Incarto n. 12.2000.00087
Lugano 11 ottobre 2000/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa -inc. no. OA.1997.00177 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2- promossa con petizione 10 marzo 1997 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
__________ rappr. dall'avv. __________
con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 21'000.oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al PE n. __________dell'UE di Lugano;
domande avversate dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 4 aprile 2000 ha integralmente accolto;
appellante la convenuta con atto di appello 10 maggio 2000, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'attore con osservazioni 7 giugno 2000 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto:
A. Il 28 novembre 1990 __________ prelevava fr. 20'030.-- dal conto deposito n. 254-1277-3 che la moglie __________ deteneva presso la __________.
L'operazione avveniva senza presentazione del libretto.
B. Nell'ottobre 1993 prima e nel marzo 1996 poi __________, la quale nel marzo 1992 si era separata dal marito, chiedeva alla banca di riaccreditarle tale somma, comprensiva degli interessi, asserendo che quel prelevamento era avvenuto senza la sua autorizzazione; al che l'istituto di credito decideva di dar seguito alla richiesta, ciò che ha portato al versamento a suo favore di complessivi fr. 21'000.--.
Nel contempo esso comunicava a __________ che il suo conto deposito n. __________, con un saldo attivo a quel momento di fr. 17'594.80, era da ritenersi bloccato a parziale compensazione di quanto essa aveva dovuto versare alla moglie; ulteriori fr. 3'405.20, pervenuti successivamente su quel conto, sono stati pure oggetti del blocco.
C. Con la petizione in rassegna __________ ha chiesto la condanna della __________ al pagamento dei fr. 21'000.-- complessivamente bloccati, nonché il rigetto dell'opposizione interposta al PE n. __________dell'UE di Lugano.
Egli ritiene innanzitutto che la convenuta non era legittimata ad operare una compensazione con le somme depositate sul suo conto deposito, il contratto di deposito irregolare in essere tra le parti escludendo tale facoltà, mentre le condizioni generali, che pure sembravano permetterla, erano in concreto inapplicabili, egli non avendone preso conoscenza e il loro contenuto essendo comunque inabituale. Ad ogni modo la pretesa compensatoria era del tutto infondata, la convenuta a suo tempo non essendo tenuta a rimborsare alcunché a sua moglie.
D. La convenuta si è opposta alla petizione, ribadendo la legittimità della compensazione: la facoltà di compensare risultava dal fatto che il contratto tra le parti costituiva un mutuo e inoltre da una particolare clausola inserita nelle condizioni generali, regolarmente sottoscritte dall'attore e per nulla inusuali; quanto alla pretesa compensatoria, la stessa era perfettamente fondata, la giurisprudenza del Tribunale federale facendo obbligo al debitore di pagare nuovamente il creditore nel caso in cui il precedente pagamento fosse stato effettuato, senza presentazione del titolo di credito, a una persona il cui potere di rappresentanza era stato internamente revocato.
E. Con la sentenza qui impugnata il Pretore ha accolto la petizione.
Il giudice di prime cure ha innanzitutto ritenuto che, indipendentemente dalla qualifica giuridica attribuibile al contratto tra le parti, la facoltà per la convenuta di compensare eventuali suoi crediti nei confronti dell'attore fosse stata concordata nelle condizioni generali, regolarmente sottoscritte da quest'ultimo, allestite nella forma corretta e per nulla inusuali. Pacifico il principio giurisprudenziale secondo cui il debitore era tenuto a pagare nuovamente il creditore nel caso in cui una persona non più autorizzata ai sensi dell'art. 34 cpv. 3 CO avesse ottenuto il pagamento del debito senza la presentazione della carta valore, in concreto il primo giudice è giunto alla conclusione, in particolare sulla base delle risultanze dell'interrogatorio formale dell'attore, che questi avesse agito quale rappresentante della moglie, dal che l'inesistenza della pretesa compensatoria della convenuta e il buon fondamento della petizione.
F. Con l'appello la convenuta chiede che in riforma del primo giudizio la petizione sia integralmente respinta.
A suo parere, era decisamente a torto che il primo giudice aveva risolto la questione dell'esistenza di un potere di rappresentanza dell'attore al momento del prelevamento dei fr. 20'030.-- sulla base del solo interrogatorio formale dello stesso: secondo la giurisprudenza ciò costituiva tutt'al più un indizio, che tuttavia non aveva trovato alcuna conferma agli atti, tutta una serie di prove confermando semmai la tesi opposta.
G. Delle osservazioni con cui l'attore postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
considerando
in diritto:
1. Come accennato, la convenuta qui appellante ritiene che al momento del prelevamento del 28 novembre 1990 l'attore non abbia agito in qualità di rappresentante della moglie.
Poiché la questione concerne in definitiva l'esistenza della pretesa compensatoria, l'onere della prova incombe alla convenuta (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 25 ad art. 183).
1.1 Essa contesta innanzitutto il valore probatorio delle dichiarazioni rilasciate dall'attore nel corso del suo interrogatorio formale, rilevando inoltre come le stesse fossero confuse e incomplete.
Contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, le dichiarazioni dell'attore in realtà non danno adito a confusione né sono incomplete: nel suo interrogatorio egli ha dapprima dichiarato che con il denaro prelevato voleva acquistare azioni della _________ -__________ per inciso è il gerente della convenuta- precisando in seguito che si trattava di obbligazioni di cassa (ad 1), il che conferma in sostanza che egli intendeva acquistare obbligazioni di cassa della convenuta (teste __________); che egli non ricordasse a chi fosse intestata la cassetta di sicurezza dove erano state depositate tali obbligazioni è invece irrilevante, avendo comunque specificato che si trattava di quella coniugale e che la relativa chiave era in casa e poteva essere utilizzata da entrambi i coniugi (ad 3).
Quanto al valore probatorio delle dichiarazioni rilasciate nell'ambito dell'interrogatorio formale, l'art. 276 cpv. 1 CPC stabilisce che il giudice valuta l'interrogatorio secondo il proprio convincimento. La giurisprudenza ha in parte attenuato tale principio, stabilendo, segnatamente con riferimento alle dichiarazioni che una parte fa in suo favore, che le stesse costituiscono semplici indizi, che risultano dunque rilevanti se e nella misura in cui hanno trovato conferma in altre circostanze agli atti (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 764 ad art. 276).
Nel caso di specie la questione a sapere se alle dichiarazioni dell'attore possa essere attribuito un valore probatorio può in definitiva rimanere irrisolta: in effetti se anche non fosse il caso, ciò non gioverebbe in alcun modo alla convenuta, che in tale evenienza non avrebbe comunque adempiuto l'onere probatorio che -come detto- le incombeva.
1.2 Secondo l'appellante, l'inesistenza di un potere di rappresentanza a favore dell'attore sarebbe provata da quanto dichiarato dalla moglie dell'attore nelle lettere di cui ai doc. 9 e P; dal doc. O si evincerebbe invece la sua mancata conoscenza del prelevamento. A torto.
1.2.1 Effettivamente nei doc. 9 e P __________ ha dichiarato che l'attore non era autorizzato ad effettuare il prelevamento del 28 novembre 1990. Ciò non prova tuttavia ancora -nonostante la convenuta a suo tempo vi abbia fatto pieno affidamento, tanto da riaccreditarle la somma in questione- che ciò corrisponda al vero.
L'esperienza insegna che bisogna dubitare delle dichiarazioni che una persona fa allo scopo di puntellare una richiesta di risarcimento, tanto più che nell'occasione _________ aveva addirittura negato l'esistenza di una precedente procura tacita (doc. P), quando la stessa era invece ampiamente provata dai numerosi versamenti e prelevamenti da parte del marito avvenuti in precedenza (cfr. teste __________, plico doc. N) ed ammessa dalla convenuta stessa (risposta p. 6 e 7, doc. E2); a maggior ragione, se -come nella fattispecie- tali dichiarazioni, che erano tali da danneggiare la posizione del marito, erano avvenute dopo la loro separazione, cioè, come risulta dalla convenzione sulle conseguenze accessorie della separazione da essi sottoscritta, dopo un'insuperabile turbativa delle loro relazioni personali (doc. O).
1.2.2 L'appellante ritiene che la circostanza che __________ non fosse a conoscenza di quel prelevamento risulterebbe anche dal fatto che l'importo qui in discussione non era stato menzionato nella convenzione sulle conseguenze accessorie della separazione (doc. O).
L'istruttoria di causa non ha permesso di chiarire per quale motivo tale somma non sia stata menzionata nella convenzione: vero è che, accanto all'ipotesi formulata dall'appellante, ve ne sono altre, tra cui quella che la particolare questione non è stata regolata siccome le parti non la ritenevano litigiosa o meritevole di regolazione, così che in definitiva si deve concludere, come del resto auspicato a suo tempo dalla stessa convenuta (risposta p. 7 e conclusioni p. 7), che il documento in questione era in realtà irrilevante per l'esito della presente vertenza.
Se anche per ipotesi la moglie non fosse stata a conoscenza del prelevamento da parte del marito -come preteso dall'appellante- la circostanza non potrebbe in ogni caso giovare alla convenuta, ciò non escludendo che lo stesso possa essere avvenuto in forza di una procura tacita.
1.3 Ben più convincenti sono gli argomenti a favore dell'esistenza di un'autorizzazione tacita a favore dell'attore.
L'istruttoria di causa ha in effetti provato che già in precedenti occasioni l'attore aveva prelevato dal conto della moglie senza presentare il libretto (teste __________): nulla agli atti, nemmeno le lettere della moglie -che censurano il solo prelevamento del 28 novembre 1990- permette di ritenere che in quelle occasioni esso non fosse stato autorizzato, perché se così fosse stato essa non avrebbe certo lasciato cadere la possibilità di farsi rimborsare anche gli importi prelevati in quelle occasioni. L'istruttoria ha parimenti provato che l'attore successivamente al 28 novembre 1990 ha effettuato un ulteriore prelevamento, il 23 maggio 1991 (doc. N), prelevamento che anche in questo caso nessuno ha contestato come non autorizzato.
Ora, se i prelevamenti precedenti, anche quelli effettuati senza presentazione del libretto, non sono stati contestati siccome non autorizzati, se ne deve senz'altro concludere, non essendo noti o evocati -né provati- particolari difficoltà o problemi tra i coniugi intervenuti nel frattempo (teste __________, risposta p. 7), che anche il prelevamento del 28 novembre 1990 era stato tacitamente autorizzato. D'altro canto, ritenuto che neppure è stato contestato come non autorizzato il prelevamento avvenuto in epoca successiva, il 23 maggio 1991, e che la convenuta anche in questo caso non ha evocato né provato particolari circostanze per cui la procura tacita, a suo dire revocata con riferimento al prelevamento del 28 novembre 1990, sarebbe in seguito stata ripristinata, se ne deve gioco forza concludere che anche quest'ultimo prelevamento era in realtà autorizzato.
2. A prescindere da quanto precede, il gravame deve comunque essere respinto per un altro motivo essenziale.
Il principio giurisprudenziale (DTF 117 II 166), secondo cui il debitore è tenuto a pagare nuovamente al creditore se in precedenza ha effettuato il pagamento di un debito incorporato in una carta valore a una persona il cui potere di rappresentanza era stato internamente revocato (art. 34 cpv. 3 CO) senza la presentazione della carta valore medesima, si applica unicamente nel caso in cui il creditore si rivolge al debitore presentando il titolo incorporante il debito, non però se il titolo presentato non incorpora più quel debito e ciò per il fatto che per legge il debitore è tenuto a rifiutare il pagamento solo fino a che non gli viene presentato il titolo (cfr. art. 966 cpv. 2 CO; Furter, Basler Kommentar, N. 3 ad art. 966 CO; Jäggi, Zürcher Kommentar, N. 102 ad art. 966 CO), il quale ovviamente deve incorporare il debito. Detto altrimenti, il creditore, nonostante il pagamento da parte del debitore ad un suo rappresentante non più autorizzato nel rapporto interno, non può pretendere alcunché, se gli presenta una carta valore che non incorpora più il debito.
Nel caso di specie, come già accennato, l'istruttoria di causa ha provato che il 23 maggio 1991 (doc. N) l'attore aveva effettuato un ulteriore prelevamento sul conto deposito della moglie, questa volta dietro presentazione del libretto, e che già in precedenza il 27 febbraio 1991 (cfr. duplica p. 3, conclusioni di parte convenuta p. 6, doc. P), la convenuta aveva provveduto a registrare sul titolo anche il prelevamento di fr. 20'030.- del 28 novembre 1990, sanando così la sua precedente mancanza: poiché da quel momento la carta valore non incorporava più quest'ultimo debito la moglie in realtà non poteva più pretendere dalla convenuta il pagamento di quella somma, dal che l'inesistenza della pretesa compensatoria.
3. Ne discende la reiezione del gravame, del tutto infondato.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
I. L’appello 10 maggio 2000 della _________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 780.-b) spese fr. 20.--
Totale fr. 800.-da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 1'200.-- per ripetibili.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano,
Sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario