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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 25.02.2000 12.2000.30

25 febbraio 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,953 parole·~10 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 12.2000.00030 Rinvio TF

Lugano 25 febbraio 2000/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.80 della Pretura del distretto di Bellinzona, promossa con petizione 13 novembre 1995 da

                                         __________

                                         __________

                                         rappr. dall'avv. __________

                                         contro

                                         __________

                                         rappr. dall'avv. __________

con cui gli attori hanno chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 506’155.50 oltre accessori a titolo di risarcimento del danno contrattuale, domanda ridotta in corso di causa a fr. 206’562.10 oltre interessi;

Domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione, e che in via riconvenzionale ha chiesto la condanna degli attori al pagamento di fr. 257’034.20 oltre interessi, domanda ridotta a fr. 168’548.15 oltre interessi in corso di causa;

Il Pretore con sentenza 20 aprile 1999 ha accolto la petizione per fr. 15’973.15 oltre interessi e respinto la riconvenzionale;

In cui la scrivente Camera, accogliendo parzialmente l'appello 11 maggio 1999 del convenuto, ha ridotto il credito degli attori a fr. 14'399.25 oltre interessi;

Giudizio annullato dalla I Corte Civile del Tribunale federale in accoglimento del ricorso

di diritto pubblico del resistente;

Ritenuto

in fatto:

                                   A.   Le parti, gli attori quali committenti e il convenuto quale appaltatore, sono state legate da un contratto d’appalto sottoscritto nel 1994, in virtù del quale il convenuto quale imprenditore generale si impegnava ad edificare una casa d’abitazione unifamiliare sul fondo n. __________ di __________ contro una mercede di fr. 540’000.--, comprensiva del prezzo del fondo in questione (doc. A).

                                   B.   Secondo quanto affermato in petizione, il convenuto avrebbe preteso il pagamento di consistenti acconti ma avrebbe ritardato il compimento dei lavori, che non sarebbero stati portati a termine entro i termini stabiliti, così da costringere i committenti a recedere dal contratto ai sensi dell’art. 366 CO.

                                          Stante l’inadempienza del convenuto, ne conseguirebbe il diritto per i procedenti di ottenere la restituzione dei fr. 340’000.-- già versati e il risarcimento di numerose posizioni di danno verificatesi a seguito dell’atteggiamento anticontrattuale dell’imprenditore, il tutto per fr. 506’155.50 oltre interessi.

                                   C.   Il convenuto ha ammesso un certo rallentamento dei lavori, dovuto a suoi problemi di liquidità, ma ha attribuito i ritardi anche all’atteggiamento dei committenti, indecisi nelle scelte dei materiali e dei dettagli costruttivi.

                                          Il termine di consegna del 14 giugno 1995 non sarebbe stato rispettato, ma la costruzione al momento del recesso contrattuale era pressoché terminata e gli attori sarebbero receduti dal contratto senza prima assegnare al convenuto un termine ultimo per la completazione dell’opera, sicché la loro decisione sarebbe in definitiva ingiustificata, e tornerebbe applicabile l’art. 377 CO.

                                          Nulla sarebbe perciò dovuto per le contestate poste del preteso danno, mentre sarebbe il convenuto ad essere creditore degli attori della mercede contrattuale residua dopo deduzione delle opere non eseguite, ossia di fr. 257’034.20 oltre interessi, importo oggetto della domanda riconvenzionale.

                                   D.   Gli attori si sono opposti alla riconvenzionale, ribadendo la responsabilità del convenuto per lo scioglimento anticipato dal contratto, visto in particolare che il termine di consegna previsto dal contratto sarebbe stato fisso e definitivo.

                                   E.   In corso di causa gli attori hanno ridotto la propria domanda a fr. 206’562.10 oltre interessi, mentre il convenuto ha limitato la propria a fr. 168’548.15 oltre interessi, ferme restando le rispettive tesi circa l’inadempienza della controparte.

                                   F.   Il Pretore nel giudizio qui impugnato, posta l’esistenza tra le parti di un contratto di appalto ai sensi degli art. 363 e segg. CO, ha rilevato l’inapplicabilità alla specie dell’art. 366 CO, a torto invocato dagli attori, che si attaglierebbe al recesso per mora dell’appaltatore pronunciato prima del termine di consegna, e non, come nella specie, dopo di esso.

