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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 05.04.2000 12.2000.12

5 aprile 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,615 parole·~8 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 12.2000.00012

Lugano 5 aprile 2000/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.98.100 della Pretura di Locarno-Campagna, promossa con petizione 29 maggio 1998 da

                                         __________

                                         rappr. dall'avv. __________

                                         contro

                                         __________

                                         rappr. dall'avv. __________

con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 101'296.65 oltre interessi in conseguenza del contratto di mutuo;

Domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione e che in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell'attrice al pagamento di fr. 25'177.55 oltre interessi;

Il Pretore con sentenza 22 dicembre 1999 ha accolto la petizione e respinto la riconvenzionale;

Appellante il convenuto, che con atto di appello del 21 gennaio 2000 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e di ammettere la riconvenzionale;

Mentre l'attrice con osservazioni 1° marzo 2000 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;

Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

posti a giudizio i seguenti punti di questione

1.  - se deve essere accolto l’appello

2.  - tassa di giustizia e ripetibili

Ritenuto

in fatto:

                                   A.   L’attrice sostiene di avere accordato al convenuto nell'ottobre del 1996 un credito in conto corrente di fr. 120'000.--, garantito, oltre che da un atto generale di pegno e cessione, dalla cessione di suoi crediti per prestazioni professionali nei confronti di __________ e di __________, credito a sua volta garantito da una fideiussione solidale di fr. 80'000.-- della __________ scadente il 31 marzo 1997.

                                          Trattandosi di crediti contestati a causa di asserite inadempienze del convenuto, ed essendo nel frattempo scaduta la fideiussione, l'attrice non avrebbe potuto incassare nulla dalle garanzie prestate dal convenuto, che rimarrebbe pertanto obbligato al rimborso del saldo passivo del suo conto di fr. 101'269.65 oltre interessi, importo oggetto della causa in esame.

                                   B.   Il convenuto nella propria risposta del 25 settembre 1998 si è opposto alla petizione. Egli rileva che __________ si sarebbe rivelata incapace di far fronte agli accordi economici stipulati, ed egli, in sostanza, sarebbe stato truffato dai signori __________, titolari di quella società.

                                          L'attrice, che avrebbe da sola seguito tutte le operazioni inerenti la fattispecie, avrebbe invece omesso di fornire al convenuto le informazioni necessarie al recupero dell'importo garantito da fideiussione, causando con la propria leggerezza la perdita della possibilità di incassare almeno quell'importo.

                                          Oltre a ciò, __________, cliente del convenuto, avrebbe erroneamente effettuato un pagamento di fr. 25'177.55 sul conto bancario presso l'attrice invece che presso la __________, appropriandosene perciò senza motivo, per cui detta somma viene richiesta in via riconvenzionale.

                                   C.   L'attrice si è opposta alla riconvenzionale sostenendo di avere utilizzato l'importo versato da __________ per ridurre la posizione debitoria del convenuto.

                                          Le parti hanno per il resto sostanzialmente confermato le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.

                                   D.   Il Pretore, riassunti i fatti rilevanti e posta l'esistenza tra le parti di un contratto di apertura di un conto di credito, ha ritenuto corretto il comportamento dell'attrice, che non ottenendo il pagamento dei crediti ceduti dal convenuto si sarebbe legittimamente rivolta nei suoi confronti. Quo alla fideiussione, egli sarebbe stato tempestivamente informato del fatto che, stante la contestazione del credito che essa garantiva, sarebbe stato necessario procedere giudizialmente nel termine di cui all'art. 510 cpv. 3 CO, ragione per cui nulla potrebbe essere rimproverato all'attrice per l'avvenuta scadenza della stessa. Ne conseguirebbe il fondamento della petizione, mentre del tutto ingiustificata sarebbe la riconvenzionale, non potendo il convenuto chiedere la retrocessione del pagamento fatto all'attrice già solo per il motivo che egli avrebbe ceduto alla __________ il proprio credito nei confronti di __________.

                                   E.   Delle argomentazioni dell'appellante -che postula la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e di ammettere la riconvenzionale- e di quelle della resistente -che chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili- si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.

Considerato

in diritto:

                                    1.   A questo stadio della causa non vi è contestazione sul fatto che le parti risultano legate da un rapporto contrattuale -l'attrice nel ruolo della mutuante e il convenuto in quello del mutuatario- cui tornano applicabili gli art. 312 e segg. CO, norme rammentate del resto a più riprese dall'appellante medesimo.

                                    2.   I punti 1 a 8 compresi del gravame (pag. 2 - 7) sono dedicati alla personale ricostruzione dei fatti che il convenuto ritiene essere rilevanti.

                                          Ai fini del presente giudizio è sufficiente rilevare che essi non contengono censure al giudizio pretorile, visto che l'appellante dichiara esplicitamente  (punto 8 in fine, pag. 7) che i motivi per cui viene chiesta la riforma del giudizio impugnato sono contenuti nei punti successivi.

                                    3.   Ciò premesso, il convenuto nei punti 9, 10 e 11 dell'appello (pag. 7-10) si dilunga nel sostenere un'asserita violazione da parte dell'attrice dell'obbligo di agire con diligenza e secondo la buona fede negli affari per non essersi debitamente informata "in merito ai debiti garantiti ed ai crediti ceduti" (pag. 7).

                                          La censura è addirittura incomprensibile: quand'anche si volesse ammettere siffatta negligenza da parte dell'attrice, non è dato di capire -e il convenuto difatti non si premura di spiegarlo- in quale modo essa dovrebbe influenzare l'obbligo di restituzione del mutuatario.

                                          Ed infatti, qualora l'attrice fosse stata negligente nella valutazione delle garanzie offertele dal convenuto, essa avrebbe unicamente danneggiato sé stessa, concedendo un mutuo all'atto pratico privo di garanzie -il che non è comunque illegale e non costituisce violazione contrattuale da parte sua- con l'unica conseguenza pratica di vedere ridotte la possibilità di riavere il denaro mutuato, dipendendo ciò, in assenza di garanzie, unicamente dalla solvibilità del mutuatario.

                                          In altri termini, il convenuto, con meri fini dilatori, stravolge indebitamente i termini della situazione: egli è sicuramente libero di ritenersi imbrogliato da __________ e dai __________ (partners contrattuali che si è scelto da sé e che non gli sono stati imposti dall'attrice) per il motivo che i suoi asseriti crediti nei loro confronti si rivelano inconsistenti o non realizzabili, ma di questo non può di certo incolpare la banca cui ha ceduto tali crediti in garanzia del mutuo ricevuto; vero è semmai che è la banca ad essere stata da lui indotta all'erogazione di un consistente mutuo grazie anche alla concessione di garanzie rivelatesi prive di valore.

                                    4.   Di analogo, inconsistente spessore è la successiva lamentela (punto 12, pag. 11 e 12) di una pretesa violazione da parte dell'attrice del dovere di informazione e consulenza che essa avrebbe avuto nei di lui confronti.

                                          La doverosa premessa alla disamina di questa censura è in effetti quella per cui, lo si ripete, le parti hanno concluso un semplice rapporto di mutuo, ancorché con la particolarità della cessione in garanzia di taluni crediti del convenuto, e non invece un mandato di gestione o anche solo di amministrazione (sull'obbligo di informazione della banca in quei casi: DTF 119 II 335, 115 II 64; II CCA 1° dicembre 1997 in re M./B.).

                                          Di conseguenza non era certo compito dell'attrice quello di illustrare al convenuto il contenuto delle condizioni contrattuali da lui sottoscritte, né tanto meno quello di illustrargli, quasi essa fosse un consulente, come egli doveva procedere per tutelare i propri interessi nei confronti dei suoi debitori.

                                          Il rimprovero concreto sembra essere quello di una mancata informazione o consulenza circa i termini e le modalità di escussione della fideiussione, ma lo stesso è palesemente infondato: come rettamente osserva il Pretore, al convenuto è stata data tempestiva informazione affinché egli potesse procedere nei termini di cui all'art. 510 cpv. 3 CO (doc. O); con ogni probabilità il convenuto ignorava il contenuto di quel disposto di legge, ma ciò non è in alcun modo ascrivibile all'attrice, che non ha assunto alcuna funzione di suo consulente legale, e che quindi non risponde delle di lui omissioni.

                                    5.   L'appellante (punto 13, pag. 13 e 14) espone in seguito le proprie ragioni circa la bontà dei di lui adempimenti nei confronti dei signori __________ e/o di __________, e di conseguenza l'inesistenza delle pretestuose contropretese addotte nei suoi confronti, dal che la validità dei crediti da lui ceduti all'attrice, non avvedendosi dell'irrilevanza di queste questioni, bastando ai fini contrattuali (cfr. doc. C, a retro) il solo fatto che i crediti in questione -a ragione o a torto- siano stati contestati per mantenere inalterato il suo pieno obbligo al rimborso della somma mutuata.

                                    6.   Il convenuto (punto 14, pag. 14 e 15) contesta infine anche il giudizio sulla riconvenzionale ma, incomprensibilmente, nel fare ciò aderisce, invece di contestarle, alle argomentazioni del giudizio impugnato, il che determina l'irricevibilità del gravame su questo punto in difetto di una circostanziata esposizione delle motivazioni di fatto e di diritto in virtù delle quali se ne imporrebbe la riforma (art. 309 cpv. 2 lit. f CPC).

                                          Ad ogni buon conto, come giustamente rileva il Pretore il merito della vertenza è estremamente semplice: avendo il convenuto ceduto il credito relativo all'importo erroneamente versato sul suo conto passivo presso l'attrice, egli non è legittimato a reclamarne giudizialmente la restituzione.

                                          Ne deve conseguire la reiezione del gravame, di evidente natura dilatoria, e come tale ai limiti del temerario.

                                          Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza dell'appellante (art. 148 CPC).

Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 e segg. CPC e la TG

dichiara e pronuncia

                                     I.   L’appello 21 gennaio 2000 di __________ è respinto.

                                    II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

                                          a)  tassa di giustizia                            fr.    2'450.-b)  spese                                              fr.         50.--

                                          T otale                                               fr.    2'500.-già anticipati dal convenuto, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere all'attrice fr. 3'000.-- per ripetibili di appello.

                                   III.   Intimazione:    -  __________

                                          Comunicazione alla Pretura del distretto di Locarno-Campagna.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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