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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 12.05.2000 12.2000.42

12 maggio 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,530 parole·~8 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 12.2000.00042

Lugano 12 maggio 2000/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.98.109 della Pretura di Locarno-Campagna, promossa con petizione 15 giugno 1998 da

                                         __________

                                         rappr. dall'avv. __________

                                         contro

                                         __________

                                         rappr. dall'avv. __________

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 17'782.30 oltre interessi a titolo di mercede dell’appaltatrice;

Domanda avversata dalla convenuta, che in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell'attrice al pagamento di fr. 25'368.-- oltre interessi a titolo di risarcimento del danno;

Il Pretore con sentenza 14 febbraio 2000 ha accolto la petizione e respinto la riconvenzionale;

Appellante la convenuta, che con atto di appello del 7 marzo 2000 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e di ammettere la riconvenzionale;

Mentre l’attrice con osservazioni del 2 maggio 2000 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;

Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

posti a giudizio i seguenti punti di questione

1.    - se deve essere accolto l’appello

2.    - tassa di giustizia e ripetibili

Ritenuto

in fatto:

                                  A.   L’attrice afferma che la convenuta nel 1997 le avrebbe appaltato la fornitura e la posa di infrastrutture quali i banconi, scaffali, mobili ed altro per il di lei __________. Della mercede pattuita di complessivi fr. 113'082.30 rimarrebbe impagato un saldo di fr. 17'782.30 oltre interessi, somma oggetto della petizione.

                                  B.   La convenuta si è opposta alla petizione sostenendo di avere subito dei danni a seguito del ritardo di 51 giorni dell'attrice nella consegna e nel montaggio dell'opera. Posto un danno totale di fr. 43'151.50, ne risulterebbe, dopo compensazione con il credito di fr. 17'782.30 dell'attrice, un maggior pregiudizio di fr. 25'368.-- oltre interessi, oggetto della domanda riconvenzionale.

                                  C.   Le parti hanno in seguito sostanzialmente mantenuto le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.

                                  D.   Il Pretore, riassunti i fatti rilevanti e posta l'esistenza tra le parti di un contratto di compravendita con obbligo di montaggio, ha accertato l'esistenza della pattuizione di un termine di consegna al 31 luglio 1997, ma non ha ritenuto fornita la prova del fatto che la mancata apertura dell'__________ fino al 1° ottobre 1997 sarebbe stata ascrivibile all'attrice. Dal che l'accoglimento della petizione per l'incontestato saldo della mercede, e la reiezione della riconvenzionale.

                                  E.   Con l’appello la convenuta ribadisce l'esistenza del ritardo nella consegna da parte dell'attrice, erroneamente misconosciuto dal Pretore che avrebbe inspiegabilmente omesso di considerare la rilevante deposizione del teste __________. Essa potrebbe perciò compensare il danno subito con il credito dell'attrice, e rivalersi su di lei per il maggior pregiudizio.

                                  F.   Delle osservazioni dell’attrice al gravame, del quale chiede la reiezione con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.

Considerato

in diritto:

                                   1.   Non vi è contestazione sul fatto che il termine di consegna della prestazione dell'attrice è stato fissato al 31 luglio 1997 (appello, punto 1, pag. 7).

                                         La convenuta, che si prevale della pretesa mora, deve perciò dimostrare che l'attrice non ha effettuato la propria prestazione entro questo termine, che essa ha subito un danno, e che il danno è conseguente alla mora dell'attrice (art. 103 cpv. 1 CO).

                                   2.   La pretesa mora sul termine di consegna del 31 luglio 1997 è contestata dall'attrice, che sostiene di avere effettuato la propria prestazione entro tale data.

                                         E' pacifico -ed in effetti la convenuta nemmeno tenta di sostenere il contrarioche non esistono prove documentali decisive attestanti l'asserito ritardo, come potrebbero essere dei bollettini di lavoro attestanti prestazioni significative svolte dopo il termine di consegna, oppure un protocollo di consegna dell'opera dal quale si evinca che essa è avvenuta in ritardo.

                                         Stante questa lacuna, la prova della mora andava fornita in altro modo, segnatamente per mezzo di deposizioni testimoniali.

                                         Il Pretore ha dato ragione della propria valutazione delle testimonianze offerte al considerando 4 del proprio giudizio (pag. 8 e segg.), ed è giunto al risultato di non potersi ritenere convinto della sussistenza della situazione di mora, pur esistendo dei dubbi in tal senso.

                                         L'appellante non effettua una critica diretta delle valutazioni del Pretore, ossia non afferma che gli elementi da lui ritenuti dovevano condurlo ad un risultato differente, ma censura invece (pag. 8 e 9) il fatto che egli nella propria valutazione avrebbe del tutto trascurato la deposizione del teste __________, della quale trascrive ampi stralci, e che aggiungerebbe importanti elementi di fatto alle deposizioni __________ e __________ e confermerebbe esplicitamente che vi fu ritardo nella fornitura dell'opera.

                                         Si tratta di una valutazione che non può essere condivisa.

                                         Ritenuto infatti che il termine di consegna per la ditta attrice era quello del 31 luglio 1997, nessuna delle affermazioni del teste permette di determinare e quantificare un ritardo ascrivibile alla ditta attrice.

                                         Il teste, incaricato di disporre per la vendita la merce fornita dalla ditta di cui era dipendente (cfr. risposta a controdomanda 2), riferisce (logicamente) che la sua prestazione poteva essere effettuata solo dopo il montaggio di scaffali o altri espositori di merce da parte dell'attrice (risposta a domanda 4), cosa che deve essere avvenuta entro il termine contrattuale, visto che il teste afferma di avere lavorato a __________ tra il 9 e il 12 giugno, dal che si deduce unicamente che dopo tale data almeno parte della merce era pronta per essere venduta.

                                         Per il resto, non risulta che il teste si sia più recato in Ticino fino al giorno dell'inaugurazione (risposta a controdomanda 3), ragione per cui quando egli, peraltro genericamente, afferma che al 31 luglio altri lavori non erano terminati (risposta a domanda 12), ascrivendone la responsabilità all'attrice (risposta a domanda 9), vi è il fondato sospetto che egli si limiti a riferire quanto appreso da terzi, sospetto che diviene certezza alla lettura della controdomanda 3, formulata proprio in relazione alla domanda 9, in cui il teste ammette che le sue conoscenze sul tema gli derivano dal racconto del signor __________, il che, per invalsa giurisprudenza, priva la deposizione di ogni efficacia probante (II CCA 8 settembre 1998 in re H. AG/C., 14 luglio 1998 in re I./R.; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 236-237, m. 1).

                                         Di quanto deposto dal teste va in definitiva ritenuto solamente che egli tra il 9 e il 12 giugno 1997 ha potuto fornire la propria prestazione contrattuale per il motivo che l'attrice aveva almeno in parte già effettuato la sua, mentre tutto il resto appare il frutto di conoscenze indirette, ed è privo perciò di valore probatorio.

                                         In assenza di migliori censure -quelle della convenuta si esauriscono appunto nell'asserita mancata considerazione da parte del Pretore della non decisiva deposizione Favredeve essere confermata la decisione del Pretore di ritenere non provata la mora dell'attrice.

                                   3.   E' perciò solamente a titolo abbondanziale che si osserva che, anche nella per la convenuta migliore delle ipotesi, non vi sarebbero comunque elementi concreti per una quantificazione del ritardo ascrivibile all'attrice, in assenza dei quali non sarebbe possibile fare automatico riferimento all'invocata data del 1° ottobre 1997, giorno di apertura del negozio: la data di compimento dei lavori rimane indeterminata, così come del tutto aleatori -in mancanza di istruttoria in proposito- sono gli impedimenti che sarebbero stati imposti dalle autorità a seguito dei pretesi ritardi.

                                         In altri termini, nemmeno è dato di sapere se l'eventuale ritardo dell'attrice sarebbe stato l'unico motivo della ritardata apertura del negozio, oppure se lo stesso si sarebbe altrimenti verificato per altre cause. L'atteggiamento della convenuta nella corrispondenza preprocessuale fa in effetti propendere per quest'ultima ipotesi: è interessante rilevare che nella sua prima lettera di data 1° dicembre 1997 (doc. 2) la questione del preteso ritardo è solamente accennata (punto 5), senza particolare enfasi, mentre che lo scritto è in pratica dedicato alla giustificazione del mancato pagamento della fattura dell'attrice, per il quale si adduce la mancanza di liquidità, con la conclusiva considerazione per cui "se fa un'analisi di questa spiacevole situazione potrà capire che quanto è successo non è stato completamente colpa nostra". Posizione diametralmente opposta da quella assunta solo 2 mesi dopo l'intervento del proprio patrocinatore (doc. 5), laddove rimane tuttavia il giustificato sentore che la pretesa sia stata addotta e quantificata ad arte, in modo da indurre l'attrice a rinunciare all'incasso del proprio credito.

                                         Infine, anche prescindendo da queste soggettive considerazioni, nemmeno il computo del preteso danno appare condivisibile, essendoci a prima vista dei determinanti elementi di computo, segnatamente il "fermo per attrezzature e apparecchi" e la perdita di guadagno, rimasti allo stadio di affermazione di parte (cfr. p. es. l'inammissibile autocertificazione dei margini di guadagno di cui al doc. 20b).

Ne discende, ai sensi dei considerandi, la reiezione del gravame.

Tassa di giustizia, spese e ripetibili, seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG

DICHIARA E PRONUNCIA

                                    I.   L’appello 7 marzo 2000 di __________ è respinto.

                                   II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia                                 fr.      850.-b)  spese                                                   fr.        50.--

                                         Total e                                                    fr.      900.-già anticipati dall'appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere all’attrice fr. 1’500.-- per ripetibili di appello.

                                  III.   Intimazione:    -  __________

                                         Comunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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