Incarto n. 12.2000.00039 rinvio TF
Lugano 31 marzo 2000/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare sulle pretese di risarcimento di cui alla sentenza penale 30 luglio 1996 (inc. DT.96.66 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4) formulate da
__________ rappr. dalla __________
contro
__________ rappr. da: avv. __________
vertenza già decisa da questa Camera con sentenza 17 agosto 1999, annullata con pronuncia 6 dicembre 1999 dalla I Corte civile del Tribunale federale in accoglimento del ricorso per riforma presentato da __________;
riesaminati gli atti e i documenti dell'incarto,
considerato
in fatto e in diritto:
1. L'importo di fr. 41'234.20, oggetto della vertenza, corrisponde alla somma delle imposte alla fonte dedotte nel 1992 dai salari dei dipendenti della _________ e __________ e non riversate all'ente pubblico, di cui il giudice penale -con sentenza 30 luglio 1996- ha disposto la restituzione a quest'ultimo, costituitosi parte civile, da parte di __________. L'omissione di cui il convenuto è stato considerato penalmente responsabile è stata quella di non aver predisposto il riversamento delle imposte allo __________ nella sua qualità di presidente del consiglio d'amministrazione della nominata società (decreto d'accusa 2 aprile 1996, punto 1), ovvero di aver consentito che l'azienda impiegasse le trattenute salariali a fini diversi da quelli prescritti dalla legge (CCRP 28 gennaio 1999, consid. 3).
L'appello 17 febbraio 1999 contro la decisione del pretore è incentrato sulla condanna al risarcimento della somma contesa malgrado l'assenza del presupposto del danno: il concordato personale ottenuto da __________ avrebbe infatti comportato l'estinzione di tutti i suoi debiti, compreso quello in esame.
2. L'autorità federale ha deciso il rinvio a questa Camera essenzialmente in applicazione dei combinati art. 51 cpv. 1 lett. c e 52 OG, affinché vengano indicate le norme di diritto federale applicate, in particolare a conferma del preteso carattere civile del credito litigioso. La Corte federale ha ciò non di meno evocato il tema della legittimazione passiva del convenuto ad essere convenuto per un debito della società, debitrice diretta della citata imposta.
L'art. 121 cpv. 3 LT (alla fattispecie concreta è applicabile l'identico art. 237 LT 28 settembre 1976) indica al proposito che il debitore della prestazione imponibile è l'unico responsabile del riversamento all'autorità fiscale degli importi trattenuti come imposta alla fonte; laddove sono considerati debitori della prestazione imponibile il datore di lavoro, come pure gli istituti assicurativi o di previdenza che hanno la loro sede o il loro stabilimento d'impresa nel Cantone (Direttiva N. 1/1999 della Divisione delle contribuzioni, V., p. 13). L'appropriazione indebita di imposte alla fonte (denominata nella vecchia LT distrazione d'imposta: art. 239) è prevista oggi come delitto fiscale all'art. 270 LT. La legge tributaria (né quella del 1976, né quella attualmente in vigore) non prevede per contro nessuna norma in base alla quale il debitore della prestazione -specie chi è stato riconosciuto colpevole penalmente in virtù dell'art. 172 CP- possa essere ritenuto responsabile per il risarcimento dei danni, in particolare causati dal mancato tempestivo riversamento allo ________ degli importi trattenuti. E' vero che l'art. 260 LT -coniato sulla falsariga degli art. 177 LIFD e 56 cpv. 3 LAIDparrebbe creare la responsabilità anche degli organi di una persona giuridica (contribuente) "per il pagamento dell'imposta sottratta" (Verbali del Gran Consiglio, Sessione ordinaria primaverile 1994, vol. 2, p. 789; Zweifel / Athanas, Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, I/1 -StHG- art. 56, N. 32 e 33), ma ciò riguarderebbe esclusivamente la sottrazione d'imposta (art. 257 segg. LT), ossia una fattispecie di natura contravvenzionale (Zweifel / Athanas, op. cit., art. 56, N. 1) e non l'appropriazione indebita di imposte alla fonte che rappresenta un delitto fiscale (art. 269 segg. LT). D'altra parte, tale responsabilità non era contemplata nella vecchia legge fiscale, mentre per il resto -quo alla sottrazione d'imposta- la normativa era del tutto simile (cfr. art. 203 segg. v.LT). In particolare, la legge tributaria ticinese, in merito alle imposte alla fonte, non contempla (né contemplava) norme simili all'art. 52 LAVS che costituisce la base per la responsabilità diretta di organi e ausiliari del datore di lavoro per il mancato versamento dei contributi AVS (Maurer A., Bundessozialversicherungsrecht, Basilea 1993, p. 83 - 84).
3. Ancorché le pretese per imposte dell'ente pubblico non riguardino il diritto civile, non può essere esclusa la competenza di questa Camera a dipendenza della carente competenza formale del giudice fiscale (Cocchi / Trezzini, CPC-TI, 2000, art. 1, m. 27). Ma la questione non si pone, non essendovi norma del diritto pubblico sulla quale possa fondarsi il diritto dello __________ a esigere personalmente dall'organo di una persona giuridica, già responsabile come debitrice della prestazione imponibile, il pagamento degli importi non riversati all'autorità fiscale.
Si volesse invece far capo al diritto civile, varrebbero le osservazioni formulate nella sentenza federale a proposito dell'art. 754 CO, peraltro non invocato in questa sede.
4. Se ne deve concludere che, a prescindere da ogni decisione sulla competenza della giurisdizione civile, non è comunque data la legittimazione passiva di __________ ad essere convenuto per il risarcimento delle imposte trattenute ma non debitamente riversate all'autorità fiscale da parte della _________ e __________; questione rilevabile d'ufficio poiché rappresenta un presupposto della proponibilità sostanziale dell'azione (Rep. 1995 n. 57).
L'appello deve pertanto essere accolto con la riforma del dispositivo impugnato della sentenza penale a carico di __________.
Le spese e la tassa di giustizia, nonché l'attribuzione di ripetibili seguono la soccombenza dello __________.
Per questi motivi,
richiamati per le spese gli art. 148 CPC, la LTG e la TOA,
pronuncia:
1. L'appello 17 febbraio 1999 di __________ è accolto.
Di conseguenza è annullato il dispositivo della sentenza penale 30 luglio 1996 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 4 (inc. n. DT.96.66) che obbliga __________ a versare alla parte civile Ufficio delle imposte alla fonte l'importo di fr. 41'234.20 a titolo di risarcimento.
2. Le spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 500.-, già anticipati dall'appellante, sono posti a carico dello __________. Questi rifonderà a __________ l'importo di fr. 1'500.- a titolo di ripetibili dell'appello.
3. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario