Incarto n. 12.2000.00215
Lugano 20 novembre 2000/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa -inc. no. OA.1999.00143 della Pretura del distretto di Bellinzonapromossa con petizione 16 agosto 1999 da
__________ rappr. dall'avv. __________
Contro
__________ rappr. dallo studio legale __________
con cui l’attore ha chiesto che fosse accertata l'inesistenza di un debito di fr. 14'977.- oltre interessi e che limitatamente alla somma di fr. 8'723.- fosse rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona;
domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 26 ottobre 2000 ha parzialmente accolto, dichiarando inesistente il debito limitatamente a fr. 435.95 e rigettando l'opposizione al PE per fr. 23'287.05;
appellante l'attore con atto di appello 15 novembre 2000, con cui chiede l'accoglimento di un suo precedente appello 19 settembre 2000 in materia di edizione di documenti ed il rinvio degli atti al Pretore per un nuovo giudizio, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con la petizione in rassegna, avversata dalla __________, __________ ha chiesto che fosse accertata l'inesistenza di un debito di fr. 14'977.- e che limitatamente a fr. 8'723.- fosse rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona;
che il 12 settembre 2000 il Pretore ha respinto una domanda di edizione documenti presentata dall'attore;
che all'appello 19 settembre 2000 inoltrato da quest'ultimo, chiedente in sostanza l'accoglimento della domanda di edizione, il Pretore ha negato l'effetto sospensivo;
che il giudice di prime cure con la sentenza 26 ottobre 2000 qui impugnata ha parzialmente accolto la petizione, dichiarando inesistente il debito dell'attore limitatamente a fr. 435.95 e rigettando l'opposizione al PE per fr. 23'287.05;
che, con l’appello 15 novembre 2000, l'attore, oltre a postulare in via preliminare la concessione dell'effetto sospensivo e l'acquisizione agli atti del suo precedente appello 19 settembre 2000, nel merito chiede l'accoglimento di quest'ultimo ed il rinvio degli atti al Pretore per un nuovo giudizio;
che lo scopo dell’appello è quello di sottoporre ad una verifica il giudizio di primo grado affinché l’autorità di ricorso abbia, se del caso, a riformarlo con altro diverso giudizio che quello sostituisce (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 1 ad art. 307);
che, per queste necessità, l’art. 309 cpv. 2 litt. e) CPC impone che l’atto di appello contenga le domande precise intese alla modifica della sentenza impugnata alfine di ottenere un giudicato favorevole alla parte che appella, pena la nullità dell’appello se il medesimo non ossequia queste esigenze formali (art. 309 cpv. 5 CPC);
che, ciò premesso, la giurisprudenza ha già avuto modo di confermare l'irricevibilità della richiesta di ritornare gli atti al Pretore affinché abbia a procedere alla continuazione dell’istruttoria di causa con le prove rifiutate, che l’autorità di appello avrebbe ordinato (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 2 ad art. 307 e m. 13 ad art. 309; IICCA 29 settembre 1997 in re L./O., 18 maggio 1998 in re C./B.; ICCTF 3 marzo 1997 in re C./C.);
che la domanda di annullamento della sentenza -che implicitamente viene postulata dall'appellante, il quale ritiene in effetti prematuro un giudizio sul merito da parte della scrivente Camera- in funzione dell’assunzione della documentazione disattesa dal Pretore non può in ogni caso essere accolta;
che infatti l’appellante non evidenzia alcun motivo che potrebbe giustificare l’annullamento della sentenza del primo giudice (art. 146 e 309 cpv. 4 CPC; Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 1 ad art. 307);
che oltretutto egli misconosce che la richiesta di una prova non ammessa in prima sede non ha portata ricorsuale propria, ma -se la prova stessa, su istanza formulata come alla disposizione dell’art. 309 cpv. 2 litt. g CPC, è ammessa e quindi viene istruita dall’autorità d’appello (art. 322 CPC)- serve per la decisione d’appello sulla riforma o meno del primo giudizio di merito;
che in tali condizioni, non potendosi ammettere un minor rigore processuale per il fatto che la parte è rappresentata da un avvocato (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 1 ad art. 307; IICCA 21 luglio 1997 in re C./R. SA, 28 luglio 1997 in re T. S.n.c./G., 29 settembre 1997 in re L./O.; ICCTF 3 marzo 1997 in re C./C.), si deve senz'altro concludere per la nullità del gravame;
che tale sanzione può essere presa, per economia di giudizio, già in occasione dell’esame preliminare dell’art. 313bis CPC senza necessità di intimare alla controparte, per le osservazioni, l’atto di appello;
Per i quali motivi
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
1. L’appello 15 novembre 2000 di __________ è nullo.
2. La tassa di giustizia in fr. 130.- e le spese in fr. 20.- (totale fr.
150.-), da anticipare dall’appellante, rimangono a suo carico.
3. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario