Incarto n. 12.2000.00073
Lugano 3 maggio 2000/rf
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa -inc. no. DI.1999.00150 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud- promossa con istanza 8 luglio 1999 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
__________ rappr. dall'avv. __________
con cui l'istante ha chiesto l'annullamento della disdetta del contratto di affitto agricolo relativo alla part. N. __________ RFD di __________ e in subordine la protrazione del contratto per 6 anni;
domande avversate dalla controparte, che ha postulato la reiezione dell'istanza, e che il Pretore, con sentenza 30 marzo 2000, ha integralmente respinto;
appellante l'istante con atto di appello 17 aprile 2000 con cui, previa la concessione dell'effetto sospensivo, chiede la riforma del giudizio pretorile nel senso di accogliere l'istanza e con ciò di ammettere la protrazione del contratto per 6 anni, il tutto con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto
che con lettera 21 aprile 1999 (doc. A) __________ ha significato a __________ la disdetta del contratto di "affitto" relativo al mappale N. __________RFD di __________, adibito a orto e vigneto, con effetto al 1° maggio 2000;
che con l'istanza in rassegna il disdettato, ritenendo applicabile alla fattispecie le norme della legge federale sull'affitto agricolo (LAAgr), ha chiesto l'annullamento della disdetta, non significata per il termine di uso locale di __________, e in subordine la protrazione del contratto per 6 anni;
che la controparte si è opposta alle richieste dell'istante, contestando l'applicabilità di quelle disposizioni;
che con la sentenza qui impugnata il Pretore ha respinto l'istanza, escludendo in casu l'applicabilità della LAAgr: da una parte, stante la gratuita concessione del fondo, non ci si trovava in presenza di un contratto di affitto, e dall'altra la particella in questione non rientrava nei parametri di superficie imposti dall'art. 2 LAAgr per l'applicazione di quella legge; il contratto tra le parti andava pertanto considerato un comodato, per cui la disdetta intimata a suo tempo dal comodante, ossequiosa dei termini di legge, era senz'altro efficace, mentre non era possibile ammettere un'eventuale protrazione, quel genere di contratto non riconoscendo al comodatario un tale diritto;
che con l'appello, corredato di una domanda di concessione dell'effetto sospensivo che viene evasa con il presente pronunciato, l'istante assevera che il contratto instauratosi tra le parti non sarebbe un comodato, ma un contratto di affitto; a suo dire, infine, i termini di disdetta non rispetterebbero quelli legali consuetudinari;
considerando
in diritto
che giusta l'art. 275 CO l'affitto è il contratto per cui il locatore si obbliga a concedere all'affittuario una cosa o un diritto produttivi di utilità perché ne usi e raccolga i frutti ed i proventi e l'affittuario si obbliga a pagargli in corrispettivo un fitto, mentre, analogamente, ai sensi dell'art. 4 LAAgr l'affitto agricolo è un contratto con cui il locatore si obbliga a concedere all'affittuario un'azienda o un fondo, per uso agricolo e perché ne raccolga i frutti ed i proventi, e l'affittuario si obbliga a pagargli in corrispettivo un fitto (cpv. 1), che può consistere in denaro, in una quota dei frutti (mezzadria) o in un'altra prestazione in natura (cpv. 2, prima frase);
che in questa sede l'appellante sembra ormai aver abbandonato la tesi, da lui sostenuta avanti al Pretore, circa l'applicabilità alla fattispecie delle disposizioni della LAAgr, tanto è vero che egli da un lato ha sistematicamente omesso di menzionare nel gravame il termine "affitto agricolo" e ogni richiamo alla "LAAgr", preferendo la formulazione neutra "affitto", e dall'altro ha omesso di contestare l'argomentazione pretorile secondo cui il fondo non raggiungeva la superficie minima dell'art. 2 LAAgr;
che tuttavia egli non si avvede che, se anche per ipotesi fossero applicabili le norme del CO relative al contratto di affitto, l'istanza non potrebbe in ogni caso essere accolta, già per il semplice motivo che la protezione dalle disdette è data per legge solo in caso di affitto di locali commerciali o di abitazione (art. 300 CO; FF 1985 I 1287; Honsell/Vogt/Wiegand, OR I, 2. ed., N. 2 ad art. 300), ciò che ovviamente non è il caso nella fattispecie, difettando già il requisito di "locale";
che, a prescindere da quanto precede, è senz'altro a torto che l'appellante ritiene che nel caso di specie il fitto, non essendovi stato pacificamente alcun versamento in denaro, sarebbe stato da lui corrisposto mediante prestazioni in natura;
che innanzitutto dagli atti, contrariamente a quanto ritenuto in appello, non risulta che all'istante incombesse l'obbligo contrattuale di tener pulito il fondo, facoltà che per legge rientrerebbe comunque nel novero dei compiti elementari a carico dell'affittuario (obbligo di provvedere alla ordinaria manutenzione, cfr. art. 22 cpv. 3 LAAgr e art. 284 CO);
che il taglio dell'erba -per altro non sempre eseguito dall'istante con la necessaria regolarità e sull'intera estensione del fondo (cfr. interrogatorio formale __________, ad 3)- nonché la potatura rispettivamente la cura della vigna da parte sua (teste __________) rientrano ovviamente tra gli interventi, di ordinaria manutenzione e dunque a suo carico, che servono a mantenere intatta la produttività del fondo (Studer/Hofer, Das landwirtschaftliche Pachtrecht, Brugg 1987, p. 64);
che l'avvenuta posa di una serra da parte sua, nel marzo 1998 (interrogatorio formale __________, ad 4), per altro pacificamente finanziata dalla stessa proprietaria mentre l'istante si è unicamente limitato a fornire la relativa manodopera, è in definitiva ininfluente per la questione dell'onerosità del contratto;
che in effetti l'istante non ha mai asserito, né tanto meno provato, che la posa di tale manufatto fosse già prevista ed autorizzata dalla proprietaria al momento della conclusione del contratto, nel dicembre 1994 (interrogatorio formale __________, ad 1);
che in tali circostanze ben si può ritenere che fino al marzo 1998 l'istante non abbia fornito alcun corrispettivo alla controparte, le prestazioni dal lui svolte rientrando -come detto- nei suoi doveri di manutenzione (art. 22 cpv. 3 LAAgr e 284 CO) rispettivamente essendo necessarie per mantenere la redditività del fondo;
che dunque la posa della serra in un'epoca successiva non può di per sé modificare il carattere non oneroso del contratto, pacifico da oltre 3 anni;
che in definitiva il contratto è e rimane gratuito e l'istante, per il lavoro da lui svolto con riferimento alla serra, potrebbe tutt'al più pretendere una retribuzione ai sensi dell'art. 23 cpv. 2 LAAgr e art. 299 cpv. 2 CO;
che, stante il carattere gratuito del contratto, ci si trova correttamente di fronte a un comodato (art. 305 e segg. CO);
che l'altra censura d'appello secondo cui i termini di disdetta non rispetterebbero quelli legali consuetudinari è per contro irricevibile, l'appellante non avendo assolutamente indicato per quale motivo il dettagliato ed esauriente esposto pretorile -per altro ineccepibile in fatto e in diritto ed al quale dunque si può tranquillamente rinviare- fosse eventualmente errato (art. 309 cpv. 2 e cpv. 5 CPC);
che di conseguenza l'appello, nella misura in cui è ricevibile, deve essere respinto già all'esame preliminare dell'art. 313bis CPC;
che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che non si assegnano ripetibili alla controparte che non è stata invitata a presentare osservazioni;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 17 aprile 2000 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 180.b) spese fr. 20.-
Totale fr. 200.sono poste a carico dell'appellante.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario