Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 07.11.2000 12.2000.126

7 novembre 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·634 parole·~3 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 12.2000.00126

Lugano 7 novembre 2000/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.2000.158 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 13 marzo 2000 da

                                          __________

                                          contro

                                          __________

con cui l'attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 10'911.85 oltre interessi;

domanda sulla quale il convenuto, precluso, non si è espresso, e che il Pretore con sentenza 13 luglio 2000 ha integralmente accolto;

in cui il convenuto, che con scritto del 17 luglio 2000 lamenta il fatto di non avere potuto partecipare all'udienza preliminare del 13 luglio 2000 a seguito di un grave impedimento;

scritto sul quale l'attrice non si è espressa;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

ritenuto

in fatto:

                                          che con petizione 13 marzo 2000 l'attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 10'911.85 oltre interessi in rimborso dello scoperto risultante dall'utilizzo della carta di credito __________ n. __________;

                                          che il convenuto ha disatteso sia il termine di risposta assegnatogli il 14 marzo 2000 che il termine di grazia ex art. 169 CPC assegnatogli il 28 aprile 2000;

                                          che l'udienza preliminare è stata indetta per il 15 giugno 2000, ed in seguito, dietro richiesta di rinvio del convenuto, per il 13 luglio 2000;

                                          che il convenuto non si è presentato all'udienza del 13 luglio 2000;

                                          che il Pretore in quell'occasione ha comunque proceduto anche al dibattimento finale, e sempre il 13 luglio 2000 ha emanato la sentenza di accoglimento della petizione;

                                          che con scritto 17 luglio 2000 il convenuto giustifica la propria assenza all'udienza del 13 luglio con l'impedimento incorsogli a seguito di un incidente stradale che ne ha reso necessario il ricovero in ospedale dal 12 al 13 luglio, così come attestato dall'allegato certificato medico;

                                          che l'attrice non si è espressa sullo scritto 17 luglio 2000 del convenuto.

Considerato

in diritto:

                                          che giusta l'art. 137 CPC la restituzione in intero per inosservanza di un termine va concessa a quella parte che, tra l'altro, non ha potuto chiedere un rinvio (in questo caso dell'udienza preliminare) per il motivo che è stata impedita ad agire;

                                          che nella specie il convenuto afferma e dimostra di essere stato ricoverato, a seguito di un incidente stradale, nel reparto di chirurgia dell'__________ dal 12 al 13 luglio 2000, e dopo quella data di essere stato inabile al lavoro nella misura del 100% almeno sino al 18 luglio 2000;

                                          che essendo l'impedimento intervenuto solo il 12 luglio 2000, esso ha sicuramente impedito al convenuto sia di partecipare all'udienza preliminare del 13 luglio che di chiederne tempestivamente il rinvio o di affidarsi ad un patrocinatore;

                                          che lo scritto del 17 luglio 2000 appare tempestivo alla luce dell'art. 139 CPC;

                                          che ricorrono perciò le premesse per accogliere la richiesta di restituzione in intero (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 137, m. 16);

                                          che il giudizio impugnato va quindi annullato e la causa rinviata al Pretore affinché provveda a indire nuovamente l'udienza preliminare e di dibattimento finale;

                                          che per la presente decisione non si prelevano tasse o spese e non si attribuiscono ripetibili, peraltro non esplicitamente protestate, non avendo l'incolpevole attrice causato il vizio di procedura o avversato l'iniziativa del convenuto;

Per i quali motivi

dichiara e pronuncia:

                                          I.    L'istanza di restituzione in intero 17 luglio 2000 di __________ è accolta ai sensi dei considerandi e di conseguenza la sentenza 13 luglio 2000 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 1, è annullata, e la causa è rinviata al Pretore affinché proceda nel senso dei considerandi.

                                          II.   Non si prelevano tasse o spese. Non si attribuiscono ripetibili.

                                          III.  Intimazione a:     - __________

                                               Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano,

                                               sezione 1.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il segretario

12.2000.126 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 07.11.2000 12.2000.126 — Swissrulings