Incarto n. 12.2000.00002
Lugano 13 aprile 2000/rf
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa a procedura accelerata (inc. DI.1998.01195 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5) promossa con petizione 17 novembre 1998 da
__________ e __________ entrambi rappr. dall'avv. __________
contro
__________ rappr. dall'avv. __________
chiedente l'accertamento che il convenuto non è proprietario di sei opere d'arte, pignorate dall'UE di Lugano nell'ambito di due esecuzioni contro il signor __________ e, promosse dagli attori separatamente;
petizione cui si è opposto il convenuto con risposta 21 dicembre 1998 e che -svolta l'istruttoriail pretore ha respinto con decisione 22 dicembre 1999;
appellanti gli attori con atto ricorsuale 3 gennaio 2000 con cui postulano la riforma della sentenza pretorile e il conseguente accoglimento della petizione, nonché -in subordine- la modifica della decisione sulle ripetibili;
letta la risposta all'appello, presentata dal convenuto in data 25 gennaio 2000;
esaminati gli atti dell'incarto;
considera
in fatto e in diritto:
1. Nelle esecuzioni n. __________ e n. __________ di __________, promosse dall'avv. __________, rispettivamente dall'avv. __________, nei confronti di __________, sono state pignorate sei opere d'arte degli artisti Severini, Chagall, Ernst, Herbin, Music e Rosso. Poiché il loro possessore, __________, ne ha rivendicato la proprietà, ai sensi dell'art. 108 LEF l'Ufficio esecuzioni ha assegnato ai creditori il termine per contestare tale pretesa.
2. Le sei opere contese hanno fatto parte di un lotto di ventuno che risultano essere state vendute da __________ al convenuto in data 7 ottobre 1994 (doc. C). Secondo quell'accordo tutte le opere sono state alienate per il prezzo globale di fr. 800'000.- mentre il venditore si era garantito un diritto di recupera sulle stesse con scadenza al 15 ottobre 1995, per l'importo complessivo di fr. 850'000.-. In quella data le parti avevano poi modificato i presupposti per l'esercizio di quel diritto: in particolare, quello stesso giorno, __________ aveva riacquistato quindici opere d'arte per il prezzo complessivo di fr. 450'000.-; entro il 29 dicembre 1995 avrebbe versato a __________ fr. 100'000.-, oltre alla rifusione degli interessi e delle spese sostenute da quest'ultimo in relazione al finanziamento bancario di fr. 800'000.-; entro il 15 febbraio 1996 avrebbe versato a __________ i rimanenti fr. 300'000.- -oltre interessi e spese come al punto precedente- per riacquistare le rimanenti sei opere. Qualora l'avente diritto di recupera non avesse versato tempestivamente non solo l'importo di fr. 300'000.-, ma già quello di fr. 100'000.- dovuto per il 29 dicembre 1995, il diritto relativo alle sei opere (designate con i numeri 1, 2, 9, 15, 16 e 21, depositate presso "l'istituto bancario") sarebbe perento ed esse sarebbero rimaste di proprietà di __________ (doc. D).
3. Gli attori sostengono che la descritta compravendita delle opere d'arte è stata simulata, ossia ha celato la vera, diversa volontà delle parti, intesa all'ottenimento da parte di __________ di un mutuo di fr. 800'000.-, laddove nei confronti dell'istituto di credito era apparso __________ che, ottenuta la linea di credito richiesta, vi aveva poi fatto capo a seconda delle necessità di __________. A sostegno di questa tesi, gli attori allegano che __________ dopo il concordato ottenuto nel 1988/89, si era nuovamente trovato in difficoltà finanziarie; che fino al 1996 si era avvalso della collaborazione di __________, peraltro suo parente, per ogni questione amministrativa e fiscale; che egli mai si sarebbe separato dalla opere d'arte contese. Assumono anche che il loro valore commerciale complessivo era ben superiore a fr. 800'000.- e che la vendita delle ultime sei da __________ al gallerista __________, pattuita in forma scritta il 24 gennaio 1997 (doc. E), non è mai stata eseguita e che anzi l'acquirente, in sede esecutiva, ha rinunciato a rivendicarne la proprietà.
4. Il pretore ha accertato la serietà dei contratti fin qui descritti in particolare sulla base delle testimonianze rese dall'avv. __________, redattore dei primi due (doc. C e D), e del gallerista __________, considerando che gli stessi hanno confermato come la volontà espressa dalle parti in quelle occasioni non abbia celato altri intendimenti. Ritiene non esservi indizio alcuno dell'esistenza di un contratto simulato e la tesi degli attori sprovvista di sostegno probatorio.
5. Dopo aver osservato che, in tema di simulazione, la prova non può essere costituita che di un complesso di presunzioni, gli appellanti sostengono in questa sede che il primo giudice ha omesso di prendere in considerazione elementi oggettivi della fattispecie, atti a suffragare la loro tesi: così il fatto che il credito ottenuto dal convenuto presso la __________ abbia avuto la durata di un anno, ossia sarebbe terminato contemporaneamente all'estinzione del diritto di recupera riservato a __________; che il prezzo di fr. 800'000.- (peraltro di molto inferiore al valore delle opere) non è stato pagato al venditore così come risulta nel relativo contratto, ma erogato in maniera discontinua e secondo l'arbitrio di __________, ossia nei modi caratteristici non di una compravendita, ma semmai di un mutuo; la circostanza per cui il convenuto chiedeva a __________ il pagamento degli interessi e delle somme necessarie per rientrare nella linea di credito concessa al primo dalla banca; la caratteristica dell'erogazione di denaro a __________, corrispondente di volta in volta ai rapporti fra banca e __________; e ancora il fatto che, sollecitando il pagamento di arretrati, il convenuto ha minacciato __________ di realizzare gli oggetti in garanzia. In quest'ambito propongono inoltre una diversa lettura delle testimonianze __________ e __________. Gli appellanti ribadiscono poi l'assoluta mancanza di volontà di __________ di separarsi dalle sue opere d'arte, facendo riferimento a un precedente contratto di compravendita con diritto di recupera fra questi e il gallerista __________ direttamente, avente peraltro per oggetto due fra le opere qui in discussione. Considerano inoltre nulli gli accordi di cui ai doc. D ed E poiché presi in violazione del patto di caducità del pegno (art. 894 CC). Per finire, a titolo subordinato, impugnano il dispositivo sulle ripetibili.
Della risposta all'appello si dirà, se necessario, nel seguito.
6. Nell'appello ripetutamente si lamenta la mancata escussione da parte del pretore dei testi __________ e __________, nonché la mancata perizia sul valore commerciale delle opere d'arte contese. Si tratta di prove proposte dagli attori e non ammesse dal primo giudice (cfr. ordinanza 23 settembre 1999) per cui, in sede d'appello, potrebbe esserne chiesta l'assunzione (art. 322 lett. b CPC). Sennonché, pur rilevandone l'importanza, gli appellanti non solo non hanno formulato nessuna specifica domanda in tal senso nel petitum del loro allegato ricorsuale, ma nemmeno una loro proposta può essere desunta dal contenuto dell'appello. Se ne deve concludere per l'assenza di una domanda d'appello intesa all'assunzione delle prove indicate; domanda che avrebbe dovuto essere formulata in modo esplicito e chiaro così come indica l'art. 309 cpv. 2 lett. g CPC.
7. Di fronte alla contestazione della simulazione -così come coerentemente sostenuto dal convenuto- alla parte istante incombe l'onere della prova (art. 8 CC). Sennonché, questa norma non ha carattere assoluto così che il giudice non la viola se basa la sua decisione su semplici indizi o quando un fatto, pur non essendo provato, può essere ritenuto fortemente verosimile. Sostenendo una pretesa simulazione, la parte titolare dell'onere della prova deve renderla attendibile; in altre parole, finché non sia dimostrata la finzione di un atto, esso dev'essere considerato vero tanto da avere materialmente e giuridicamente la forza di produrre effetti. Chi intende negare questo stato delle cose deve provare al giudice l'esistenza di un conflitto fra l'intenzione delle parti e la volontà dichiarata; ciò che potrà essere fatto soltanto con una prova indiretta, ossia attraverso il vaglio critico di indizi o congetture, atti a convincere il giudice sull'effettività della simulazione (Rep 1983, 155-156); in altre parole il risultato degli indizi convergenti offerti dev'essere tale da escludere la tesi contraria. A sostegno della simulazione possono concorrere elementi di diversa natura, in particolare la circostanza che gli atti compiuti non siano giustificati da un motivo serio e plausibile (II CCA 3 dicembre 1997 in re B. c. W.).
8. Tutto sommato, la testimonianza resa dall' avv. __________ non è determinante nella fattispecie nel senso indicato dal primo giudice poiché, ad un attento esame e nel complesso ambito dei rapporti in questione, essa non si limita a confermare il contenuto dell'atto da lui confezionato per dare forma alla compravendita delle opere d'arte tra __________ e __________. Egli infatti descrive il mandato ricevuto dal convenuto come inteso a "preparare un contratto mediante il quale __________ avrebbe versato un certo importo a __________ e a fronte di questo importo __________ avrebbe trasferito in proprietà allo stesso __________ un certo numero di opere d'arte". Con ciò il teste potrebbe indicare una compravendita pura e semplice (ma allora si sarebbe senz'altro espresso diversamente e più semplicemente), ma anche qualcos'altro dove determinante appare la messa a disposizione di denaro a __________ dietro consegna a __________ di un certo numero di opere d'arte, "trasferite in proprietà"; e ciò poiché __________ voleva evitare possibili eccezioni, pregiudizievoli per i suoi interessi. La soluzione giuridica prospettata dall'avvocato fu quella di "stipulare un contratto di compravendita (evidentemente un contratto vero e proprio) con la possibilità per __________ di esercitare in futuro un suo diritto di ricupero a condizioni ben precise…". Il teste non ha quindi affermato in modo esplicito e diretto che __________ vendette a __________ o che __________ volesse comperare le opere d'arte per sé stesse, rispettivamente che __________ volesse realizzare quei suoi beni: dicendo come stavano le cose, egli ha lasciato intendere che la soluzione adottata era condizionata da problemi d'ordine finanziario. Né il teste ha affermato alcunché di nuovo riguardo al pagamento del prezzo pattuito, affermando che "l'importo di cui al contratto doc. 5 è stato effettivamente versato da __________ a __________a. Tanto che poi __________a ha esercitato in parte il suo diritto di recupera…". L'avv. __________ però aveva prestato "una certa consulenza" anche nell'ambito della compravendita __________a - __________ del 24 gennaio 1997 (doc. 8 = doc. E) dichiarando poi come teste: "Qui si tratta di un atto di compravendita dove l'uno acquistava e l'altro vendeva", ossia un'ovvietà, tuttavia verosimilmente non senza significato nel rapporto con le sue affermazioni concernenti la compravendita __________ - __________. E che __________ fosse preoccupato di cautelarsi acquistando la formale proprietà sui beni appare comprensibile, vista la sua esposizione personale verso la banca, attestata dalla lettera presentata per lui dallo stesso avv. __________ in data 6 ottobre 1994; lettera che peraltro non accenna allo scopo del mutuo richiesto, alludendo alla futura imminente proprietà sulle opere d'arte a miglior illustrazione della sua capacità economica (doc. 2). __________ dei fatti confermata dallo stesso teste anche nella parallela causa civile pendente davanti alla Sezione 2 della Pretura di Lugano (inc.OA.97.590, richiamato nella presente procedura), avente per oggetto la proprietà sulle stesse opere d'arte, ma dove __________ ha la veste di attore e __________ quella di convenuto. Anzi in quella sede, in forma più eloquente, egli ha dichiarato, in merito alla volontà delle parti: "Nel 1994 il signor __________ venne a dirmi che __________ aveva bisogno di un certo importo per la sua attività nel settore della promozione immobiliare … __________ non disponeva dell'importo che gli necessitava per far fronte alla sua attività, per cui aveva chiesto a __________ se poteva fare qualche cosa relativamente a questo finanziamento … __________ disponeva però di molti quadri di un certo valore, per cui propose a __________ di cedergli parte delle sue opere d'arte a fronte dell'importo che poteva ricevere dallo stesso __________ ". In merito alla volontà di __________ di acquistare effettivamente gli oggetti descritti nel contratto che ne è seguito, l'avv. __________ ha ammesso che quegli "non era particolarmente interessato dal profilo culturale alle opere d'arte di __________ …", ma che con il contratto "si era voluto trasferire la proprietà dei quadri a __________ anche se solo per un certo tempo, visto il diritto di recupera riservato a __________a" (verbale 17 settembre 1978).
Ma anche la testimonianza __________, come affermano gli appellanti, non può essere considerata a univoco conforto della tesi di controparte. Anche questo teste è stato sentito in entrambe la cause e in entrambe le occasioni ha avuto modo di esprimersi sia sulla compravendita pattuita con __________, sia su precedenti rapporti d'affari intrattenuti con __________ personalmente e vertenti -già allora- su parte almeno delle opere in discussione. In particolare nel verbale dell'altra causa -richiamata nella presente vertenza- afferma di ricordare un'offerta d'acquisto di opere di quest'ultimo che "apparentemente aveva bisogno di un finanziamento". Al proposito, fissato il prezzo, l'avv. __________ aveva preparato il contratto scritto che, anche quella volta, prevedeva "la possibilità per __________ di riacquistare le opere oggetto della compravendita, pagando un utile, entro un certo termine", anzi "utile e interessi". Gli episodi, verosimilmente simili, sono stati due -ha detto il teste- e sempre egli restituì le opere a __________ poiché questi aveva provveduto al pagamento prestabilito. Avvenuto un ritardo nel pagamento, egli gli aveva concesso una proroga di sei mesi, "sapendo che __________ era appassionato collezionista di opere d'arte" (verbale 11 novembre 1998); era stato cioè __________ a chiedere la proroga del diritto di recupera "perché teneva in modo particolare alle opere in oggetto e non se ne voleva separare, ma non era in grado di pagarle alle scadenze indicate sul contratto" (verbale 21 maggio 1999, p. 3). Ne risulta, per forza di cose, che scopo di quelle trattative non fosse l'alienazione delle opere d'arte, ma -almeno per quanto risulta al teste- l'ottenimento di liquidità da parte di __________: "Presumevo che __________ avesse bisogno di liquidità (si tratta di una mia deduzione) e quindi per questo motivo aveva stipulato la vendita con me ma si era riservato un diritto di riacquistare le opere vendute" (verbale 21 maggio 1999, p. 1).Che poi il signor __________ abbia affermato in giudizio di non aver voluto fungere da "banchiere" di __________, nulla muta al contenuto della sua descrizione dei fatti. E' vero che questa prova non concerne direttamente il contratto in esame, ma descrive un meccanismo che, mutatis mutandis, è verosimilmente identico a quello messo in alto nella presente vertenza.
Ma a completare la descrizione della fattispecie concorre l'altra testimonianza assunta in causa (e anche nella causa parallela), ossia quella di __________, ingiustificatamente disattesa dal primo giudice. Come rettamente rilevato dagli appellanti, la teste, dipendente di __________ ("una società di __________ ") per anni e fino al 1996/97 dove si occupava un po' di tutto e aveva frequenti contatti con __________ (poiché questi si occupava della contabilità di __________), ha riferito -in parte almeno confermando la deposizione __________ - che __________a, dopo alcuni tentativi di ottenere prestiti da banche offrendo in garanzia opere d'arte, si era rivolto a __________ perché trovasse una soluzione al problema (cfr. anche verbale 17 settembre 1998). La teste aveva poi saputo che "__________ erogava denaro a __________ e che quest'ultimo aveva trasferito delle opere d'arte a __________ per ottenere il denaro" e ha ricordato che il denaro veniva messo a disposizione di __________ a seconda delle sue richieste e delle necessità, sue private o di __________ ("che era illiquida"). In particolare, con il denaro ottenuto "si faceva fronte oltre al pagamento degli interessi passivi relativi ai crediti ipotecari anche al versamento degli stipendi, oneri sociali, ecc.".
Tutte prove che, da sole, sarebbero atte a convincere il giudice sull'effettiva volontà delle parti del contratto (doc. C) di non concludere una compravendita di opere d'arte, ma -facendo capo formalmente a quell'istituto combinato con il diritto di recupera- di far godere temporaneamente __________ di una linea di credito (mutuo) che personalmente non voleva ottenere o non avrebbe ottenuto da parte di un istituto bancario.
