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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 29.11.2000 12.2000.155

29 novembre 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,519 parole·~8 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 12.2000.00155

Lugano 29 novembre 2000/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.97.56 della Pretura di Mendrisio-Sud, promossa con petizione 30 aprile 1997 da

                                          __________

                                          rappr. dall’avv. __________

                                          contro

                                          __________

                                          rappr. dall’avv. __________

con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 79'718.75 oltre interessi;

Domanda avversata dalla convenuta e accolta dal Pretore con sentenza 21 giugno 2000;

Appellante la convenuta, che con atto di appello del 15 settembre 2000 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso della reiezione della petizione;

Appello cui l’attore si oppone con osservazioni 20 ottobre 2000;

Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

posti a giudizio i seguenti punti di questione

1.  se deve essere accolto l’appello

2.  tassa di giustizia e ripetibili

Ritenuto

in fatto:

                                          A.  L'attore sostiene di avere incaricato la convenuta di ritirare a __________ il 20 febbraio 1995 10 casse di orologi __________, da lui acquistati negli stati Uniti, e di trasportarli al punto franco di Chiasso. La merce non sarebbe tuttavia mai giunta a destinazione, apparentemente a seguito di un asserito furto, motivo per cui, invocando gli art. 440 e segg. CO, l'attore ha chiesto la condanna della convenuta al risarcimento del danno subito.

                                               La convenuta nella risposta del 23 giugno 1997 si è opposta alla petizione, sostenendo di avere regolarmente consegnato la merce a __________, declinando comunque, anche nell'ipotesi di un furto, la propria responsabilità, ed eccependo ai sensi dell'art. 454 cpv. 1 CO l'intervenuta prescrizione della pretesa del procedente.

                                               L'attore, preso atto che in base al doc. 2 la merce risulterebbe giunta a __________, ha contestato in replica di averla ricevuta.

                                               La convenuta in duplica ha asserito di essere stata incaricata anche del trasporto da __________ a __________, durante il quale, e meglio in occasione di una sosta nell'area autostradale __________, la merce sarebbe stata rubata, circostanza che sarebbe sempre stata a conoscenza dell'attore.

                                               La convenuta potrebbe pertanto legittimamente sottrarsi alla responsabilità del vetturale giusta gli art. 447 cpv. 1 e 454 cpv. 1 CO.

                                          B.  Nel giudizio qui impugnato il Pretore, riassunti i fatti rilevanti e posta l’applicabilità degli art. 440 e segg. CO, ha ritenuto che alla convenuta sarebbe ascrivibile una grave negligenza per l'avvenuto furto, tale da innescare il suo obbligo al pieno risarcimento del danno, rimasto incontestato nell'ammontare, senza possibilità di potere invocare il termine di prescrizione abbreviato, essendo applicabile quello decennale di cui all'art. 454 cpv. 3 CO. Dal che l'integrale accoglimento della petizione.

                                          D.  Delle argomentazioni dell'appellante -che in sostanza ripropone l'eccezione di prescrizione e la tesi della responsabilità dell'attore per l'avvenuto furto- e di quelle del resistente -che postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili- si dirà, per quanto necessario, nei considerandi che seguono.

Considerato

in diritto:

                                          1.   Contrariamente a quanto ritenuto dalle parti e dal Pretore, alla presente fattispecie risulta in primo luogo applicabile la Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) del 19 maggio 1956 (RS 0.741.611), avendo il contratto di cui trattasi carattere di trasporto internazionale per il motivo della partenza della merce dalla Svizzera e della sua destinazione in Italia (art. 1 cpv. 1 CMR) e dell'impiego per il trasporto di un autoveicolo (art. 1 cpv. 2 CMR).

                                          2.   La responsabilità del vetturale è disciplinata dagli art. 17 e segg. CMR che, analogamente all'art. 447 cpv. 1 CO (Honsell/Vogt/Wiegand, OR I, 2. edizione, n. 3 ad art. 447 CO; Gautschi, Berner Kommentar, n. 5a ad art. 447 CO), includono anche il caso di "perdita" della merce, che si ritiene accertata qualora la stessa non sia stata consegnata entro 30 giorni dalla scadenza del termine convenuto (art. 20 cpv. 1 CMR), circostanza in concreto pacificamente realizzata. Così come nel diritto interno (art. 447 cpv. 1 CO), anche la Convenzione prevede all'art. 17 cpv. 2 la possibilità di liberare il vetturale dalla sua responsabilità qualora dimostri che la perdita è dovuta a colpa dell'avente diritto ed in particolare da un ordine da lui impartito.

                                          3.   La convenuta a questo proposito ritiene di potere addebitare all'attore la totale responsabilità dell'accaduto (punto 2, pag. 3).

