Incarto n. 12.2000.00188
Lugano 5 ottobre 2000/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa a procedura sommaria per lo sfratto dei conduttori -inc. no. DI.2000.00177 della Pretura della giurisdizione di Locarno Città- promossa con istanza 6 settembre 2000 da
__________
contro
__________ __________ entrambi rappr. dall'avv. __________
che il Pretore, con decreto 26/27 settembre 2000, ha accolto ordinando lo sfratto immediato dei convenuti dall’appartamento sito nel condominio __________ ;
Ed ora sull’appello con domanda di effetto sospensivo inoltrato il 28 settembre 2000 dai convenuti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
considerato
in fatto ed in diritto
che con istanza 6 settembre 2000 __________ ha chiesto lo sfratto di __________ e __________ dall’appartamento sito nel condominio __________, di sua proprietà;
che il Pretore ha pertanto provveduto a citare le parti all'udienza di discussione del 4 ottobre 2000 alle ore 11.00;
che il 18 settembre 2000, su richiesta dell'istante, il Pretore ha comunicato alle parti che l'udienza in questione era anticipata al 26 settembre 2000 alle ore 11.15;
che i convenuti non hanno ritirato la raccomandata in questione e di conseguenza non sono comparsi all'udienza, per cui il Pretore il medesimo 26 settembre 2000 sulla base della documentazione agli atti ha accolto l'istanza;
che con l’atto d'appello qui in esame i convenuti chiedono l'annullamento del decreto di sfratto, facendo in sostanza valere la violazione del loro diritto di essere sentiti, nella misura in cui l'udienza sarebbe avvenuta allorquando il termine di giacenza della raccomandata, scadente il medesimo 26 settembre, non era ancora trascorso, dal che la nullità della citazione, non avvenuta regolarmente;
che giusta l’art. 124 cpv. 1 CPC la notificazione degli atti avviene, di regola, mediante invio postale raccomandato, ritenuto che essa è considerata per validamente effettuata anche se il destinatario ha rifiutato o impedito la consegna (cpv. 5; IICCA 16 gennaio 1997 in re P./D. SA, 26 agosto 1998 in re G./G.H., 29 aprile 1999 in re P./S.);
che nel caso particolare in cui il destinatario non può essere raggiunto e viene posto l’avviso di ritiro nella bucalettere, l’invio si considera nondimeno notificato al momento in cui esso viene ritirato all’ufficio postale e, in caso di mancato ritiro, l’ultimo dei 7 giorni di giacenza (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 1 ad art. 124; IICCA 14 aprile 1994 in re G./T. SA, 24 febbraio 1995 in re H. AG/Z., 5 settembre 1995 in re C. S.p.A./B., 2 marzo 1998 in re M.E. SA/R. S.r.l., 26 agosto 1998 in re F./G., 16 dicembre 1998 in re G./B. AG, 29 aprile 1999 in re P./S.);
che in concreto i convenuti sono assai malvenuti a contestare il fatto che l'udienza sia avvenuta prima della scadenza del termine di giacenza, quando è addirittura ovvio che essi, non avendo provveduto al ritiro della raccomandata -la quale in effetti è stata ritornata alla Pretura- nemmeno vi avrebbero potuto partecipare se per ipotesi la stessa fosse stata indetta per il giorno successivo;
che in ogni caso, a prescindere dall'eventuale buon fondamento della tesi d'appello, non è possibile dar seguito alla domanda di annullamento contenuta nel gravame, poiché nell'utilizzo di questo istituto processuale da parte dei convenuti si ravvisa un manifesto abuso di diritto ai sensi dell’art. 2 cpv. 2 CC (IICCA 18 settembre 1998 in re C. SA/M.; Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 488 ad art. 142; cfr. pure DTF 107 Ia 221, 111 Ia 150; Guldener, Treu und Glauben im Zivilprozess, in SJZ 1942/43, p. 393);
che l’abuso dei convenuti risiede pacificamente nel fatto che si appella contro il giudizio pretorile per non aver potuto presenziare ad un’udienza durante la quale -secondo quanto indicato con il gravame medesimo- essi si sarebbero in definitiva limitati a giustificare il ritardo nel pagamento delle pigioni insolute, senza tuttavia contestare il benfondato della disdetta significata loro per mora, rispettivamente a chiedere alla controparte di riconsiderare la sua volontà di sfrattarli, richiesta invero destinata a sicuro insuccesso atteso che la figlia dell'istante era intenzionata a subentrare nell'appartamento già ad inizio ottobre, rispettivamente ancora ad esporre al giudice i motivi giustificanti un'eventuale proroga dello sfratto, ciò che pure non poteva essere ammesso, il differimento dello sfratto, implicitamente postulato con tale argomentazione, non essendo un istituto previsto dalla nostra legislazione (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 9 ad art. 506; IICCA 22 febbraio 1994 in re F./P., 7 aprile 1994 in re H./S., 14 febbraio 1995 in re O./A. SA, 27 giugno 1995 in re R. e F./M., 23 agosto 1995 in re A./P., 24 ottobre 1995 in re R./P., 5 agosto 1996 in re B./S. SA, 14 ottobre 1996 in re G. SA/ D., 26 giugno 1997 in re R./P., 4 novembre 1998 in re C./R. e lc., 19 aprile 2000 in re M. SA/C.), tanto più che non compete all'autorità giudicante bensì a quella di esecuzione dello sfratto di accordare eccezionalmente all'inquilino un termine di moratoria, di breve durata, ciò che è però il caso unicamente se ricorrono delle ragioni elementari di umanità (malattia grave o decesso dell'inquilino o di un membro della famiglia, età avanzata o situazione economica modesta; Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 1044 ad art. 506; IICCA 14 ottobre 1996 in re G. SA/D., 26 giugno 1997 in re R./P., 4 novembre 1998 in re C./R. e lc., 19 aprile 2000 in re M. SA/C.), condizioni queste che non sono state qui evocate;
che l’appello è in definitiva un tentativo di procrastinare nel tempo la partenza dall'ente locato ad ulteriore dimostrazione di un atteggiamento temerario ed abusivo che non può essere protetto;
che lo stesso deve così essere respinto già in occasione dell’esame preliminare dell’art. 313 bis CPC, di modo che, per evidenti motivi di economia processuale, non torna conto intimare il gravame alla controparte per le osservazioni, stante la chiara situazione giuridica e la necessità di dar corso, con celerità, alla procedura di sfratto (IICCA 19 settembre 1994 in re F.F. SA/I., 26 settembre 1994 in re B./S., 23 agosto 1995 in re A./P., 5 agosto 1996 in re B./S. SA, 26 giugno 1997 in re R./P., 6 agosto 1997 in re A./Z., 29 maggio 1998 in re S./M. e lc., 4 novembre 1998 in re C./R. e lc.), ritenuto che per la particolarità del caso non si prelevano né tassa di giustizia e spese, né si assegnano ripetibili;
che il presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di concessione dell'effetto sospensivo postulata con il gravame;
per i quali motivi
visti gli art. 148, 313 bis e 506 CPC
pronuncia:
1. L’appello 28 settembre 2000 di __________ e __________ è respinto.
2. Non si prelevano tasse, né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
–__________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario