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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 18.02.2000 12.1999.223

18 febbraio 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,592 parole·~13 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 12.1999.00223

Lugano 18 febbraio 2000/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per statuire nella causa a procedura speciale per azioni derivanti da contratto di lavoro (inc. DI.99.141 della Pretura del Distretto di Bellinzona) promossa con istanza 28 giugno 1999 da

__________ rappr. dall'avv. __________  

contro

__________ rappr. dall'avv. __________  

chiedente la condanna della convenuta al pagamento di fr. 10'888,50 oltre interessi;

domanda cui la convenuta si è opposta salvo per l'importo riconosciuto di fr. 3'304.- e che il pretore con sentenza 2 novembre 1999 ha parzialmente accolto, ossia limitatamente a fr. 6'926.50 oltre interessi al 5% dal 31 dicembre 1998;

appellante la convenuta che con allegato 15 novembre 1999 postula che, in riforma della sentenza impugnata, l'istanza sia parzialmente accolta, ovvero soltanto per la somma da lei già riconosciuta in prima sede;

impugnazione cui l'istante si è opposta con osservazioni e appello adesivo 26 novembre 1999 con cui chiede al riforma della sentenza pretorile nel senso di accogliere la sua istanza per fr. 9'290.50, censurando altresì il calcolo delle ripetibili;

lette le osservazioni all'appello adesivo di data 7 dicembre 1999;

considera

in fatto e in diritto:

                                   1.   La presente vertenza ha preso avvio da un episodio di violenza avvenuto sul posto di lavoro il 15 settembre 1998 fra l'istante ed __________, nonché fra l'istante e __________, fratello del primo. Le reciproche denunce penali per vie di fatto sono sfociate in due decisioni di non luogo a procedere nei confronti delle persone coinvolte a dipendenza della reciprocità delle accuse e della mancanza di univocità nelle testimonianze assunte. In seguito a quei fatti l'istante è stata assente dal lavoro e riconosciuta inabile totalmente al lavoro per due mesi. Al termine di tale periodo essa non ha più ripreso il lavoro.

                                         Con l'istanza __________ -che aveva iniziato il lavoro presso la convenuta in data 12 gennaio 1998 come verniciatrice- rimprovera alla datrice di lavoro di aver tenuto per sé l'indennità d'infortunio pagatale dall'__________ per un totale di fr. 3'304.-, di non averle versato l'intero stipendio per il mese di agosto, ossia durante le ferie aziendali, e chiede il pagamento del salario dal 15 settembre al 31 dicembre 1998 (su una base mensile lorda di fr. 2'550.-) poiché l'interruzione del rapporto di lavoro è avvenuta in circostanze che realizzano i presupposti dell'art. 337 CO.

                                   2.   La convenuta si oppone all'istanza ad eccezione di quanto riguarda la citata somma di fr. 3'304.- riconosciuta di spettanza della lavoratrice. Per il resto considera che il rapporto di lavoro si era instaurato a dipendenza della relazione sentimentale esistente fra l'istante e __________, fratello di __________ e di __________ e si concretizzava in un contratto a cottimo sulla base di una rimunerazione oraria di fr. 17.-: in base al medesimo l'istante non era legata a orari di lavoro e veniva retribuita per le ore svolte. Sostiene che l'istante non ha più diritto ad alcunché a titolo di salario, essendo stata licenziata con effetto immediato in seguito al suo comportamento sul posto di lavoro.

                                   3.   Nella sentenza impugnata, stabilito dapprima come il rapporto in esame non sia un contratto a cottimo, ma un contratto di lavoro con salario orario, il pretore ha accolto la domanda di retribuzione per il periodo delle ferie estive, fissandola in fr. 1'552.50, pari a 31 giorni a fr. 69.-, dedotto quanto già percepito dalla lavoratrice. Per quanto riguarda il preteso salario da metà settembre a fine anno, ha considerato che la disdetta, data dalla lavoratrice, è giustificata dalla mancanza di fiducia venuta a turbare gravemente il rapporto di lavoro e concretizzatasi nel descritto episodio di violenza. Tuttavia il comportamento indisciplinato della lavoratrice, considerato concausa dell'accaduto, ha indotto il primo giudice a ridurre il credito per salario dell'istante, limitando il periodo di computo da metà novembre a metà dicembre. Compreso l'importo riconosciuto di fr. 3'304.- il credito della lavoratrice è così stato fissato in fr. 6'926.50 oltre interessi.