                                          Sarebbero invece applicabili gli art. 102 e segg. CO, laddove tuttavia per l’atteggiamento del convenuto non vi sarebbe stata necessità di fissargli un termine ultimo per l’adempimento del contratto, così che il recesso pronunciato dagli attori sarebbe in definitiva giustificato dall’inadempienza dell’appaltatore. Di conseguenza, il conteggio delle rispettive posizioni di dare e avere dovrebbe tenere conto di una mercede globale di fr. 571’481.45, dalla quale andrebbe dedotto il valore delle opere non eseguite di fr. 217’588.05, così che al convenuto spetterebbero fr. 353’893.40.

                                          Stante il pagamento di acconti per complessivi fr. 369’619.15, il convenuto dovrebbe restituire il maggiore pagamento di fr. 15’725.75 e risarcire un danno di fr. 247.40 relativo ad inserzioni effettuate dagli attori per la ricerca di un appartamento, mentre tutte le altre loro pretese risarcitorie e la domanda riconvenzionale sono state respinte.

                                   G.   Con l’appello il convenuto ha chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione e di ammettere la riconvenzionale per fr. 155’600.75 oltre interessi.

                                          Pur dovendosi sostanzialmente concordare con l’esposizione giuridica del giudizio impugnato, il Pretore si sarebbe a torto dipartito dall’accordo raggiunto dalle parti il 30 marzo 1995 (doc. C/25) che prevedeva un credito in favore dell’appaltatore di fr. 373’436.20. Deducendo da questo importo i fr. 217’588.05 per le opere non eseguite e i fr. 247.40 per i danni contrattuali ritenuti dal primo giudice rimarrebbe un saldo in suo favore di fr. 155’600.75, che gli dovrebbe essere attribuito in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale.

                                          Inoltre, il Pretore avrebbe attribuito agli attori più di quanto da loro richiesto, computando in loro favore pagamenti per fr. 70’000.-- per il terreno e fr. 369’619.15 sulla mercede d'appaltatore, quando essi avrebbero invece sostenuto il pagamento di soli complessivi fr. 340’000.--, senza oltretutto dimostrare l’avvenuto effettivo pagamento di una quota di fr. 100’000.--.

                                   H.   Nel proprio giudizio dell'8 luglio 1999 questa Camera ha sostanzialmente confermato il giudizio pretorile, respingendo la tesi secondo cui all'appaltatore spetterebbe un credito in virtù della convenzione 30 marzo 1995, in realtà inefficace, come pure quella della violazione dell'art. 86 CPC e quella del mancato versamento del secondo acconto di fr. 100'000.--, e accogliendo unicamente la censura relativa all'acconto del 18/21 marzo 1994, che sarebbe stato di fr. 170'000.-- e non dei fr. 171'573.90 computati dal Pretore.

                                     I.   Il Tribunale federale -impregiudicata evidentemente la questione della corretta applicazione del diritto federale, non esaminata nel contesto del ricorso di diritto pubblico- ha stabilito che la corte cantonale non sarebbe incorsa in arbitrio considerando decaduta la convenzione 30 marzo 1995 per effetto del mancato compimento dell'opera entro il 14 giugno 1995, e neppure ritenendo proceduralmente ammesso l'effettivo pagamento da parte dei committenti del secondo acconto di fr. 100'000.--.

                                          Il conteggio dei pagamenti eseguiti sarebbe insostenibile per il diverso motivo del computo nella mercede anche dei fr. 70'000.-- pagati per il terreno, dal che l'annullamento della sentenza impugnata.

Considerato

in diritto:

                                    1.   L’annullamento della sentenza 8 luglio 1999 di questa Camera impone di riproporne i considerandi nella misura in cui essi non sono risultati inficiati da arbitrario nella valutazione dei fatti, ossia dall'errore consistente nel computo nella mercede d'appaltatore anche dei fr. 70'000.-pagati per il diverso motivo dell'acquisizione del sedime.

                                    2.   Le valutazioni che hanno condotto a ritenere l'inefficacia della convenzione 30 marzo 1995 non sono state ritenute arbitrarie.

                                          Di conseguenza può essere riconfermato che i conteggi dell'appellante sono viziati dal fatto che egli vi pone a base l’importo di fr. 373’436.20, che egli considera il proprio credito residuo per il motivo che esso risulta da detta convenzione (doc. C, punto 2.4, pag. 2).

                                          Tale accordo si fondava infatti sulle premesse della persistenza del contratto di appalto (punto 2, pag. 1) e della consegna dell’opera terminata al 14 giugno 1995 (punto 2.3, pag. 2), non realizzatesi, ed è pertanto definitivamente superato -divenendo così lettera morta- dal successivo recesso del contratto attribuibile ad inadempienza del convenuto, circostanza che egli neppure tenta di contestare, prova ne è il fatto che egli afferma di aderire “sostanzialmente” al diritto di cui al giudizio impugnato (punto 2, pag. 2), e che -a riprova della propria inadempienza- accetta di accollarsi la posizione di danno di fr. 247.40 addebitatagli dal Pretore.

                                          Tanto basta, in assenza di migliori argomentazioni, a determinare la reiezione dell’argomentazione principale dell’appellante.

                                    2.   Deve per contro essere rettificato, tenuto conto delle indicazioni del giudizio dell'Alta Corte, il computo delle rispettive posizioni di dare e avere.

                                 2.1   Va innanzitutto ribadita la mancanza di fondamento della tesi secondo cui non sarebbe stato versato il secondo acconto di fr. 100’000.--, non fosse altro che perché -fatto salvo l’ultimo pagamento dei fr. 28’045.25 previsti dalla convenzione doc. C- il convenuto nei propri allegati introduttivi (risposta, ad 5, pag. 4-6; duplica, ad 5, pag. 4) ha omesso di contestare la precisa affermazione degli attori dell’avvenuto pagamento di acconti per fr. 340’000.-- (petizione, punto 5, pag. 3; replica, punto 5, pag. 4).

                                 2.2   Fondata appare invece la censura relativa all’acconto versato il 18-21 marzo 1994 dai committenti, che è di fr. 170’000.-- (doc. BB in alto e doc. CC) e non di fr. 171’573.90, importo che figura sull’ordine di pagamento postale doc. BB ma in cui la differenza di fr. 1’573.90 è verosimilmente dovuta ad altri pagamenti, non eruibili dalla lista dei destinatari, che non è stata riprodotta per intero.

                                 2.3   Inoltre va evidentemente protetta la censura concernente il duplice computo dell’importo di fr. 70'000.-- relativo al prezzo del terreno, dedotto una prima volta dall'ipotetico credito globale dell'appaltatore (sceso perciò da fr. 540'000.-- a fr. 470'000.--, e poi risalito a fr. 571'481.45, secondo le risultanze peritali, a causa dei costi di opere supplementari), e dedotto una seconda volta per effetto del computo di tutti i fr. 340'000.-- di acconti pagati dai committenti (ivi compresi perciò anche i fr. 70'000.-- relativi al prezzo del terreno).

                                          Ne consegue che il credito dell'appaltatrice va aumentato di fr. 70'000.--.

                                          Ne segue, ai sensi dei considerandi, il parziale accoglimento del gravame nel senso che alla parte convenuta spettano fr. 71’573.90 oltre interessi in più di quanto computato il Pretore, il che comporta la riforma del giudizio impugnato nel senso della reiezione della petizione e del parziale accoglimento della riconvenzionale per fr. 55'600.75 oltre interessi al 5% dal 9 febbraio 1996, data della domanda riconvenzionale, non risultando in atti una pregressa messa in mora per il saldo della mercede.

                                          Tassa di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza delle parti, ritenuto tuttavia che agli attori, che non hanno presentato osservazioni al gravame, non si attribuiscono ripetibili di appello per la parte di credito in cui non sono soccombenti, mentre ne devono all'appellante per quella parte che li vede soccombere.

Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

                                     I.   L’appello 11 maggio 1999 della Massa fallimentare __________, è parzialmente accolto.

                                          Di conseguenza la sentenza 20 aprile 1999 della Pretura del distretto di Bellinzona è riformata nel modo seguente:

                                          1.     La petizione è respinta.

                                          2.     La tassa di giustizia di fr. 3'000.-- e le spese di fr. 2'150.--, da anticipare dagli attori, restano a loro carico, con l'obbligo di rifondere alla parte convenuta fr. 21'000.-- per ripetibili.

                                          3.     La domanda riconvenzionale è parzialmente accolta.

                                                  __________ e __________, sono condannati in solido a pagare a __________, ora massa fallimentare, fr. 55'600.75 oltre interessi al 5% dal 9 febbraio 1996.

                                          4.     La tassa di giustizia dell'azione riconvenzionale di fr. 1'800.-- e le spese di fr. 2'150.--, da anticipare dall'attore, riconvenzionale, restano a suo carico per 4/5 e per 1/5 sono a carico dei convenuti in solido, ai quali l'attore riconvenzionale rifonderà complessivi fr. 8'000.-- per parte di ripetibili.

                                    II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

                                          a)  tassa di giustizia     fr.     1’950.-b)  spese                        fr.          50.--

                                          T otale                        fr.     2’000.-già anticipati dall’appellante, restano a suo carico per 10/17 mentre che per 7/17 sono a carico degli attori in solido, i quali, sempre in solido, rifonderanno all'appellante complessivi fr. 3'000.-- per ripetibili di appello.

                                   III.   Intimazione:    - __________

                                          Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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