9. Rettamente gli appellanti indicano diversi altri riscontri probatori a sostegno di tale fattispecie, rimproverando al pretore di non averne tenuto conto. Così anzitutto la particolarità, evidente dalla sola lettura del contratto di proroga del diritto di recupera (doc. D), secondo cui vien fatto carico a __________ -come avente diritto- non solo di riversare a __________ l'importo complessivo pattuito in tre diverse quote e in tempi diversi, ma di risarcire quest'ultimo degli interessi e delle spese da lui dovuti alla banca "in relazione all'ottenuto finanziamento" di fr. 800'000.-: ciò che rappresenta un'obbligazione estranea a un rapporto di compravendita, ma che ben si giustifica tenendo conto dell'identità del vero beneficiario del credito bancario per quel medesimo importo (premessa D, E ed F; § III. 2 e 3). Né appare giustificato in causa il motivo per cui le parti della pretesa compravendita di opere d'arte si sono distanziate dalla clausola n. 2 cpv. 1 di quel contratto (doc. C) secondo cui il prezzo globale avrebbe dovuto essere pagato entro e non oltre il 15 ottobre 1994. In realtà, il convenuto, nella sua autentica posizione di mutuante di __________, da una parte, e di debitore mutuatario nei confronti della banca, ha fatto capo alla linea di credito concessagli nei termini e nei modi di cui alla cennata lettera dell'avv. __________ alla __________ (doc. 2), così come descritto in particolare dalla teste __________ e come risulta dal rendiconto allestito dal convenuto "per il signor __________ onde giustificare l'utilizzo dei fr. 800'000.erogati da __________ (teste __________) (doc. 24). In quel documento è evidente tutta una serie (una quindicina) di accrediti per causali diverse (indicati come "prel.", rispettivamente "pag.") che hanno portato il debito a complessivi fr. 799'879.- entro il 28 agosto 1995; addendi che effettivamente corrispondono per l'importo e per la data (con uno sfasamento al massimo di qualche giorno) agli addebiti registrati di volta in volta dalla banca a carico del conto corrente 781495.01 (estratti bancari doc. 27 e doc. 25).
10. Contrariamente alla conclusione del primo giudice, tutte le prove assunte, giustamente considerate nel loro complesso, provano, nei limiti permessi dalla natura della vertenza, la natura simulata della compravendita delle sei opere d'arte contese e, conseguentemente, il fatto che la proprietà sulle stesse è rimasta al preteso venditore __________. Né a questa situazione finale può essere opposta la presunta vendita dei medesimi oggetti da __________ a __________ (doc. E), negozio bensì formalmente concluso, ma mai perfezionato, né riconosciuto come effettivamente valido da nessuna delle parti (teste __________).
Stando così le cose, nemmeno si giustifica di accertare la nullità del patto di caducità del pegno, rilevato dagli appellanti a carico delle pattuizioni esaminate, rivestendo tale argomento carattere abbondanziale.
Accertata la nullità del contratto simulato, ossia della compravendita, in virtù dell'art. 18 cpv. 1 CO potrebbe darsi il problema della validità del contratto "dissimulato", ossia del mutuo concesso a __________ a dall'attore, garantito dal pegno manuale consistente nelle sei opere d'arte in discussione; validità di principio data, salve contrarie eccezioni sia relative al rapporto interno, sia nei confronti di terzi (Guhl/Merz/Kummer, Das Schweizerische Obligationenrecht, ed. 8, p. 124 e 125).
La questione esula tuttavia dalla presente vertenza.
11. L'accoglimento dell'appello comporta la riforma della sentenza impugnata, ovvero l'accoglimento della petizione. Ne consegue la modifica del dispositivo su tassa, spese e ripetibili che -così come postulato espressamente dagli stessi appellanti- vanno attribuite in misura di fr. 6'000.-.
Per questi motivi,
richiamati per le spese gli art. 148 CPC, la LTG e la TOA
pronuncia:
I. L'appello 3 gennaio 2000 degli avv. __________ e __________, è accolto.
Di conseguenza la sentenza 22 dicembre 1999 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 5, è così riformata:
1. La petizione 17 novembre 1998 è accolta.
E' accertato che __________, non è proprietario
delle seguenti opere:
no. 62 I Pulcinella di G. Severini,
no. 63 My love and I di M. Chagall,
no. 64 Mon ami Pierrot di M. Ersnt,
no. 65 Composizione astratta di A. Herbin,
no. 66 Paesaggio dalmata di Z. Music,
no. 67 Bambino Malato di M. Rosso,
pignorate dall'UE di Lugano nell'ambito delle esecuzioni no.
__________4 e no. __________.
2. La tassa di giustizia e le spese, in complessivi fr. 1'800.-, sono poste a carico del convenuto che rifonderà a controparte fr. 6'000.- a titolo di ripetibili.
II. Le spese e la tassa di giustizia della procedura d'appello per complessivi fr. 700.-, già anticipati dagli appellanti, sono poste a carico del convenuto. Questi rifonderà agli avv. __________ e __________ l'importo di fr. 2'000.- a titolo di ripetibili.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario