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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 03.05.2000 12.2000.56

3 maggio 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,152 parole·~6 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 12.2000.00056

Lugano 3 maggio 2000/rf  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.98.177 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 9 marzo 1998 da

__________  

  contro  

__________ __________ (avv. __________)  

pagamento di fr. 10'195.50 oltre interessi a titolo di mercede dell’appaltatore e l’iscrizione per tale importo di un’ipoteca legale definitiva sul fondo n. __________ di __________;

Domande avversate dai convenuti e respinte dal Pretore con sentenza 24 febbraio 2000;

Appellante l'attrice, che con atto di appello del 20 marzo 2000 postula la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione;

Mentre i convenuti con osservazioni del 25 aprile 2000 chiedono la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili;

Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

posti a giudizio i seguenti punti di questione

1.    - se deve essere accolto l’appello

2.    - tassa di giustizia e ripetibili

Ritenuto

in fatto:                    A.   L’attrice in petizione afferma che i convenuti, dopo avere acquistato il fondo n. __________ di __________, le avrebbero deliberato l'esecuzione di determinati lavori all'interno dell'immobile sulla base del preventivo del 18 settembre 1997 (doc. B), per i quali sarebbe stata pattuita una mercede di fr. 15'000.--.

                                         Gli attori avrebbero tuttavia richiesto l'esecuzione di altri interventi nel seminterrato, originariamente non previsti, per i quali l'attrice il 19 dicembre 1997 avrebbe emesso una fattura di fr. 10'195.50, rimasta incontestata.

                                         Non essendo avvenuto il pagamento, l'attrice procede nella presente causa per l'importo della fattura e la conferma in via definitiva del pegno immobiliare.

                                  B.   I convenuti si sono opposti alla petizione contestando sia il conferimento contrattuale che l'esecuzione medesima di lavori esulanti da quelli di cui al preventivo del 18 settembre 1997. Il 20 novembre 1997 le parti avrebbero pattuito la liquidazione di ogni reciproca pretesa, e dopo tale data nessun lavoro sarebbe stato eseguito dall'attrice, nella quale i convenuti non nutrivano oltretutto più alcuna fiducia.

                                  C.   Il Pretore nel giudizio impugnato ha ritenuto che l'attrice non abbia fornito la prova certa del conferimento e dell'esecuzione di altre opere oltre a quelle fatturate il 14 ottobre 1997, fattura già comprensiva di alcune opere supplementari per riguardo a quelle originariamente appaltate.

                                         Dal che la reiezione della petizione.

                                  D.   Delle argomentazioni dell'appellante -che chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso dell'ammissione della petizione- come pure di quelle dei resistenti -che postulano la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili- si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.

Considerato

in diritto:                  1.   Come rettamente rammentato dal Pretore, in ossequio al principio generale di cui all'art. 8 CC l'appaltatore che procede per l'incasso della propria mercede è tenuto a dimostrare sia il conferimento in proprio favore dell'incarico all'esecuzione dell'opera di cui reclama il pagamento, che l'esistenza e l'ammontare della propria pretesa sulla scorta dei criteri di cui agli art. 373 e 374 CO.

                                         Il medesimo principio vale ovviamente anche quando l'appaltatore, come nella specie, adduce l'esecuzione di opere supplementari nel contesto del compimento di una diversa opera contrattuale (per tante: II CCA 1° settembre 1997 in re R./B.; Gauch, Der Werkvertrag, 4. edizione, n. 785 e 786).

                                   2.   Ciò premesso sull'onere della prova, l'appello si riduce ad un'infondata critica all'apprezzamento delle prove effettuato dal Pretore, che merita invece ampia conferma.

                               2.1.   L'appaltatrice si è in effetti limitata a versare in atti la propria fattura per le  prestazioni supplementari che essa afferma di avere eseguito nel seminterrato (doc. F), documento che di per sé non ha efficacia probatoria superiore a quella di una qualsiasi affermazione di parte, a produrre le due irrituali dichiarazioni scritte doc. H e I (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 90, m. 25, 26, 27), e a fare assumere le testimonianze di __________ e Paolo Jeronimo.

                               2.2.   La narrazione del teste __________ è del tutto estranea all'oggetto della causa, e difatti l'appellante nel proprio gravame nemmeno la invoca.

                                         Solo in parte significativa, ma per nulla decisiva, è invece la deposizione del teste __________. Il teste rammenta di avere lavorato un paio di giorni nel seminterrato, ma non sa situare nel tempo l'effettuazione delle proprie prestazioni, così che rimane il dubbio -sollevato dal teste medesimo- che le stesse siano state effettuate prima della vendita del fondo ai convenuti, con il che esse sarebbero necessariamente escluse dal contesto del preteso contratto. Il teste, inoltre, conferma unicamente l'effettuazione della prestazione consistente nella posa di lastre di carton gesso sul pavimento dello studio ricavato nel seminterrato, e per il resto fornisce all'attrice più smentite che conferme, rammentando egli unicamente l'esecuzione dei lavori di cui alla posizione n. 3 della fattura (elevazione pareti in lastre di gesso).

                                         Decisiva per la valutazione è però la predetta mancanza di un preciso riferimento temporale, così da non potersi ammettere con certezza, stante la corrispondente contestazione da parte dei convenuti, che la prestazione sia avvenuta nell'ambito di un valido conferimento contrattuale, il che osta alla sua remunerazione ancorché parziale.

                               2.3.   Per il resto l'attrice invoca la documentazione da lei prodotta unitamente all'appello, non avvedendosi che siffatto modo di procedere non è ammissibile, ostandovi il divieto di cui all'art. 321 CPC.

                                         Parimenti improponibile è la richiesta dell'escussione di altri tre testimoni (appello, punto 7, pag. 4), non essendo compito di questa Camera quello di porre rimedio alle negligenze della parte nella dimostrazione delle proprie tesi fattuali con l'assunzione di nuove prove (art. 322 CPC; Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 322, m. 13), e irricevibile (art. 321 CPC) è anche la nuova argomentazione, peraltro non conclusiva e costituente solo labile indizio, della rispondenza tra la metratura delle piastrelle da lei acquistate presso terzi e la superficie dei locali in cui essa afferma di averle posate (punto 8, pag. 4).

                                         Infondata è infine la doglianza circa la mancata audizione del teste __________: è ben vero che egli non è stato sentito, come gli altri testi dell'attrice, in occasione del sopralluogo, ma dal verbale di udienza risulta che egli avrebbe dovuto essere nuovamente citato, e se ciò non è avvenuto è a causa della lettera 6 luglio 1999 dell'attrice, con cui essa ha esplicitamente rinunciato alla testimonianza, di modo che essa è assai malvenuta nel richiederla nuovamente in questa sede. 

                                         Ne deve conseguire, ai sensi dei considerandi, la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto.

                                         Tassa di giustizia spese e ripetibili seguono la soccombenza dell'appellante (art. 148 CPC).

Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia:      I.                                L’appello 20 marzo 2000 di __________ è respinto.

                                         II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

                                              a) tassa di giustizia              fr.      480.-b) spese                                fr.        20.--

                                              T o tale                                fr.      500.-già anticipati dall'appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere ai convenuti complessivi fr. 700.-- per ripetibili di appello.

                                         III. Intimazione:  - __________

                                         Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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