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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 24.05.2000 12.2000.79

24 maggio 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,329 parole·~12 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 12.2000.00079

Lugano 24 maggio 2000/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per giudicare nella causa per mercedi e salari CL.99.110 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 1, promossa con istanza 6 dicembre 1999 da

                                         __________

                                         rappr. dall'avv. __________

                                         contro

                                         __________

                                         rappr. dallo studio legale __________

con cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 2'698.-- quale salario delle ferie e di fr. 16'962.-- a titolo di indennità per licenziamento abusivo;

Domande avversate dalla convenuta e che il Pretore con sentenza 12 aprile 2000 ha parzialmente accolto, condannando la convenuta alla richiesta remunerazione delle ferie e al pagamento di fr. 9'717.-- di indennità per il licenziamento abusivo;

Appellante la convenuta, che con atto di appello del 25 aprile 2000 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso della reiezione dell'istanza;

Mentre l'istante con osservazioni del 10 maggio 2000 chiede la reiezione del gravame protestando un'indennità ripetibile;

Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

posti a giudizio i seguenti punti di questione

1. - se deve essere accolto l’appello

2. - tassa di giustizia e ripetibili

Ritenuto

in fatto:

                                   A.   Secondo quanto narrato nell'istanza, __________ avrebbe iniziato a lavorare per la convenuta nel dicembre del 1998 in qualità di sarta contro un salario orario di fr. 20.-- comprensivo di ferie e tredicesima.

                                          Il 20 luglio 1999, per mano del proprio legale, essa avrebbe sollevato dubbi sulla conformità del salario contrattuale con l'art. 329d CO in tema di ferie e con i minimi previsti per il personale qualificato.

                                          A seguito di tale scritto, il 4 agosto 1999 avrebbe avuto luogo un incontro tra le parti, e il 10 agosto l'istante avrebbe formulato una proposta di massima per i nuovi termini del contratto, ricevendone per tutta risposta il 16 agosto la disdetta del contratto per la fine di settembre.

                                          Stante il licenziamento abusivo, all'istante sarebbero dovute l'indennità ex art. 336a CO e la retribuzione delle ferie.

                                   B.   All’udienza di discussione del 21 gennaio 2000 la convenuta si è opposta all'istanza rilevando la correttezza del sistema di retribuzione da lei applicato e giustificando il licenziamento con la diminuzione del lavoro, essendo stato eseguito il grosso ordine in funzione del quale l'istante era stata assunta.

                                   C.   Nel giudizio qui impugnato il Pretore, rilevate la vicinanza temporale tra le rivendicazioni salariali e il licenziamento, e la circostanza dell'avvenuta assunzione nel giugno 1999 di un'altra sarta per tempo indeterminato, ha raggiunto il convincimento dell'abusività della disdetta, condannando perciò la convenuta, in base alle circostanze del caso, al pagamento di un'indennità pari a 3 mesi di salario.

                                          Il Pretore ha altresì protetto la richiesta volta al pagamento delle ferie, ritenendo non valida l'indicazione di un salario globale comprensivo della remunerazione delle ferie, occorrendo invece un'indicazione chiara e separata del supplemento concernente la retribuzione delle ferie.

                                   D.   Delle argomentazioni dell’appellante e di quelle della resistente si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.

Considerato

in diritto:

                                    1.   Il rapporto di lavoro di durata indeterminata può essere disdetto da ciascuna delle parti (art. 335 cpv. 1 CO) nei termini previsti dal contratto e dalla legge (art. 335a - 335c CO). La validità della disdetta non è vincolata a nessuna forma, tuttavia, la parte che dà la disdetta, a richiesta dell’altra, è tenuta a motivarla per scritto (art. 335 cpv. 2 CO).

                                          Ciò costituisce il principio della libertà di disdetta, limitata esclusivamente dalle norme sulla disdetta abusiva (art. 336 CO) e sulla disdetta in tempo inopportuno (art. 336c CO). All’infuori dei motivi di merito previsti dall’art. 336 CO, la disdetta può perciò essere data per qualsiasi causa, rispettivamente senza causa (Rehbinder, Berner Kommentar, n. 13 ad art. 335 CO), e l’obbligo di motivare per scritto la disdetta esiste soltanto a richiesta della parte cui l’atto è diretto, senza essere un presupposto della sua validità; in altre parole, la disdetta esplica i suoi effetti anche di fronte all’assenza di motivazione, rispettivamente in presenza di motivazione mendace o incompleta. Scopo della motivazione è infatti soltanto quello di offrire alla parte che ne è colpita l’eventuale possibilità di individuare la presenza di abusi contemplati dall’art. 336 CO (Rehbinder, opera citata, n. 9 ad art. 335 CO). Ne discende che la motivazione della disdetta assume rilevanza giuridica esclusivamente a dipendenza del concretizzarsi di una fattispecie che ne permetta la qualifica di abusiva (II CCA 4 agosto 1998 in re P./M.).

                                    2.   In concreto, l’unica fattispecie ipotizzabile fra quelle offerte dall’art. 336 CO è quella corrispondente alla lett. d), ossia il caso in cui il destinatario della disdetta faccia valere in buona fede pretese derivanti dal rapporto di lavoro, ovvero quando la disdetta ha in sostanza il carattere di una rappresaglia di fronte a giustificate pretese contrattuali (Rehbinder, opera citata, n. 6 ad art. 336 CO; Streiff/von Känel, Arbeitsvertrag, 5. edizione, n. 8 ad art. 336 CO).

                                          L'appellante (punto 5, pag. 5-8) si dilunga nel tentativo di contestare la buona fede della dipendente nell'adduzione della proprie pretese, ma le sue argomentazioni, oltre che in buona parte del tutto irrilevanti, risultano infondate.

                                          Infatti, quand'anche l'istante (come sostiene la convenuta) avesse atteso fino al mese di maggio per sollevare contestazioni in ordine al proprio salario, non si saprebbe per questo solo motivo negare la di lei buona fede, che va presunta per legge (art. 3 cpv. 1 CC), posto che la giurisprudenza non nega la buona fede per il solo motivo dell'attesa (e questo indipendentemente dalla pregressa conoscenza del proprio diritto) nemmeno quando la pretesa venga fatta valere solo alla fine del rapporto di lavoro (II CCA 4 novembre 1999 in re V./A., 31 maggio 1996 in re C./V., 29 novembre 1995 in re G./A. SA, 25 agosto 1994 in re M./C.).

                                          Occorre piuttosto che in base alle concrete circostanze si possa ammettere che il comportamento passivo del dipendente durante il rapporto di lavoro abbia fatto nascere nel datore un affidamento degno di protezione circa l'inesistenza di pretese residue del dipendente (II CCA 4 novembre 1999 citata), il che nella specie è ben difficile da sostenere in presenza di conteggi salariali lesivi dell'art. 329d CO, accertamento che la convenuta -a dispetto dei lei proclami- nemmeno si premura di censurare nel proprio gravame, e visto che l'istante ha puntualmente sollevato la questione nel periodo delle ferie.

                                    3.   L’onere della prova per la natura abusiva della disdetta incombe alla parte che se ne prevale, ovvero in concreto alla dipendente, ma visto che nell’esame di una fattispecie non è sempre facile individuare il vero motivo della disdetta, trattandosi in particolare per il caso della rappresaglia di dimostrare la natura della motivazione interiore di chi pronuncia la disdetta, il giudice nel suo apprezzamento gode di ampie facoltà ed inoltre non viene esatta la prova assoluta dell’abuso, ma si ritiene sufficiente che esso possa essere ammesso nella forma della probabilità (II CCA 18 marzo 1999 in re O./R. SA, 4 agosto 1998 citata; Rehbinder, opera citata, n. 3 e 11 ad art. 336 CO; Streiff/von Känel, opera citata, n. 16 ad art. 336 CO).     

