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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 27.10.2000 12.2000.202

27 ottobre 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·350 parole·~2 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 12.2000.00202

Lugano 27 ottobre 2000/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per giudicare sulla dichiarazione 4 ottobre 2000 di astensione dell' avv. __________, Pretora della giurisdizione del distretto di Lugano dall'occuparsi della causa inc. EF.98.01369 pendente tra

__________ (patr. dall'avv. __________)

  Contro  

__________

__________ (patr. dall'avv. __________)

e sulla quale le parti non si sono espresse.

Considerato

                                         che, con decisione 28 settembre 2000, questa Camera ha accolto un'istanza di ricusazione della Pretora __________, presentata dalla Massa fallimentare __________ nell'ambito di una causa promossa contro __________ poiché determinati atteggiamenti della Pretora, verificatisi nell'ambito della conduzione di quella procedura, potevano oggettivamente mettere in dubbio la sua imparzialità;

                                         che la Pretora, richiamandosi a quella situazione, si è esclusa dall'occuparsi di quest'altro procedimento che coinvolge ancora __________ oltre ad una Massa fallimentare molto vicina all'altra e gli stessi patrocinatori nell'ambito di procedure concorsuali tra loro collegate;

                                         che anche quando tutte le parti al processo non si oppongono alla ricusa annunciata dal giudice la sua astensione deve essere confermata con giudizio dell'autorità preposta come all'art. 30 CPC (Rep. 1997, n. 51), nel caso concreto la Camera civile d'appello;

                                         che l'astensione della Pretora __________ è legittima proprio per evitare che nel seguito della causa, a dipendenza dei fatti che hanno condotto alla richiamata procedura di ricusazione, possa permanere, nel legale della Massa fallimentare, la sensazione soggettiva, ma anche oggettivamente comprensibile, di parzialità della giudice la quale, a sua volta, proprio per la percezione di tale stato, può sentirsi a disagio e non più serena e rassicurata nella conduzione e nel giudizio della causa;

Per i quali motivi

decreta

                                   1.   È confermata l'astensione della Pretora avv. __________ __________ dall'occuparsi della conduzione e del giudizio della causa inc. EF.98.01369 __________ c. Massa fallimentare dell'eredità giacente fu __________ della Pretura di Lugano, sez. 5.

                                   2.   Non si prelevano tasse o spese.

                                   3.   Intimazione a:      __________

                                         Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 5

Per la Seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

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