Incarto n. 12.2000.00088
Lugano 28 giugno 2000/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella procedura per salari e mercedi DI.99.248 della Pretura del distretto di Bellinzona, promossa con istanza 2 novembre 1999 di
__________
(rappr. __________)
contro
__________
(rappr. dall’avv. __________)
con cui l'istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 9'355.85 oltre interessi;
Domanda parzialmente ammessa dal Pretore, che con sentenza 5 maggio 2000 ha condannato la convenuta al pagamento di fr. 3'280.65 oltre interessi;
Appellante l'istante, che con atto di appello del 15 maggio 2000 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso dell'integrale accoglimento della propria istanza;
Appello del quale la resistente chiede la reiezione con osservazioni 23 maggio 2000;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti.
Ritenuto
in fatto:
A. __________ procede contro la propria ex datrice di lavoro, sostenendo che nel breve periodo di durata del rapporto contrattuale quale apprendista del 4° anno (27 aprile - 31 luglio 1999) la convenuta gli avrebbe corrisposto un salario mensile di fr. 1'500.--, notevolmente inferiore rispetto al minimo previsto dall'applicabile CCL del ramo del granito e delle pietre naturali.
Essa sarebbe pertanto tenuta al pagamento della differenza fino a concorrenza del salario minimo legale, il tutto per fr. 9'355.85 oltre interessi.
B. All'udienza di discussione del 23 novembre 1999 la convenuta si è opposta all'istanza sostenendo che in considerazione delle particolarità della fattispecie -l'istante sarebbe in buona sostanza un cosiddetto "caso sociale"- sarebbe stato pattuito un salario di fr. 1'500.-- mensili, e questo con l'accordo dell'istante, dell'__________, e della Divisione della formazione professionale.
Non essendo il salario dell'istante previsto dal CCL o da altre norme imperative, nulla gli sarebbe dovuto.
C. Il Pretore, riassunti i fatti rilevanti e posta l'applicabilità alla fattispecie di contratto di tirocinio dell'art. 341 CO, ha applicato il principio indagatorio per accertare il salario spettante all'istante in assenza di sue allegazioni circa il calcolo delle proprie spettanze, e ha stabilito -aderendo a quanto stabilito dal Contratto Nazionale Mantello per l'ediliziache la retribuzione minima di un apprendista all'ultimo anno sarebbe pari al 50% della classe salariale Q, ossia a fr. 2'220.-- mensili, dal che un credito residuo per il procedente di fr. 3'820.65 oltre interessi.
D. Con l'appello l'istante contesta il metodo di calcolo adottato dal Pretore, precisando che il CCL di categoria da lui versato in atti prevederebbe per un apprendista dell'ultimo anno una retribuzione pari al 65% del salario base della classe salariale A2, che è di fr. 25.96 all'ora.
Ne conseguirebbe un salario orario di base di fr. 16.87, che aumenterebbe ai fr. 20.37 richiesti computando gli indennizzi per giorni festivi, vacanze e tredicesima mensilità. Il credito sarebbe pertanto di fr. 9'355.85 oltre interessi, così come richiesto con l'istanza.
E. Delle osservazioni 23 maggio 2000 della convenuta, che propone a giudizio la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
1. E' del tutto pacifico, in ossequio del principio generale sancito dall'art. 8 CC, che chi, come l'istante, procede per l'adempimento di una pretesa contrattuale è tenuto a dimostrarne al giudice l'esistenza e la congruità il che, discutendosi dell'ammontare del salario, implica che l'istante deve dimostrare il contenuto di quelle pattuizioni dalle quali si prevale per ottenere il pagamento del preteso credito.
2. Le particolari disposizioni procedurali esistenti in materia di contratto di lavoro (o di tirocinio) sino ad un valore litigioso di fr. 20'000.--, imposte dal diritto federale (art. 343 CO) e concretizzate da quello cantonale (art. 416 e segg. CPC), non comportano alcuna modifica dell'onere della prova, limitandosi a prevedere il principio indagatorio (art. 417 lit. c CPC), ovvero il dovere per il giudice di procedere d'ufficio alle indagini necessarie per stabilire i fatti decisivi della causa, senza essere vincolato dalle domande di prove delle parti.
La giurisprudenza ha tuttavia stabilito che il principio indagatorio non è illimitato, ed in particolare non esime le parti dal proprio ruolo attivo nell'ambito del processo e non fa venire meno il loro obbligo di condurlo con diligenza, allegando e dimostrando i fatti rilevanti (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 417, m. 1, 2, 4, 6). Il principio indagatorio è inoltre direttamente applicabile solo al giudice di prima sede, ragione per cui la sua eventuale violazione va sanzionata in seconda sede con il rinvio degli atti per la completazione dell'istruttoria, e non con lo svolgimento delle indagini da parte dell'autorità di appello (Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 417, m. 5).
3. Nel caso di specie il Pretore ha proceduto in maniera del tutto corretta.
Non riscontrando nell'incarto alcun elemento -che era preciso dovere dell'istante di fornire- a sostegno dell'asserzione secondo cui al dipendente sarebbe spettato un salario orario di fr. 20.37, egli ha effettuato un indagine volta a sapere se la documentazioni in atti permettesse di evincere, almeno in via analogica, il salario spettante ad un apprendista del 4° anno secondo il CCL del settore dell'edilizia.
Non vi è perciò stata alcuna violazione del principio indagatorio da parte del Pretore, che al contrario l'ha esplicitamente applicato, né l'istante lamenta una simile violazione.
4. Stabilito ciò, l'esame dell'appello si riduce alla constatazione del fatto che, ancora in questa sede, l'istante invoca l'esistenza di una disposizione contrattuale imperativa del CCL del ramo del granito e delle pietre naturali, da lui prodotto sub doc. B, precisando questa volta -cosa che non aveva fatto con l'istanza 2 novembre 1999- che la norma decisiva si troverebbe all'art. 7 della convenzione salariale alle pagine 32 e seguenti del contratto (punto 2, pag. 2).
Sennonché, il doc. B, così come prodotto, consta di sole 31 pagine, e l'asserita convenzione salariale, di cui irritualmente si dichiara l'esistenza per la prima volta in questa sede (art. 321 CPC, valevole anche nell'ambito della procedura per mercedi e salari: cfr. Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 321, m. 7), non figura in atti, evidentemente per una svista dell'istante.
Stanti le violazioni sia dell'onere di allegazione -l'istante non ha tempestivamente addotto con la necessaria chiarezza le basi fattuali e giuridiche della propria pretesa-, che di quello probatorio -l'asserito salario orario è così rimasto allo stadio di allegazione di parte- non vi può essere spazio per censurare l'operato del Pretore, che diligentemente ha effettuato delle ricerche in merito, senza tuttavia trovare quello che l'istante irritualmente afferma, ma comunque non dimostra, essere il corretto risultato.
5. Tanto basta a determinare la reiezione del gravame, senza che occorra chinarsi sulla questione a sapere se -come è a prima vista assai verosimile- l'eventuale accertamento dell'effettiva esistenza di un salario orario superiore andrebbe comunque disatteso per effetto dell'abuso di diritto facilmente ipotizzabile a carico dell'istante nelle circostanze date.
Non si prelevano tasse o spese. Le ripetibili seguono la soccombenza dell'istante (art. 148 CPC).
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia
I. L’appello 15 maggio 2000 di __________ è respinto.
II. Non si prelevano tasse o spese.
L'appellante rifonderà a controparte fr. 500.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario