Incarto n. 12.2000.00137
Lugano 11 ottobre 2000/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella procedura in materia di contratto di lavoro CL.1999.85 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, promossa con istanza 14 ottobre 1999 da
__________ rappr. dall’avv. __________
contro
__________ rappr. dall’avv. __________
con cui l’istante ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 19'425.-oltre interessi;
Domanda avversata dal convenuto e ammessa dal Pretore con sentenza 23 agosto 2000 limitatamente a fr. 777.-- oltre interessi;
Appellante l'istante, che con atto di appello del 4 settembre 2000 chiede la
riforma del giudizio impugnato nel senso di ammettere l'istanza per fr. 5'827.-- oltre interessi, in subordine almeno per fr. 2'007.25, in entrambi i casi con compenso di ripetibili;
Gravame al quale il convenuto con osservazioni 18 settembre 2000 si oppone;
Considerato
in fatto ed in diritto:
1. __________ ha lavorato per il convenuto in qualità d'infermiera odontoiatrica dal 1° settembre 1998 all'8 settembre 1999, data in cui è stata licenziata in tronco senza che sussistesse un grave motivo ai sensi dell'art. 337 CO, circostanza non più litigiosa a questo stadio della causa, mentre che oggetto del contendere sono le conseguenze economiche di tale licenziamento, ed in particolare il diritto della dipendente al salario contrattuale dell'ipotetico periodo di disdetta.
2. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, stabilita come si è detto l'illiceità del licenziamento immediato, ha rilevato che da un lato l'istante avrebbe beneficiato di prestazioni dell'AD, motivo per cui non potrebbe procedere per gli importi così ricevuti, e che d'altra parte essa avrebbe immotivatamente rifiutato l'offerta di lavoro del dott. __________, e dovrebbe perciò lasciarsi imputare quanto essa avrebbe omesso di guadagnare.
Le sarebbero così dovuti solo fr. 777.-- oltre interessi, pari alla differenza del 30% tra il suo salario e l'indennità di disoccupazione nel periodo 1°-20 settembre 1999.
3. Con l'appello in esame l'istante rileva che, tenuto conto del periodo d'attesa di 5 giorni, essa avrebbe iniziato a percepire l'indennità di disoccupazione solo il 15 settembre 1999. Le sarebbe pertanto dovuto l'intero salario fino al 14 settembre, mentre che tra il 15 e il 20 settembre, data del previsto inizio del lavoro presso il dott. __________, le sarebbe dovuta la differenza del 30% tra il salario e l'indennità AD, il tutto per fr. 2'007.25.
Per quanto riguarda invece l'opportunità di guadagno presso il dott. __________, il Pretore avrebbe accertato che essa fino al 31 gennaio 2000 avrebbe potuto conseguire complessivi fr. 13'468.--, mentre che l'importo fatto valere in causa sarebbe di fr. 19'425.--, così che rimarrebbe dovuta la differenza di fr. 5'827.--.
Con osservazioni 18 settembre 2000 il convenuto chiede per sua parte che il gravame sia respinto.
4. Sia il fatto di avere percepito l'indennità di disoccupazione, che quello di avere rifiutato la proposta di lavoro del dott. __________, ostano all'integrale accoglimento della pretesa iniziale dell'istante, che difatti è ampiamente ridimensionata in questa sede.
4.1 Stante la cessione legale statuita dall'art. 29 LADI, l'istante è priva della legittimazione per procedere in causa per l'incasso della parte di salario percepita sotto forma di indennità di disoccupazione. Che l'istante ne abbia in concreto beneficiato è incontestato, mentre -quo alla data di inizionon appare sostanziato l'accertamento pretorile secondo cui ciò sarebbe avvenuto "dal settembre 1999" (consid. 7).
La lettera di licenziamento reca infatti la data del 6 settembre (doc. F), ma è stata ricevuta dall'istante solo l'8 settembre (doc. 1 e annotazione manoscritta sul doc. F).E' perciò ben verosimile, secondo l'ordinario andamento delle cose, che essa si sia annunciata alla disoccupazione solo il giorno successivo, e che quindi, stante il termine legale di attesa di 5 giorni (art. 18 cpv. 1 LADI), essa abbia iniziato a percepire l'indennità solo dal 15 settembre 1999.
Ne consegue che per i primi 14 giorni di settembre l'istante ha diritto al pieno salario contrattuale, ovvero a fr. 1'813.-- lordi, mentre che a partire dal 15 settembre essa può postulare unicamente il 30% del salario mensile di fr. 3'885.-- lordi.
4.2 Già dal 20 settembre 1999 va tuttavia imputato all'istante di avere rifiutato un'opportunità di guadagno di fr. 3'108.-- lordi mensili.
Questo importo è superiore al 70% del precedente salario, garantito dall'AD (che ammonta a fr. 2'719.50 lordi), ragione per cui per il periodo compreso tra il 20 settembre 1999 e il 31 gennaio 2000 l'istante non può chiedere il 30% del precedente salario come quota non coperta dall'AD, ma solo il minore importo della differenza tra il precedente salario e i fr. 3'108.-- lordi che secondo inimpugnati accertamenti pretorili le sarebbero stati offerti dal dott. __________, ovvero fr. 777.-- mensili.
4.3 Rettificando gli errori di computo di cui al giudizio impugnato e all'appello, ne deriva il seguente credito per l'istante:
- per il periodo 1-14.9.1999: fr. 1'813.--
- per il periodo 15-19.9.1999: fr. 194.25
- per il periodo 20.9.1999-31.1.2000: fr. 3'392.90
Totale fr. 5'400.15
Detto importo è al lordo dei contributi sociali.
Ne consegue, in tale misura, il parziale accoglimento del gravame.
Non si prelevano tasse o spese.
Le ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza delle parti, non ricorrendo nella specie alcun caso particolare giustificante la deroga al principio del computo aritmetico della soccombenza.
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia:
I. L’appello 4 settembre 2000 di __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 23 agosto 2000 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, è riformata nel modo seguente:
1. L'istanza è parzialmente accolta.
Il dott. __________, è condannato a pagare a __________, fr. 5'400.15, al lordo degli oneri sociali, oltre interessi al 5% dal 1° ottobre 1999.
2. Non si prelevano tasse o spese. L'istante rifonderà al convenuto fr. 700.-- per ripetibili.
II. Non si prelevano tasse o spese per la procedura di appello. Il convenuto rifonderà all'istante fr. 400.-- per parte di ripetibili di appello.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano,
sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario