Incarto n. 12.2000.00076
Lugano 21 luglio 2000/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.242 della Pretura del distretto di Bellinzona, promossa con petizione 6 febbraio 1995 da
__________
rappr. dall'avv. __________
contro
__________
__________
rappr. dall'avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di fr. 11'546.65 oltre interessi a titolo di mercede dell’appaltatrice, domanda aumentata in sede di replica a fr. 93'046.65 oltre interessi;
Domanda avversata dai convenuti e che il Pretore con sentenza 12 aprile 2000 ha respinto siccome introdotta nei confronti di __________ e ammesso per fr. 51'600.-- oltre interessi nei confronti di __________;
Appellante quest'ultima, che con atto di appello del 19 aprile 2000 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre l’attrice con osservazioni del 30 maggio 2000 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
1. se deve essere accolto l’appello
2. - tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. L’attrice afferma che i convenuti nel 1993 le avrebbero appaltato l'arredamento di un centro sauna e solarium. Dalla mercede contrattuale di fr. 71'546.65 rimarrebbe impagato un saldo di fr. 11'546.65 oltre interessi, somma oggetto della petizione.
__________ in risposta ha eccepito la propria legittimazione passiva, mentre __________ ha denunciato la difettosità dell'opera.
In replica l'attrice, oltre a confermare le precedenti richieste, ha postulato il pagamento di ulteriori fr. 81'500.-- a valere sulla fattura del 14 settembre 1993.
In duplica i convenuti, ribadita l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di __________, hanno confermato la tesi della difettosità dell'opera.
B. Il Pretore, esclusa la responsabilità del convenuto __________, ha stabilito che per l'opera eseguita l'attrice potrebbe pretendere da __________ (d'ora innanzi: la convenuta, o l'appellante) una mercede di complessivi fr. 281'600.--, ivi compresa la retribuzione delle opere supplementari, dal che, stante il versamento di acconti per fr. 230'000.--, un saldo in suo favore di fr. 51'600.--. La perizia giudiziaria avrebbe determinato che la formazione di muffa e l'eccessiva umidità nell'ambiente della sauna sarebbero ascrivibili all'insufficiente isolazione dell'edificio verso l'esterno e alla mancanza di un adeguato impianto di ventilazione con controllo dell'umidità ambientale, mentre che il ritorno di odori dalle condotte di scarico sarebbe dovuto alla mancanza di adeguati sifoni sulla tubazione di scarico e alla sua insufficiente pendenza. Di questi difetti non sarebbe responsabile l'attrice, atteso che la convenuta era assistita da uno specialista, dal che l'accoglimento della petizione nei suoi confronti per i predetti fr. 51'600.-- oltre interessi.
C. Con l’appello la convenuta ribadisce la tesi della responsabilità dell'attrice, contestando di essere stata assistita da uno specialista, mentre che l'attrice avrebbe conosciuto le causa dei difetti, e dovrebbe perciò rispondere della mancata notifica alla committente del fatto che l'opera da lei richiesta ne avrebbe comportato l'insorgenza.
D. Delle osservazioni dell’attrice al gravame, del quale chiede la reiezione con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
1. L'art. 369 CO, la cui applicazione da parte del Pretore in favore dell'attrice costituisce il tema principale del gravame, stabilisce che il committente non può fare valere i diritti previsti in caso di opera difettosa se egli stesso fu causa dei difetti mediante ordinazioni date contro l'espresso parere dell'appaltatore o in altra maniera.
Premessa indispensabile per l'applicazione della norma è tuttavia l'esistenza di un difetto dell'opera, ossia -in generale- di una discrepanza tra l'opera pattuita e quella fornita dall'appaltatore, nel senso che essa presenta caratteristiche non previste dalle parti oppure, al contrario, è priva di determinate peculiarità che erano state oggetto di accordo tra di esse, o che il committente poteva lecitamente attendersi come incluse nell'opera appaltata (II CCA 6 settembre 1994 in re G. SA/C. e llcc.; Gauch, Der Werkvertrag, 4. edizione, n. 1356 e segg.).
2. Nel caso di specie, dai sintetici allegati introduttivi delle parti si evince che l'attrice ha affermato di essere stata incaricata de "l'arredamento di un centro sauna, solarium e rilassamento" (petizione, pag. 1), tesi che non è stata oggetto di esplicita contestazione nella risposta.
In replica la procedente ha sostenuto che la conferma d'ordine del 16 aprile 1993 (doc. A e A1) varrebbe "quale atto fondamentale a costituire il rapporto contrattuale di appalto oggetto della lite" (ad 1, pag. 2), deducendone di non avere ricevuto l'appalto per l'impianto di ventilazione, e che pertanto l'opera non potrebbe essere ritenuta difettosa per la mancanza di tale impianto (ad 2, pag. 4).
Parte convenuta, nuovamente, non ha confutato questa esposizione.
3. L'esame degli atti della causa conferma l'incontestata tesi dell'attrice.
Atteso che i pretesi difetti sono stati individuati nella mancanza di un adeguato impianto di ventilazione, nell'insufficiente coibentazione (isolazione) della struttura dell'edificio e nelle lacune dell'esistente impianto di scarico (cfr. perizia, pag. 9, 10, 11), è facile constatare che nessuno di essi riguarda direttamente l'opera appaltata all'attrice -che di per sé funzionava correttamentema si tratta invece di lacune dell'edificio destinato ad ospitare l'opera, che si è rivelato incapace a sopportare le sollecitazioni e le esigenze causate dal normale funzionamento delle apparecchiature, la cui fornitura e posa è stata oggetto del contratto.