                                    4.   Nella fattispecie si deve ritenere che tale prova sia senz’altro stata fornita.

                                          Come rettamente indicato dal Pretore, la coincidenza di date tra l'invio alla datrice di una lettera di uno studio legale per contestare i termini del proprio contratto -atto materialmente in buona parte giustificato, ma suscettibile di provocare irritazione nel destinatario, e comunque sintomo di una latente conflittualità- e la lettera di licenziamento, inviata solo 6 giorni dopo la seconda lettera del legale dell'istante, costituisce un sicuro e pesante elemento indiziario in favore della tesi della natura ritorsiva della disdetta (II CCA 18 marzo 1999 citata).

                                          La convenuta sostiene che questo sarebbe l'unico indizio addotto a sostegno della tesi della natura ritorsiva del licenziamento (punto 4, pag. 4 e 5), non avvedendosi che il Pretore (consid. 5, pag. 3 e 4) ha invece individuato un altro (pesante) indizio nel fatto che la giustificazione addotta per il licenziamento -fine del lavoro per smaltire il quale l'istante sarebbe stata assunta- sarebbe in contraddizione con altri elementi quali l'assunzione dell'istante per tempo indeterminato invece che determinato, e l'assunzione di una nuova dipendente per tempo indeterminato nel giugno del 1999.

                                          L'appellante (punto 6, pag. 9) afferma di non condividere queste valutazioni, sostenendo che "al momento dell'assunzione nel dicembre del 1998 non era certo conosciuta la possibile e futura evoluzione del mercato", senza avvedersi che l'argomentazione contraddice quella di cui al memoriale di risposta, in cui si leggeva che "l'assunzione della signora __________ è avvenuta in quanto la convenuta in quel periodo aveva ricevuto numerose commesse per abiti da sposa (o) in previsione di cerimonie nuziali da tenersi il giorno 9.9.1999", dal che si deduce che almeno entro questi termini la convenuta ben conosceva le proprie esigenze di personale dipendenti dall'andamento del mercato (cfr. anche la deposizione __________, chiarissima sui motivi dell'assunzione). Di conseguenza, come rettamente dedotto dal Pretore, l'assunzione per tempo indeterminato poteva essere ritenuta indiziante di un rapporto di lavoro non destinato ad esaurirsi già nel settembre del 1999, ed inoltre l'assunzione a tempo indeterminato di una nuova dipendente nel luglio del 1999, seppur a tempo parziale e con l'ausilio di sussidi pubblici, depone almeno del fatto che il lavoro era in aumento, e non certo della contraria tesi secondo cui esso sarebbe calato a partire dal mese di settembre, dal che, nuovamente, la deduzione della natura abusiva della disdetta in questione.

                                          In ogni caso, questa Camera ha già avuto modo di stabilire che un licenziamento non può essere giustificato con generici richiami all'andamento della congiuntura economica o a questioni di opportunità aziendale, ma che al datore incombe piuttosto di dimostrare al giudice gli esatti termini delle problematiche aziendali che rendono necessario il licenziamento di quello specifico dipendente, in difetto di che l'adduzione della clausola generale sarà ritenuta pretestuosa, e conseguentemente il licenziamento abusivo (II CCA 6 aprile 1994 in re J./B. SA in JAR 1995, 163).

                                          Nella specie, le argomentazioni dell'appellante circa eventuali difficoltà congiunturali o circa le "valutazioni di strategia aziendale" da lei addotte (doc. F) sono rimaste misteriose quanto la loro definizione, eccezion fatta forse per l'organigramma aziendale doc. 4, che mostra però un'azienda in crescita e non comprova pertanto da solo la necessità di procedere ad un licenziamento, per il quale non è in definitiva stata comprovata una motivazione oggettiva.

                                    5.   Per l'ipotesi, verificatasi, della conferma del giudizio sulla natura abusiva del licenziamento, la convenuta (punti 8 e 9, pag. 10-13) postula la riduzione ad una sola mensilità di salario dell'indennizzo da attribuire alla dipendente.

                                          Essa, oltre a varie circostanze irrilevanti (disdetta data entro i termini di legge, regolare pagamento del salario, mancanza di responsabilità per la precaria situazione economica della dipendente, conoscenza da parte della dipendente della composizione del proprio salario, desiderio di ottenere un aumento) invoca in particolare la breve durata del rapporto di lavoro, e contesta l'esistenza di una colpa da parte propria.

                                          L'argomentazione attinente alla brevità del rapporto di lavoro, durato meno di un anno, non è di per sé priva di pertinenza: la giurisprudenza di questa Camera ha già avuto modo di considerare che la particolare brevità del rapporto deve essere considerata nella valutazione delle circostanze quale fattore inteso ad una commisurazione prudente dell'indennità (II CCA 18 marzo 1999 citata: ca. 1,5 mensilità; II CCA 19 febbraio 1997 in re M./D. SA: 1 mensilità, con la particolarità che la Camera era vincolata alla corrispondente domanda del lavoratore).

                                          D'altro canto, si deve considerare che la durata del rapporto di lavoro non è che uno degli elementi di giudizio da valutare nella quantificazione dell'indennizzo e che il Pretore -e ciò è decisivo- gode a questo proposito di un vastissimo potere di apprezzamento, sul quale l'autorità superiore interviene con grande riserbo, segnatamente qualora il primo giudice abbia manifestamente abusato di tale sua facoltà (per tante: II CCA 12 marzo 1999 in re G./S., 13 gennaio 1999 in re P./W. SA).

                                          A non averne dubbi, nella fattispecie non vi è ombra di abuso da parte del Pretore. La convenuta parte infatti dall'errata premessa secondo cui essa avrebbe agito secondo i canoni della buona fede, e sarebbe perciò priva di colpe, il che non è però assolutamente vero, essendo stata accertata la natura ritorsiva della disdetta da lei pronunciata, fatto che comporta l'ammissione a suo carico di una colpa di rilevante gravità. Per il resto non vi è nulla da eccepire al riguardo di quanto considerato dal Pretore al considerando 7 del proprio giudizio, ragione per cui la quantificazione dell'indennità nella misura media di tre mensilità di salario resiste tranquillamente alle infondate censure della ricorrente.

                                    6.   L'appellante chiede infine, a titolo subordinato, il rinvio degli atti al Pretore, che avrebbe violato il principio indagatorio, per l'assunzione di nuove prove.

                                          Si tratta di richiesta del tutto infondata.

                                          Da un lato, infatti, la convenuta postula l'assunzione di deposizioni testimoniali non ammissibili secondo il codice di rito (i propri azionisti e amministratori), d'altro lato di deposizioni (le colleghe di lavoro dell'istante) che essa ha negligentemente omesso di chiedere a tempo debito, e che comunque appaiono a prima vista affatto irrilevanti, avendo esse il dichiarato scopo (appello, pag. 8) di smentire affermazioni di parte dell'istante circa la di lei consapevolezza della composizione del proprio salario, a loro volta inconferenti ai fini del giudizio.

                                          Di nessuna rilevanza sono inoltre anche gli esiti della procedura penale inopinatamente avviata dalla convenuta e prontamente abbandonata dal Procuratore Pubblico, potendo il giudizio impugnato essere tranquillamente confermato anche a prescindere dalle incriminate affermazioni fatte dall'istante nel proprio interrogatorio formale.

                                          Ne segue, ai sensi dei considerandi, la reiezione del prolisso gravame, infondato in ogni suo punto.

                                          Non si prelevano tasse o spese.

                                          Le ripetibili seguono la soccombenza della convenuta (art. 148 CPC).

Per i quali motivi

DICHIARA E PRONUNCIA

                                     I.   L’appello 25 aprile 2000 di __________ è respinto.

                                    II.   Non si prelevano tasse o spese.

                                          La convenuta rifonderà all’istante fr. 1'000.-- per ripetibili di appello.

                                   III.   Intimazione:    -  __________

                                          Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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