabilire se veramente sia stata l'attrice ad occuparsene. Non essendo decisiva nemmeno l'asserita circostanza dell'avvenuto acquisto dei fermagli destinati alla posa degli specchi, che potrebbero essere rimasti inutilizzati, deve essere confermata su questo punto la decisione del Pretore.

                                               Il credito dell'attrice rimane pertanto di fr. 5'739.50 per questa voce.

                                          5.   "Rubinetteria" (consid. 2.3)

                                               Le parti per questa voce avevano preventivato "a corpo" l'importo di fr. 825.--, mentre che in sede di consuntivo la spesa fatturata è stata di fr. 2'580.--. Il Pretore in proposito ha ammesso l'effettuazione di prestazioni supplementari da parte dell'attrice, ma ha negato che sia stata fornita la prova della loro ordinazione da parte della convenuta, ragione per cui ha solo parzialmente accolto la richiesta di retribuzione, attribuendo una somma pari all'arricchimento che ne è verosimilmente derivato alla committente, quantificato in fr. 1'800.--.

                                               Siffatta decisione è impugnata da entrambe le parti: l'attrice postula il riconoscimento dei fr. 2'580.-- fatturati (appello, punto 5, pag. 5-10), mentre che la convenuta chiede che il proprio debito sia ridotto ai fr. 825.-- di cui al preventivo (appello adesivo, pag. 15 e 16).

                                               Fondata appare la tesi dell'attrice.

                                               Il Pretore ha infatti argomentato con la circostanza per cui non risulterebbe che la convenuta "abbia espressamente ordinato le modifiche concernenti la rubinetteria" (consid. 2.3.b, pag. 6), il che non è nella specie decisivo.

                                               Risulta infatti che nel caso in esame la modifica della rubinetteria non costituisce una modifica di per sé stante dell'ordinazione, ma è piuttosto una conseguenza necessaria del fatto che è stata modificata (maggiorandola) la sezione delle tubazioni e che è stato richiesto di separare l'approvvigionamento idrico per le varie unità abitative.

                                               Essendo diverse (e più numerose) le tubazioni, dovevano quindi necessariamente essere differenti anche i rubinetti, con il che la questione decisiva diviene quella a sapere se la convenuta abbia richiesto la modifica e sostituzione delle previste tubazioni, o vi abbia comunque consentito.

                                               Il quesito va risolto in senso affermativo, stante la parziale esplicita ammissione in tal senso di cui alla risposta di causa (punto 3, pag. 4) e la deposizione della teste Paratore (verbali, pag. 11), che così contestualizzata, permette di sostenere che vi fu consenso da parte della convenuta, almeno nella forma della ratifica a lavori iniziati, che deve includere anche il maggior costo della rubinetteria, ritenuto congruo dal perito.

                                               Il credito dell'attrice va pertanto aumentato a fr. 2'580.--.

                                          6.   "Lavori a regia" (consid. 2.4)

                                               Per le opere a regia l'attrice ha fatturato fr. 7'580.--. Il Pretore ha ammesso l'esistenza del consenso della convenuta fino a concorrenza di fr. 5'164.50, mentre che per la differenza di fr. 2'415.50 ha accordato un indennizzo di fr. 600.--. L'attrice insorge chiedendo l'integrale accoglimento della pretesa, la convenuta vuole che il proprio debito sia ridotto ad un massimo di fr. 2'000.--.

                                               Nella misura in cui questa voce della fattura concerne i predetti lavori di potenziamento, non si può che rinviare a quanto esposto al considerando precedente e alle motivazioni del giudizio impugnato (consid. 2.4.a e 2.4.b) per ammettere nuovamente l'esistenza del corrispondente consenso della convenuta e confermare così la sentenza impugnata.

                                               Nella misura in cui i lavori a regia riguardano lavori diversi da quelli di potenziamento, appare fondata l'osservazione per cui l'eventuale rinforzo (sulla cui necessità non vi è disputa: cfr. osservazioni all'appello, pag. 11) del tavolato di sostegno del mobile di cui al lavabo era già previsto nell'offerta doc. A  (pag. 10) quale lavoro da remunerare a regia.

                                               Sul quantum della pretesa il perito ha sollevato delle riserve, ritenendola giustificata solo qualora comprensiva della fornitura delle mensole speciali (verbali, pag. 19). Essendo questo il caso -cfr. doc. E, pag. 9: nella fatturazione è inclusa la "costruzione" di supporti speciali- va ammessa la pretesa di fr. 676.--.

                                                Anche la pretesa di fr. 556.50 relativa al WC tritatutto appare giustificata: le prestazioni contrattualmente previste al riguardo di questo apparecchio preesistente riguardavano solamente lo smontaggio e il rimontaggio nel contesto della posa di una nuova tubazione di scarico (doc. A, pag. 7), e non anche il "controllo" -come pretende la convenuta (osservazioni, pag. 11)ragione per cui l'effettuazione di una revisione a seguito del cattivo funzionamento dell'apparecchio non costituisce lavoro di garanzia, ma bensì opera a regia, per la quale vi è la prova della corrispondente richiesta della committente, stante l'esplicita ammissione di avere lamentato il cattivo funzionamento dell'apparecchio.

                                               Per gli altri lavori a regia appare provata unicamente l'esecuzione nell'interesse della convenuta, ma non anche l'esistenza del di lei consenso all'esecuzione di prestazioni eccedenti quelle preventivate, ragione per cui, come rettamente indicato dal Pretore, va ammesso in questi casi, a fronte di  un importo fatturato di circa fr. 1'200.--, unicamente un indennizzo nell'ordine di circa il 25% del fatturato (cfr. consid. 2.4.d, pag. 9), ovvero di fr. 300.--.

                                          7.   In definitiva, rispetto alle conclusioni del Pretore (consid. 3, pag. 9 e 10) il credito dell'attrice va aumentato di fr. 2'144.55 per la voce "apparecchi e accessori" (lit. A: fr. 27'222.-- invece di fr. 25'077.45), di fr. 780.-- per la voce "rubinetteria" (lit. D: fr. 2'580.-- invece di fr. 1'800.--), di fr. 932.50 per la voce "lavori a regia" (lit. F: fr. 5'164.50 + fr. 676.-- + fr. 556.50 + fr. 300.-- = fr. 6'697.-- invece di fr. 5'764.50), ossia di complessivi fr. 3'857.05.

                                               Esso ammonta perciò a fr. 10'138.50 oltre interessi in luogo dei fr. 6'281.45 riconosciuti dal Pretore.

                                               Ne consegue, ai sensi dei considerandi, il parziale accoglimento del gravame principale e la reiezione di quello adesivo.

                                               Tassa di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza delle parti (art. 148 CPC).

Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia:

                                          I.    L'appello 17 maggio 2000 di __________ è parzialmente accolto.

                                               Di conseguenza la sentenza 10 aprile 2000 della Pretura di Locarno-Città è riformata nel modo seguente:

                                               1.  La petizione è parzialmente accolta.

                                                    __________, è condannata a pagare a __________, fr. 10'138.50 oltre interessi al 5% dal 7 luglio 1996.

                                               2.  Le spese di fr. 1'183.20 e la tassa di giustizia di fr. 1’050.--, da anticipare dall’attrice, restano a suo carico per 1/4 e per 3/4 sono a carico della convenuta, che rifonderà all’attrice fr. 1'200.-- per parte di ripetibili.

                                          II.   Le spese della procedura d’appello, consistenti in:

                                               a) tassa di giustizia                                                      fr.   280.-b) spese                                                                        fr.     20.--

                                               Totale                                                                             fr.   300.-già anticipati dall'appellante, restano a suo carico per 1/5 e per 4/5 sono a carico della convenuta, che rifonderà all'attrice fr. 500.-- per parte di ripetibili di appello.

                                        III.   L’appello adesivo 27 giugno 2000 di __________ è respinto.

                                        IV.  Le spese della procedura d’appello adesivo, consistenti in:

                                               a) tassa di giustizia                                                      fr.   280.-b) spese                                                                        fr.     20.--

                                               Totale                                                                             fr.   300.-già anticipati dall'appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere all'attrice fr. 250.-- per ripetibili di appello.

                                          V.  Intimazione a:  - __________

                                               Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il segretario

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