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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 04.01.2000 12.1999.239

4 gennaio 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·905 parole·~5 min·8

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 12.1999.00239

Lugano 4 gennaio 2000/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per giudicare nella procedura per salari e mercedi CL.99.37 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 1, promossa con istanza 4 giugno 1999 di

                                         __________

                                         rappr. dallo studio legale __________

                                         contro

                                         __________

                                         rappr. dall'avv. __________

con cui l'istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 13'312.-- oltre interessi e che essa venga astretta alla compilazione della dichiarazione per l'assicurazione disoccupazione;

Domande parzialmente ammesse dal Pretore, che con sentenza 3 dicembre 1999 ha condannato la convenuta al pagamento di fr. 11'572.-- oltre interessi e alla consegna all'istante del richiesto attestato;

Appellante la convenuta, che con atto di appello con richiesta di effetto sospensivo del 14 dicembre 1999 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di essere condannata a pagare fr. 9'469.40;

Appello del quale la resistente chiede la reiezione con osservazioni 22 dicembre 1999;

Richiamato il decreto 16 dicembre 1999 del Presidente di questa Camera, che ha negato il richiesto effetto sospensivo

Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

Considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   __________ ha proceduto contro la propria datrice di lavoro per l'incasso del salario degli ultimi due mesi di lavoro (complessivi fr. 6'000.--), per la quota parte della tredicesima mensilità (fr. 1'750.--), per gli assegni familiari, mai percepiti durante i 7 mesi in cui è durato il rapporto contrattuale (fr. 2'562.--) e per le provvigioni di vendita a lei dovute (fr. 3'000.--), il tutto per fr. 13'312.-- oltre interessi, con la richiesta inoltre che la datrice sia astretta alla compilazione dell'usuale dichiarazione per l'assicurazione disoccupazione.

                                         In corso di causa l'istante ha rinunciato alla pretesa per provvigioni, formulando invece una nuova richiesta di fr. 1'260.-- in corrispondenza degli importi trattenuti mensilmente sul suo salario e mai riversati alla cassa pensioni.

                                   2.   Il Pretore ha ammesso le domande dell'istante per complessivi fr. 11'572.--: fr. 6'000.-- di salari, fr. 1'750.-- per la parte della tredicesima, fr. 2'562.-- per assegni familiari e fr. 1'260.-- per le trattenute non riversate alla cassa pensione.

                                   3.   Con l'appello la convenuta rileva che l'istante avrebbe sempre accettato che lo stipendio le venisse versato al netto, ragione per cui sarebbe sorprendente il fatto che essa ora ne chieda retroattivamente il versamento al lordo.

                                         Quo agli importi dovuti alla cassa pensioni, l'istante non disporrebbe di un'azione diretta per postularne il pagamento, che sarebbe già previsto nell'ambito del prossimo risanamento della società.

                                   4.   Il diritto del dipendente al pagamento del proprio salario è statuito dagli art. 322 e segg. CO, ed in particolare dall'art. 322 cpv. 1 CO che stabilisce che il datore deve pagare il salario convenuto o d'uso, o stabilito mediante contratto normale o contratto collettivo.

                                         Anche se al dipendente viene effettivamente erogato solo il salario netto, a non averne dubbi il diritto contrattuale al salario si estende all'intero importo del cosiddetto salario lordo, dal quale vanno trattenuti gli importi dovuti dal dipendente alle varie assicurazioni sociali (cfr. doc. A, pag. 1).

                                         Di conseguenza, in caso di mancato pagamento il dipendente può legittimamente convenire in causa il proprio datore di lavoro per l'ammontare del salario lordo e di regola il giudice avrà cura di precisare nel dispositivo se l'importo attribuito è da intendere al lordo oppure al netto dei contributi sociali. L'obiezione della convenuta secondo cui l'istante non avrebbe diritto alla parte del proprio salario che deve essere trattenuta e riversata alle varie assicurazioni sociali è perciò manifestamente priva di fondamento, e il giudizio impugnato necessita unicamente la precisazione -peraltro facilmente deducibile già dai suoi considerandi- del fatto che sui fr. 6'000.-- dei salari di febbraio e marzo 1999 e sui fr. 1'750.-- di quota parte della tredicesima vanno effettuate le trattenute di legge, mentre i fr. 2'562.-- degli assegni familiari vanno versati senza deduzione alcuna, così come i fr. 1'260.-- non riversati alla cassa pensione, che costituiscono essi stessi una trattenuta di legge.

                                         L'obiezione riguardante detti fr. 1'260.-- è infatti del tutto analoga alla precedente: anche in questo caso si tratta di una parte del salario lordo dell'istante, che può pertanto postularne il pagamento in giudizio, ma trattandosi di una trattenuta ai sensi della LPP il pagamento avverrà in favore della cassa pensione, in concreto la __________.

                                         Per chiarezza si procede in questa sede alla precisazione del dispositivo n. 1 del giudizio impugnato, la convenuta ai fini dell'attribuzione delle ripetibili di questa procedura è nondimeno pienamente soccombente, non verificandosi diminuzione alcuna dell'importo posto a suo carico dal Pretore.

Per i quali motivi

dichiara e pronuncia

                                    I.   L’appello 14 dicembre 1999 di __________ è evaso ai sensi dei considerandi.

                                         Il dispositivo n. 1 della sentenza 3 dicembre 1999 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 1, è riformato nel modo seguente:

                                         1.     L'istanza è parzialmente accolta.

                                                 __________, è condannata a pagare a __________:

                                                 -    fr. 7'750.-al lordo dei contributi sociali di legge oltre interessi al 5% dal 16 marzo 1999;

                                                 -    fr. 2'562.-- netti oltre interessi al 5% dal 16 marzo 1999;

                                                 __________, è inoltre condannata a riversare all'assicuratore LPP __________ l'importo di fr. 1'260.-- a valere quale parte del premio di cassa pensione a carico del dipendente.

                                   II.   Non si prelevano tasse o spese.

                                         L'appellante rifonderà a controparte fr. 300.-- per ripetibili di appello.

                                  III.   Intimazione:    - __________

                                         Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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