                                   4.   Con l'appello principale __________ impugna la sentenza pretorile sia in relazione al pagamento delle vacanze, sia in merito al salario riconosciuto per il periodo successivo al 15 settembre 1998. Sulla prima questione insiste sul fatto che nel salario orario di fr. 17.- era compresa l'indennità per vacanze e che tale pattuizione era legittima; in via subordinata propone che la stessa indennità venga calcolata sui mesi di lavoro svolti e non su un anno intero, ciò che porterebbe a un'indennità di massimi fr. 652.10. Sul secondo tema considera determinanti lo scritto dell'__________ che indicava come immediatamente sciolto il rapporto di lavoro e il fatto la lavoratrice non si sia più presentata al lavoro, in modo tale che appare contrario alla buona fede il riconoscimento del salario per un termine successivo alla cessazione del contratto. Subordinatamente sostiene che la notifica della disdetta da parte della lavoratrice dovrebbe essere considerata tardiva poiché non ha seguito immediatamente l'accaduto; dovendo la stessa essere interpretata come una normale disdetta del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 335c CO, l'istante sarebbe stata tenuta ad ossequiare i suoi impegni lavorativi fino a fine novembre: non essendosi presentata al lavoro alla fine del periodo d'invalidità -il 16 novembre 1998- dal salario di novembre dovrebbe così essere dedotto un importo corrispondente a un quarto del salario mensile (art. 337d CO).

                                   5.   Con le proprie osservazioni __________ si oppone all'appello di cui propone la reiezione. Con l'appello adesivo critica la pronuncia pretorile anzitutto per quanto riguarda il salario del mese di settembre di cui avrebbe diritto ancora al pagamento di tre giorni non coperti dall'indennità __________, oltre al 20% di differenza fra lo stipendio mensile e quell'indennità. Ritiene poi ingiustificata la deduzione sul credito di salario a dipendenza della concolpa presa in considerazione dal primo giudice che, per contro, non è stata provata in causa: sia le testimonianze, sia il certificato medico prodotto provano che essa ha dovuto subire l'aggressione di __________, senza aver causato in qualche modo quella reazione. Considera inutile far ricorso all'art. 337 cpv. 3 CO poiché la lettera dell'__________ non rappresentava una disdetta per motivi gravi, né la datrice di lavoro l'ha considerata tale dal momento che ha richiesto la ripresa del lavoro per il 16 novembre, comunicando al contempo il licenziamento della lavoratrice per la stessa data: rivendica pertanto il pagamento del salario fino a fine 1998.

                                         Con le osservazioni 7 dicembre 1999 la datrice di lavoro chiede la reiezione dell'appello adesivo.

                                   6.   L'unica posta pacifica nella liquidazione dei rapporti patrimoniali fra le parti alla fine del contratto è quella di fr. 3'304.-, pari all'indennità __________ relativa al periodo di inabilità al lavoro di __________, versata alla convenuta e da questa riconosciuta in favore dell'istante. E' invece oggetto di contestazione l'indennità per vacanze che si riferisce a un periodo precedente al litigio di cui s'è detto, ossia alle ferie aziendali che hanno avuto luogo dal 1. al 21 agosto 1998. L'indennità richiesta non dipende pertanto dal modo e dal tempo in cui il contratto ha preso termine. Controversa è anzitutto la pattuizione iniziale -di cui alla lettera d'assunzione dell'istante- in cui si legge: "Lo stipendio è fissato in fr. 17.- all'ora comprensivo di giorni festivi e vacanze" (doc. 1). Postulando il pagamento dell'indennità, l'istante ha affermato di non conoscere quella pattuizione scritta (vista per la prima volta durante la causa) e che lo stipendio orario era stato fissato senza alcuna formalità, in particolare non comprensivo né di giorni festivi, né di vacanze, essendo riferito unicamente all'orario effettivo di lavoro. Sulla vera portata del contratto non v'è pertanto prova certa, così che dev'essere condivisa l'opinione del pretore sulla portata del preteso accordo salariale. In effetti l'art. 329d cpv. 1 CO che prevede il pagamento del salario completo per la durata delle vacanze è una disposizione alla quale non può essere derogato a svantaggio del lavoratore mediante accordo, contratto normale o contratto collettivo (art. 362 CO). E' tuttavia possibile, in particolare in presenza di rapporti lavorativi dove le prestazioni del lavoratore sono irregolari, prevedere il pagamento del salario per i periodi di vacanza attraverso la corresponsione regolare di indennità aggiuntive (Ferienprozente), così che tale salario risulterà proporzionato alla retribuzione del lavoratore, evitando il calcolo del guadagno medio effettivo sulla base dei diversi periodi di retribuzione (Rehbinder M., in Comm. di Berna, 1985, art. 329d CO, N. 12). A dipendenza tuttavia dell'inderogabilità della norma, la giurisprudenza ha stabilito che la pattuizione di simili percentuali non può avvenire indicando che la retribuzione del lavoratore è globale o comprensiva delle vacanze, ma essa deve indicare in modo nettamente separato il supplemento versato a titolo d'indennità per vacanze dal salario propriamente detto, affinché il lavoratore sappia quale parte della sua retribuzione o quale percentuale gli viene versata come compenso per vacanze (DTF 107 II 434; JAR 1984, 154). In concreto, ne consegue il diritto dell'istante a un'indennità per vacanze.

                                         Nella subordinata esposta nell'appello la convenuta, presentando un proprio calcolo, ammette un'indennità per vacanze di complessivi fr. 652.10, ossia un risultato diverso da quello ottenuto dal primo giudice. Il calcolo dell'indennità per vacanze dev'essere comunque effettuato in base al guadagno medio, ritenuto che l'istante -come esposto nell'allegato introduttivo- non chiede un'indennità complessiva per vacanze non godute, ma unicamente riferita alle vacanze aziendali durate tre settimane durante il mese di agosto 1998. Orbene, al dilà dei calcoli di dettaglio operati dal primo giudice e dall'appellante, per individuare il salario mensile medio dell'istante potrebbe bastare il calcolo della media mensile (cfr. plico doc. G e i certificati presenti nell'incarto __________), escludendo i mesi di lavoro non completi, ossia gennaio (inizio dell'attività verso metà mese), agosto (durante il quale vi sono state le ferie) e settembre (dove l'attività è stata interrotta dalla rottura del contratto). Deducendo da quella media ciò che l'istante ha percepito per il lavoro svolto durante il rimanente del mese di agosto si ottiene un risultato ancora maggiore di quello calcolato del pretore e condiviso dall'istante. D'altra parte lo stesso salario mensile medio corrisponde quasi esattamente all'indennità per vacanze (4 settimane) calcolata sulla base dell'8,33% del salario annuale lordo teorico (poiché l'istante ha lavorato meno di un anno), così come indicato nei casi in cui il salario durante l'anno lavorativo è irregolare (Brühwiler J., Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, ed. 2, art. 329d CO, N. 3 b). La conclusione del pretore dev'essere pertanto condivisa anche nella quantificazione del credito, mentre l'appello -su questo punto- dev'essere respinto.

                                   7.   Secondo l'art. 337 cpv. 1 CO il datore di lavoro e il lavoratore possono in ogni tempo recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause gravi. A prescindere dalla natura del motivo che può rappresentare in concreto causa grave, vale in ogni caso che la parte che denuncia il contratto lo faccia tempestivamente (Brühwiler, op.cit., art. 337 CO, N. 10); ciò significa, nel caso concreto, che la dichiarazione di disdetta del contratto di lavoro per cause gravi, formulata per l'istante dall'__________ e chiedente "il pagamento del salario fino a concorrenza del periodo regolare di disdetta (un mese)", poiché reca la data del 9 ottobre 1998 (doc. 10) è tardiva: infatti, il fatto grave cui si riferisce la disdetta è esplicitamente l'accaduto del 15 settembre, mentre il tempo di riflessione concesso da dottrina e giurisprudenza è -salvo casi particolari che qui non ricorrono- soltanto di qualche giorno; la sanzione di tale tardività è la perenzione del diritto stesso alla rescissione immediata (Brühwiler, op. cit., ibidem; Rehbinder, Comm. cit., 1992, art. 337 CO, N. 16) e quindi l'impossibilità di far capo alle conseguenze previste dalla legge. Nel caso particolare, ancorché l'istante abbia compromesso tali suoi diritti, essa ha tuttavia dichiarato di rescindere il contratto di lavoro con effetto immediato, ossia a far data dal 9 ottobre 1998. Da quella data essa ha pertanto rinunciato a ogni suo diritto contrattuale; ciò che ha incontrato peraltro il consenso della datrice di lavoro laddove ha espresso il desiderio che l'istante, allo scadere del periodo di inabilità al lavoro, non fosse più alle sue dipendenze (doc. 11). Se ne deve concludere che l'istante stessa abbia esplicitamente rinunciato al suo diritto al salario oltre quanto già avesse percepito. Per questa parte del credito l'appello deve pertanto essere accolto e la sentenza pretorile modificata di conseguenza.

                                   8.   Con l'appello adesivo l'istante, oltre a chiedere il pagamento del salario per il periodo 16 novembre - 31 dicembre 1998 (questione evasa al considerando precedente), postula la condanna di controparte al pagamento della differenza fra l'indennità riconosciutale dall'__________ e il proprio salario medio, in particolare relativamente ai primi tre giorni di incapacità lavorativa (giorni di carenza) e alla differenza del 20% per il tempo rimanente. Le domande sono tuttavia inammissibili: anzitutto per motivi di procedura poiché, così come formulate in questa sede, non possono rientrare nella posta complessiva proposta con l'istanza e relativa allo stipendio per il periodo 15 settembre - 31 dicembre che si fondava unicamente sulla somma dei salari mensili medi senza nessun esplicito riferimento a un preteso diritto riguardo all'ammontare dell'indennità __________. Esse pertanto costituiscono domande nuove, formulate in contrasto con l'art. 321 CPC e non oggetto della vertenza così come definita in prima sede. In secondo luogo, le richieste difetterebbero comunque dei presupposti per essere accolte nel merito. A titolo abbondanziale può infatti essere osservato che, in virtù dell'art. 324b CO, quando il lavoratore è assicurato obbligatoriamente contro le conseguenze economiche d'un impedimento al lavoro, dovuto a motivi inerenti alla sua persona e intervenuto senza sua colpa, il datore di lavoro non è tenuto a pagare il salario qualora le prestazioni dovute dall'assicurazione per il tempo limitato compensano almeno i quattro quinti del salario. E' ciò che è pacificamente accaduto nel caso concreto dal momento che la stessa appellante adesivamente sostiene che l'__________ ha lasciato scoperto il 20%, ossia un quinto, dello stipendio mensile (appello adesivo, ad 4). Né risulta che le parti abbiano pattuito un ulteriore obbligo da parte della datrice di lavoro.

                                   9.   L'appellante principale impugna la decisione pretorile anche per quanto riguarda gli interessi di mora per il motivo che l'istante ha notificato per la prima volta le proprie pretese con l'inoltro della causa, ossia il 28 giugno 1999. Sennonché, nel diritto del lavoro è la legge stessa che determina l'esigibilità di tutti i crediti delle parti che coincide con la fine del rapporto (art. 339 cpv. 1 CO); in particolare se le pretese delle parti non vengono corrisposte alla fine del contratto, è data la mora del debitore -senza necessità di interpellazione- se la fine del contratto è conseguenza di una disdetta (Brühwiler, op. cit., art. 339 CO, N. 1). Poiché la sentenza impugnata calcola gli interessi a far data dal 31 dicembre 1999, ossia da un data successiva alla fine del contratto, la censura non ha motivo per essere accolta.

Per tutti questi motivi,

richiamati per le spese l'art. 417 lett. e CPC e la TOA,

pronuncia:

                                    I.   L'appello di __________ è parzialmente accolto.

                                   II.   L'appello adesivo di __________ è respinto.

                                  III.   Di conseguenza la sentenza 2 novembre 1999 del Pretore del distratto di Bellinzona è così riformata:

                                         1.     In parziale accoglimento dell'istanza, la ditta __________ è condannata a pagare a __________, la somma di fr. 4'856.50 oltre interessi al 5% dal 31 dicembre 1998.

                                         2.     Non si prelevano spese né tassa di giustizia.

                                         3.     L'istante rifonderà alla convenuta la somma di fr. 250.- a titolo di ripetibili parziali.

                                 IV.   Non si prelevano spese né tassa di giustizia.

                                         __________ verserà a __________ la somma di fr. 250.- a titolo di ripetibili parziali per l'appello e l'appello adesivo.

                                  V.   Intimazione:       -    __________

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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