                                      3.1.   L'intero punto 2 del gravame (pag. 3-5) è dedicato all'elencazione delle circostanze in cui l'attore nei propri allegati di causa avrebbe fornito una versione dei fatti contraria al vero, atteggiamento dal quale andrebbe dedotto "il profilo" dell'attore, e che sarebbe "sintomatico per poi inquadrare i fatti di quel 3 marzo" (pag. 3) e permetterebbe di concludere per "una personalità, quella del __________, decisamente poco trasparente" (punto 3, pag. 5). I rilievi sono però totalmente sterili: a prescindere dalle affermazioni dell'attore, la realtà processuale al riguardo delle circostanze del furto è infatti stata accertata, e sussiste senza che al suo riguardo vi sia censura di sorta da parte della convenuta, così che essa costituisce comunque la base del presente giudizio. Non è invece dato di capire quale beneficio possa derivare alla convenuta, che difatti si limita a mettere in cattiva luce l'attore ma non trae alcuna conseguenza giuridica, dal fatto che determinate tesi di fatto dell'attore sono state sconfessate dall'istruttoria, ragione per cui l'argomentazione rimane fine a se stessa e non contribuisce in alcun modo al fondamento della tesi della responsabilità del mittente ex art. 17 CMR.

                                      3.2.   Al punto 3 del gravame (pag. 5-7) l'appellante addebita invece all'attore delle concrete responsabilità per la perdita della merce.

                                               Egli sostiene in particolare che il mittente lo avrebbe costretto "ad effettuare un trasporto in condizioni estremamente a rischio, impartendo istruzioni a cui il vetturale non poté sottrarsi in ragione dell'insistenza posta in atto dal __________ " (pag. 5), e ancora che egli "fu costretto dal __________ ad effettuare un trasporto ad altissimo rischio" (pag. 6).

                                               Sennonché, né dagli atti, ma neppure dalle affermazioni della convenuta stessa, è dato di comprendere quale sarebbe stato questo particolare rischio insito nella percorrenza, sia pure di sera e proprio la sera del 3 marzo 1995, del breve tragitto di circa 70 km che separa __________ da __________.

                                               Vero è invece che il preteso furto è avvenuto in occasione di una sosta presso l'area di servizio autostradale __________, sita nel comune di __________, ed è più che manifesto il rilievo per cui in primo luogo non è certo il mittente ad avere ordinato di effettuare una sosta lungo un tragitto di soli 70 km/h circa, ed in secondo luogo -e ciò è decisivo- nemmeno risulta essere stato il mittente ad ordinare di lasciare il veicolo incustodito con il suo carico in un luogo notoriamente a rischio di furto come l'area autostradale in questione (cfr. II CCA 7 gennaio 1999 in re L./T. Assicurazioni SA), fatto che va invece ascritto ad una grossolana negligenza degli agenti della convenuta e che è in definitiva l'unica circostanza che ai fini del presente litigio è in rapporto di causalità adeguata con il verificarsi del danno.

                                               Se ne deve concludere, come già ha rettamente fatto il Pretore seppure in applicazione dell'art. 447 cpv. 1 CO (consid. 2.1-2.3), che il vetturale non può invocare con successo l'art. 17 CMR per discolparsi, avendo egli manifestamente disatteso l'onere probatorio circa la responsabilità del mittente del quale era gravato (art. 18 cpv. 1 CMR).

                                          4.   Quanto alla prescrizione della pretesa risarcitoria, l'art. 32 cpv. 1 CMR prevede che le azioni nascenti da trasporti sottoposti alla convenzione si prescrivono nel termine di un anno, eccezion fatta per il caso di dolo o di colpa che, secondo la legge del giudice adito, è equiparata a dolo, eventualità in cui il termine di prescrizione è di 3 anni.

                                               L'art. 32 CMR rinvia di fatto all'art. 454 cpv. 3 CO, che deroga al termine ordinario di prescrizione di un anno di cui al cpv. 1 nei casi di dolo e colpa grave del vetturale, così che occorre in definitiva chiedersi se nella specie ricorrano gli estremi dell'applicazione di questa norma, stanti appunto il dolo o la colpa grave, nella forma della negligenza, da parte della convenuta.

                                               La risposta deve essere affermativa.

                                               Merita in effetti ampia conferma la valutazione del Pretore circa la gravità della negligenza della convenuta (consid. 3.1 al quale si fa rinvio; cfr. anche il consid. 2.2 di questa sentenza), giudizio che in pratica è rimasto inimpugnato, atteso che la ricorrente nel proprio gravame ha rifiutato di entrare nel merito della discussione volta a stabilire il grado della sua colpa, preferendo addurre l'insostenibile tesi per cui il solo responsabile dell'accaduto sarebbe il mandante.

Ne deve conseguire, ai sensi dei considerandi, la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto.

Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG;

dichiara e pronuncia:

                                          I.    L’appello 15 settembre 2000 di __________ è respinto.

                                          II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

                                               a) tassa di giustizia                                 fr.     1'450.-b) spese                                                   fr.          50.--

                                               T otale                                                   fr.     1'500.-già anticipati dall'appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere all'attore fr. 3'000.-- per ripetibili di appello.

                                          III.  Intimazione a:  - __________

                                               Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Sud.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il segretario

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