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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 03.01.2001 12.2000.235

3 gennaio 2001·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·368 parole·~2 min·4

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 12.2000.00235

Lugano 3 gennaio 2001/kc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per statuire nella causa SF.2000.00324 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 promossa con istanza di sfratto 9 novembre 2000 da

__________  

contro

__________  

che il Pretore, con decreto 11 dicembre 2000, ha accolto ordinando alla convenuta di mettere a libera disposizione dell'istante l'appartamento di 3 1/2 locali al 5° piano, interno __________ nello stabile denominato "__________" sito in via __________ a __________.

Ed ora sullo scritto 15 dicembre 2000 della convenuta a questo Tribunale, con il quale essa chiede un "effetto sospensivo di 60 giorni dalla data di decisione (tempi necessari per ragioni organizzative antecedenti la riconsegna dell'appartamento discusso)".

Letti ed esaminati gli atti di causa

Considerato

in fatto ed in diritto      che il Pretore ha decretato lo sfratto dall'appartamento occupato dalla convenuta in via __________ a __________ in forza della disdetta del contratto di locazione per il 31 ottobre 2000 intimatale per mora nel pagamento della pigione;

                                          che la convenuta non contesta il realizzarsi delle condizioni che hanno posto fine alla locazione ma chiede, in definitiva, una proroga del termine per lasciare l'appartamento;

                                          che il differimento dell'esecuzione dello sfratto non è previsto dalla nostra legislazione e Il termine per l'abbandono fissato dal giudice ha natura meramente ordinatoria e non può formare oggetto di impugnativa (Cocchi/Trezzini, CPC–TI, ad art. 508 m. 9);

                                          che l'appello si rivela così irricevibile e come tale la richiesta in esso contenuta va respinta;

                                          che, in ogni caso, la convenuta nemmeno rende comprensibili concretamente, se non evidenziando generiche ragioni organizzative, motivi elementari di umanità che potrebbero, eccezionalmente, indurre l'autorità di esecuzione dello sfratto a concederle un breve termine di moratoria (DB 3/1991, n. 29);

                                          che la particolarità della situazione fa sì che si debba prescindere dal prelievo di tasse e spese di giudizio;

Per i quali motivi

visti gli art. 506 e seg. CPC, 313bis CPC

pronuncia:              1.    L'appello 15 dicembre 2000 di __________ è irricevibile.

                                   2.    Non si prelevano tasse o spese.

                                   3.    Intimazione a:

                                          –    __________

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                       Il segretario

12.2000.235 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 03.01.2001 12.2000.235 — Swissrulings