Incarto n. 12.2000.00118
Lugano 21 luglio 2000/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa a procedura sommaria per lo sfratto dei conduttori - inc. no. DI.2000.00045 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord- promossa con istanza 24 marzo 2000 da
__________ rappr. da __________
contro
__________ rappr. dall'avv. __________
che il Pretore, con decreto 21 giugno 2000, ha accolto ordinando alla convenuta di mettere a libera disposizione dell’istante i locali adibiti a negozio con articoli per animali domestici, siti in Via __________ a __________;
appellante la convenuta con atto di appello 13 luglio 2000, con cui chiede, previa la concessione dell'effetto sospensivo, la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l'istanza di sfratto;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto:
che __________, in forza di un contratto a tempo indeterminato (doc. A), conduce in locazione i locali commerciali adibiti a negozio con articoli per animali domestici, siti nello stabile denominato "__________" in Via __________ a __________, di proprietà di __________;
che il 6 dicembre 1999 il locatore, rappresentato da __________, preso atto del mancato pagamento da parte della conduttrice delle pigioni relative ai mesi febbraio-dicembre 1999, l'ha diffidata a versare lo scoperto di fr. 39'000.-- entro 30 giorni, avvisandola che, scaduto infruttuoso detto termine, il contratto sarebbe stato disdetto con un preavviso di 30 giorni per la fine di un mese (doc. B);
che il 14 gennaio 2000, non essendo intervenuto alcun pagamento, il contratto è stato disdetto con effetto al 29 febbraio 2000 (doc. C);
che con la decisione qui oggetto di impugnativa il Pretore, in accoglimento dell'istanza 24 marzo 2000 presentata da __________, ha decretato lo sfratto immediato di __________ dall'ente locato;
che con l'appello, corredato da una domanda di concessione dell'effetto sospensivo -che diviene priva d'oggetto in considerazione del presente giudizio sul merito- la convenuta chiede di respingere l'istanza di sfratto, evidenziando da un lato i considerevoli investimenti da lei effettuati nell'ente locato ed asserendo dall'altro che il 26 giugno 2000 in occasione del pagamento da parte sua di un acconto di fr. 8'000.-- l'istante le avrebbe accordato una sospensione del contenzioso; essa, in precedenza sprovvista di un patrocinatore, non avrebbe inoltre potuto far valere le giuste rivendicazioni nei confronti del locatore, né introdurre una tempestiva contestazione della disdetta, né sollevare eccezioni di ordine e di merito nell'ambito della procedura di sfratto; il fatto che __________ non avesse presentato una valida procura all'udienza del 14 aprile 2000 costituiva infine un motivo di nullità degli atti procedurali intercorsi;
considerando
in diritto:
che la domanda di sfratto é pacificamente la conseguenza della disdetta per mora della convenuta nel pagamento dei canoni di locazione (art. 257d CO);
che nel corso dell'udienza di discussione la convenuta non ha contestato la legittimità della disdetta ed ha proposto di saldare il debito con l'istante, pagando seduta stante fr. 10'000.-- e solvendo la rimanenza di fr. 30'400.-entro il 31 maggio 2000;
che all'udienza l'istante, preso atto di quell'impegno di pagamento, ha acconsentito a che la Pretura tenesse in sospeso la procedura di sfratto, ritenuto che qualora entro il 31 maggio 2000 l'inquilino non avesse provveduto al pagamento del saldo, avrebbe chiesto l'emanazione del decreto di sfratto senza ulteriori formalità;
che lo sfratto della convenuta è stato decretato il 21 giugno 2000, dopo che l'istante, con lettera 20 giugno, aveva comunicato alla Pretura il mancato pagamento nei termini;
che la decisione del giudice di prime cure è ineccepibile, questa Camera avendo già avuto modo di stabilire, con riferimento ad un caso analogo, ovvero la rinuncia a una disdetta da parte del locatore condizionata al pagamento da parte del conduttore degli importi insoluti entro un determinato termine, che il mancato ossequio di quest'ultimo ripristinava senz'altro gli effetti della disdetta (IICCA 26 gennaio 1995 in re T. e P./B. SA);
che, per il resto, le censure sollevate con l'appello sono ampiamente infondate;
che innanzitutto la circostanza che nell'ente locato la convenuta abbia investito somme considerevoli è ovviamente irrilevante nell'ambito di un'istanza di sfratto per mora del conduttore;
che inoltre la concessione di una sospensione del contenzioso da parte dell'istante, asseritamente avvenuta il 26 giugno 2000 in occasione del pagamento di un acconto di fr. 8'000.--, non è stata minimamente provata -la circostanza non risulta del resto nemmeno dalla lettera 30 giugno 2000 del patrocinatore della convenuta- e comunque non potrebbe portare alla riforma del primo giudizio che era già stato emanato il 21 giugno;
che la convenuta neppure può rimproverare al primo giudice il fatto che essa, siccome sprovvista di un patrocinatore, non avesse potuto far valere eventuali rivendicazioni nei confronti del locatore, né introdurre una tempestiva contestazione della disdetta, né sollevare eccezioni di ordine e di merito nell'ambito della procedura di sfratto;
che in effetti l'appellante non ha minimamente esposto né reso verosimili i motivi che in concreto avrebbero dovuto indurre il Pretore a far capo all'art. 39 cpv. 2 CPC, norma in base alla quale quando il giudice ritiene che una persona non è capace di proporre e di discutere con la necessaria chiarezza la propria causa, la diffida a munirsi entro un breve termine di un patrocinatore, con la comminatoria di stralcio della causa, se la parte è attrice, e della nomina di un avvocato d'ufficio se è convenuta: il fatto anzi che all'udienza vi sia stata un'ampia discussione avanti al Pretore e che questi, che in tale ambito gode di un ampio potere di apprezzamento (Cocchi/Trezzini, CPT-TI, Lugano 2000, m. 5 ad art. 39), non abbia evidenziato alcun indizio di incapacità del socio e gerente della convenuta __________, consente per contro di ritenere che quest'ultima fosse perfettamente in grado di gestire la propria difesa;
che infine nemmeno il fatto che all'udienza del 14 aprile 2000 __________ non abbia presentato una valida procura a nome dell'istante comporta la nullità degli atti procedurali intercorsi per carenza di un presupposto processuale;
che in effetti giusta l'art. 97 CPC il giudice è tenuto ad esaminare d'ufficio, in ogni stadio di causa, se esistono i presupposti processuali, tra cui vi sono anche, ma solo se egli ha motivo di dubbio, la capacità delle parti e la legittimazione dei loro rappresentanti (cifra 4);
che per giurisprudenza il giudice non ha tuttavia motivo di dubitare ai sensi della normativa, se -come nella presente fattispecie- all'udienza il convenuto nulla aveva eccepito a proposito della legittimazione del rappresentante dell'istante (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 8 ad art. 97);
che l’appello, del tutto infondato e di chiara natura dilatoria, deve pertanto essere respinto già nell'ambito dell'esame preliminare dell'art. 313bis CPC;
che la tassa di giustizia e le spese del giudizio sono a carico dell’appellante (art. 148 CPC), mentre non si assegnano ripetibili all'istante che non è stato invitato a presentare le osservazioni;
per i quali motivi
visti gli art. 148 e 506 CPC
pronuncia:
1. L’appello 13 luglio 2000 di __________. è respinto.
2. Gli oneri processuali di complessivi fr. 200.-- (con una tassa di giustizia di fr. 180.-e le spese di fr. 20.--), da anticipare dall'appellante, restano a suo carico.
3. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario