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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 23.11.2000 12.2000.142

23 novembre 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·986 parole·~5 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 12.2000.00142

Lugano 23 novembre 2000/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per giudicare nella causa in procedura ordinaria appellabile inc. OA.99.638 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 10 settembre 1999 da

                                          __________

                                          __________

                                          rappr. dall’avv. __________

                                          contro

                                          __________

                                          rappr. dall’avv. __________

con cui gli attori hanno chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 138'469.05 oltre interessi;

E ora sull’istanza di assistenza giudiziaria introdotta dagli attori pedissequamente alla petizione, che il Pretore con decreto 28 giugno 2000 ha respinto;

Appellanti gli attori, che con atto di appello dell'8 settembre 2000 chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere l’istanza di assistenza giudiziaria;

Appello sul quale il convenuto non si è espresso;

Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti

Ritenuto

in fatto:

                                               che con petizione 10 settembre 1999 gli attori sostengono che le violazioni commesse dal convenuto delle proprie mansioni di avvocato e notaio comporterebbero per lui l'obbligo di risarcire il danno causato, pari a complessivi fr. 138'469.05 oltre interessi;

                                               che di questo asserito danno fr. 104'484.-- deriverebbero da problemi insorti in relazione alle mansioni svolte dal convenuto nel contesto della stipula di un contratto di compravendita immobiliare, in virtù del quale gli attori avrebbero acquistato da __________ il fondo n. __________ di __________;

                                               che un ulteriore importo, stimato prudenzialmente in fr. 30'000.--, deriverebbe invece dalla rottura del contratto di appalto stipulato dagli attori con __________ (società facente capo al __________), ed in particolare dal fermo dei lavori sul cantiere e da scoscendimenti di terreno provocati dai primi interventi eseguiti da __________ in violazione delle regole dell'arte edilizia (petizione, punto 12, pag. 9);

                                               che gli attori, dichiaratisi privi di mezzi, con istanza 10 settembre 1999 hanno chiesto la concessione dell'assistenza giudiziaria;

                                               che il Pretore ha respinto l'istanza ritenendo da un lato che gli attori non avrebbero dimostrato l'impossibilità di gravare ulteriormente il loro fondo per far fronte alle spese di causa, e dall'altro che __________ il 19 febbraio 2000 avrebbe beneficiato di una vincita di fr. 12'602.--, importo che avrebbe potuto essere utilizzato per far fronte alle spese processuali;

                                               che delle argomentazioni degli appellanti, postulanti la riforma del decreto pretorile nel senso di ammettere l’istanza di assistenza giudiziaria, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi, mentre che il convenuto non si è espresso sul gravame;

Considerato

in diritto:

                                               che giusta l’art. 155 CPC le persone fisiche che giustifichino di non essere in grado di sopperire alle spese della lite possono ottenere l'assistenza giudiziaria, tranne che nel caso in cui questa non presenti probabilità di esito favorevole (art. 157 CPC);

                                               che la questione non va evidentemente posta in astratto, ma bensì con riferimento alle particolarità del caso in esame;

                                               che la causa in questione ha un valore di fr. 138'469.05 oltre interessi, e rientra così nel novero di quelle comprese tra i fr. 50'000.-- e i fr. 200'000.-- ai sensi dell'art. 9 TOA e tra quelle comprese tra fr. 100'000.-- e fr. 200'000.-ai sensi dell'art. 17 LTG;

                                               che pertanto la tassa di giustizia può essere stimata in fr.   3'500.--, mentre l'onorario del patrocinatore potrebbe essere aggirarsi sui fr. 11'000.-- per la trattazione dell'intera pratica;

                                               che gli attori hanno inoltre chiesto l'esperimento di una perizia;

                                               che, contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, va ritenuta per gli attori l'impossibilità di disporre del predetto importo di almeno fr. 14'500.--;

                                               che va in particolare esclusa l'eventualità di un ulteriore aggravio ipotecario del fondo per il semplice motivo che la situazione reddituale degli attori impedisce il pagamento di altri interessi, motivo per cui nessun istituto bancario può ragionevolmente essere disponibile all'erogazione di un credito, e questo indipendentemente dalla questione a sapere se il valore del fondo sia tale da costituire effettivamente un pegno immobiliare in caso di aumento del debito;

                                               che un dettagliato esame della situazione economica degli attori dimostra che essi effettivamente non hanno i mezzi necessari alla conduzione del processo, superando già solo le esigenze minime della famiglia il loro reddito complessivo;

                                               che anche la vincita di fr. 12'602.-- lordi risulta essere stata impiegata per far fronte a spese correnti e ai debiti contratti;

                                               che agli attori non può essere validamente opposto il fatto che questa situazione si è venuta a creare per effetto dell'incauto ed oneroso acquisto immobiliare da loro effettuato;

                                               che per contro ben si sarebbe potuto pretendere che essi già all'atto della presentazione della domanda di assistenza giudiziaria avessero a dar prova della medesima diligenza processuale mostrata con l'appello;

                                               che il beneficio dell'assistenza giudiziaria va tuttavia limitato a quella parte delle domande di causa per cui va ammessa l'esistenza di probabilità di esito favorevole;

                                               che ciò, manifestamente, non è il caso per la domanda di fr. 30'000.--, con cui si chiede in pratica al convenuto di rispondere di inadempienze contrattuali di __________ nel contratto di appalto per la costruzione della casa;

                                               che anche i costi della richiesta perizia tecnica sono di conseguenza esclusi dal beneficio dell'assistenza giudiziaria;

                                               che il beneficio dell'assistenza giudiziaria può pertanto essere concesso fino a concorrenza del valore di causa di fr. 108'469.05;

                                               che l'appello deve perciò essere parzialmente accolto;

                                               che le circostanze giustificano di non prelevare tasse o spese, e di non attribuire ripetibili per questa decisione.

Per i quali motivi, richiamati gli art. 155 e segg. CPC

dichiara e pronuncia:

                                          I.    L’appello 8 settembre 2000 di __________ e __________ è parzialmente accolto.

                                               Di conseguenza il decreto 28 giugno 2000 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, è riformato nel modo seguente:

                                               1.    L'istanza 10 settembre 1999 di assistenza giudiziaria di __________ e __________ è accolta sino a concorrenza del valore di causa di fr. 108'469.05.

                                               2.    Invariato.

                                          II.   Non si prelevano tasse o spese per la procedura d’appello, non si attribuiscono ripetibili.

                                          III. Intimazione a:  - __________

                                               Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano,

                                               sezione 2.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il segretario

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