Non devono infatti trarre in inganno le voci "progetto e DL", e "opere da capomastro" di cui al doc. A: le stesse riguardano unicamente il contesto dell'opera fornita, il cui montaggio rendeva necessarie determinate (ridotte) opere da capomastro, e non anche l'insieme dell'edificio. Si può in effetti dedurre dai costi preventivati dal perito (pag. 13 e 14) che le necessarie opere da capomastro, come pure quelle per l'impianto di ventilazione, non erano incluse in quelle di cui al cennato documento contrattuale. Un'ulteriore e migliore riprova di ciò si ottiene dalla descrizione dell'opera di cui al doc. A1, che esclude esplicitamente "opere da capomastro, rivestimenti dei pavimenti, linee ed allacciamenti elettrici, allacciamenti idraulici, sanitari, servizi fissi, preparazione o modifiche ai locali" (pag. 6), mentre che le opere da capomastro di fr. 8'200.-- di cui al doc. A, pag. 2, vi sono meglio descritte alle pag. 10 e 11, e non riguardano le parti dell'edificio ritenute difettose.
4. Da quanto esposto ai considerandi che precedono deriva l'inapplicabilità dell'art. 369 CO -sia in favore dell'appaltatrice che del committente- essendo i problemi riscontrati estranei all'opera dell'attrice, ma connessi invece alle carenze costruttive denotate dallo stabile confrontato con la nuova destinazione a centro sauna e solarium.
5. Ci si può chiedere se all'attrice non vada comunque ritenuta responsabile di una violazione del dovere generale di diligenza nei confronti del partner contrattuale (da non confondere con l'obbligo alla formalizzazione del proprio dissenso di cui all'art. 369 CO) per non avere preventivamente informato la committenza di possibili problemi derivanti all'edificio dalla posa dell'opera.
La risposta deve essere negativa.
Nulla dimostra infatti che l'attrice avesse avuto preventiva conoscenza delle carenze dell'isolazione esterna, emerse solo con la perizia giudiziaria.
Allo stesso modo non è provato che essa conoscesse le carenze dell'impianto di ventilazione, che essa poteva lecitamente ritenere appaltato a terzi, posto che anche in questo caso è stata necessario l'intervento di un esperto (__________, doc. 1) per stabilire quest'altra concausa dei problemi riscontrati.
Inoltre, contrariamente all'opinione dell'appellante, merita conferma il giudizio del Pretore secondo cui parte convenuta sarebbe stata assistita da uno specialista: anche se il rilievo non concerne (come ritenuto dal Pretore) l'applicazione dell'art. 369 CO, è indubitabile (cfr. deposizione __________) che vi è stato l'intervento di un progettista e di una direzione dei lavori qualificata nella persona dell'arch. __________, proprietario dell'immobile, ragione per cui -indipendentemente dai di lui rapporti contrattuali con la convenuta- l'attrice poteva legittimamente confidare nelle competenze di questo specialista per tutto quanto esulava dall'opera di sua competenza, e perciò anche per l'attitudine dell'immobile a ricevere l'opera deliberata all'appaltatrice.
Diverso invece -ma non nell'esito- è infine il discorso riguardante le lacune delle condotte di scarico. In questo caso va in effetti ammesso che l'attrice in corso d'esecuzione dell'opera si sia avveduta del fatto che l'impianto esistente sarebbe stato "poco appropriato" (doc. 3, punto 3), il che avrebbe comportato per lei il dovere di segnalare alla committente quello che in pratica era un difetto del terreno destinato alla costruzione ai sensi dell'art. 365 cpv. 3 CO. L'omissione comporta di principio l'obbligo per l'appaltatrice di rispondere dei danni che ne possono derivare (art. 365 cpv. 3 CO, ultima frase), ma nella presente causa tali danni non sono stati debitamente quantificati e dimostrati. La perizia stima infatti in fr. 14'500.-- i costi necessari al risanamento delle condutture, ma è chiaro che si tratta di un onere, escluso dalla mercede dell'attrice, che la convenuta avrebbe dovuto sopportare anche in caso di tempestiva notifica del problema alle condutture. Certo, ci si può chiedere in quale misura si sarebbe effettuato un risparmio sui costi di scavo partendo da quello effettuato dall'attrice, e di conseguenza quale sia il costo del rifacimento dei rivestimenti in piastrelle nella zona -di superficie non precisata- in cui l'attrice ha scavato per allacciarsi alle condotte esistenti, ma siffatto danno non risulta dovutamente quantificato dalla convenuta, che neppure l'ha correttamente addotto, essendosi limitata ad un globale rinvio alle risultanze peritali. Parimenti, non sono state invocate altre possibili voci di danno, quali ad esempio la perdita di guadagno per perdita di clientela a causa degli odori sgradevoli della struttura, ragione per cui, in assenza di migliori riscontri e non potendosi applicare l'art. 42 cpv. 2 CO in favore della convenuta, negligente nelle proprie allegazioni sul tema, va in definitiva confermato il giudizio pretorile anche su questo tema.
Ne deve conseguire, ai sensi dei considerandi, la reiezione del gravame.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili, seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 19 aprile 2000 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 950.-b) spese fr. 50.--
T otale fr. 1'000.-già anticipati dall'appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere all’attrice fr. 1’500.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario