Incarto n. 12.1999.00220
Lugano 5 maggio 2000/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.98.354 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 10 luglio 1998 da
__________
rappr. dall'avv. __________
contro
__________
rappr. dall'avv. __________
con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 25'000.-- oltre interessi in conseguenza del contratto di mutuo;
Domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 22 ottobre 1999 ha accolto;
Appellante la convenuta, che con atto di appello del 12 novembre 1999 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre l'attore con osservazioni 13 dicembre 1999 postula la reiezione del gravame;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
1. - se deve essere accolto l’appello
2. - tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. L’attore sostiene di avere venduto alla convenuta (allora denominata __________) nel 1994 l'intero pacchetto azionario della __________ (ora denominata __________) al prezzo complessivo di fr. 100'000.--.
Contestualmente alla compravendita, sarebbe stato pattuito che l'attore effettuasse un mutuo di fr. 25'000.-- in favore della società compravenduta, mutuo che tuttavia, in applicazione delle norme sul contratto in favore di terzi (art. 112 CO), dovrebbe essere rimborsato dalla convenuta, che vi si opporrebbe, dal che la presente causa.
B. La convenuta nella propria risposta del 24 novembre 1998 si è opposta alla petizione affermando di avere già pagato i fr. 100'000.-- previsti quale prezzo di vendita delle azioni della __________ con un primo pagamento di fr. 51'000.-- ed un secondo pagamento di fr. 49'000.--.
Con i primi fr. 51'000.-- l'attore avrebbe effettuato il previsto mutuo di fr. 25'000.-- alla __________, che ne sarebbe la debitrice, e non alla convenuta, che invece nulla dovrebbe.
C. Le parti hanno in seguito sostanzialmente confermato le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
D. Il Pretore, riassunti i fatti rilevanti, ha ritenuto che l'importo di fr. 25'000.-- messo a disposizione della __________ costituirebbe in realtà il saldo del pattuito prezzo di vendita di complessivi fr. 100'000.--, ragione per cui l'attore potrebbe richiederne il pagamento alla convenuta, a prescindere dall'inesatta indicazione dell'esistenza di un contratto di mutuo.
E. Delle argomentazioni dell'appellante -che postula la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione- e di quelle del resistente, che chiede invece la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili- si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
1. A questo stadio della causa non è controversa l'esistenza tra le parti in causa di un contratto di compravendita per mezzo del quale l'attore ha venduto alla convenuta nel 1994 l'intero pacchetto azionario della __________, pattuizione del resto risultante dal "Kaufvertrag" di cui al doc. E.
Sono invece controversi gli esatti termini di tale contratto, da determinare se del caso in applicazione dei criteri interpretativi desunti dal principio dell'affidamento (art. 1 e 18 CO, art. 2 CC), laddove la questione litigiosa è in sostanza quella relativa all'esistenza di un credito dell'attore nei confronti della convenuta.
2. Dal testo del contratto si evince che esso prevedeva a carico dell'acquirente (cioè della qui convenuta) i seguenti pagamenti;
- fr. 26'000.-- da pagare al venditore (cioè all'attore) entro il 28 febbraio 1994, "welche 51 Aktien der Fa. __________ entsprechen" (doc. E, punto 1);
- fr. 25'000.-- da pagare "als Aktionär" sul conto della __________ "als Darlehen" (doc. E, punto 2);
- fr. 49'000.-- da pagare al venditore entro il 31 dicembre 1994, "welche 49 Aktien der Fa. __________ entsprechen" (doc. E, punto 3).
Non vi è contestazione sul fatto che i tre pagamenti, che assommano complessivamente a fr. 100'000.--, sono stati regolarmente effettuati (petizione, punto 3, pag. 3; doc. M, 10, 11).
E' altresì pacifico che entrambe le parti hanno affermato che il prezzo complessivo del pacchetto azionario era di fr. 100'000.-- (per l'attore: cfr. petizione, punto 2, pag. 2; per la convenuta: cfr. risposta, ad 2, pag. 2), affermazioni che trovano conferma nelle risultanze delle trattative precontrattuali, da cui emerge il concorde intento di vendere e acquistare le azioni al loro valore nominale di fr. 1'000.-- l'una (per l'attore doc. F; per la convenuta doc. D).
Se ne deduce che la reale concorde volontà delle parti era quella per cui la convenuta doveva pagare fr. 100'000.-- e l'attore doveva ricevere il medesimo importo.
3. Ciò non è tuttavia avvenuto: la convenuta ha infatti pagato fr. 100'000.--, ma l'attore ha ricevuto unicamente fr. 75'000.--, mentre i rimanenti fr. 25'000.-- sono stati ricevuti a titolo di mutuo dalla società compravenduta.
Anche se questa somma è stata versata direttamente dalla convenuta alla mutuataria, come risulta dal doc. 10, è pacifico che tale pagamento è stato fatto in nome e per conto dell'attore, il quale vanta perciò il diritto alla restituzione dell'importo, visto che in caso contrario ci si troverebbe nella situazione -contraria alla volontà delle parti- per cui l'attore avrebbe ricevuto solo fr. 75'000.-e la convenuta (dopo la restituzione del mutuo) avrebbe in definitiva pagato solo fr. 75'000.--.
4. Accertato che il diritto alla restituzione del mutuo spetta all'attore, occorre chiarire se sia la convenuta a essere gravata del corrispondente onere.
La risposta non può che essere negativa.
Da un lato si è visto che la convenuta non è parte di quel contratto, ed inoltre essa ha già pagato l'intero importo del prezzo di vendita del pacchetto azionario della società mutuataria.
Il riequilibrio di tutte le posizioni di dare, ma anche il corretto adempimento dei vari rapporti contrattuali, avviene invece con la restituzione dei fr. 25'000.-- dalla società venduta, che li ha ricevuti a mutuo, all'attore, che li ha mutuati.
Questo risultato non muta per effetto dell'invocazione dell'art. 112 CO, manifestamente malinteso dall'attore e non applicabile alla specie.
Vero è invece che la convenuta, quale parte integrante della sua controprestazione nel contratto di acquisto delle azioni, si è impegnata alla pattuizione diretta del mutuo con la società compravenduta, e dato che la gestione delle due società era la stessa, il consenso all'accettazione del mutuo è avvenuto per atti concludenti, situazione diversa dal contratto in favore di terzi ed esplicitamente confermata nel post scriptum fatto dall'attore in calce al doc. G.
Ma anche volendo, per denegata ipotesi, ammettere l'esistenza di un contratto in favore di terzi, si dovrebbe comunque ritenere che oggetto del contratto è la concessione di un mutuo ad un terzo, ragione per cui il terzo (cioè la mutuataria) dal contratto in suo favore acquisisce solo il diritto ad ottenere il mutuo, il che non toglie che le obbligazioni derivanti da tale contratto di mutuo (ed in particolare quella al suo rimborso) sono sue, e non della parte che ha promesso all'attore la stipula del mutuo.
L'attore ha perciò in definitiva richiesto il rimborso del mutuo al soggetto giuridico sbagliato.
Ne deve conseguire l'accoglimento del gravame.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza dell'attore (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 e segg. CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 12 novembre 1999 di __________ von __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 22 ottobre 1999 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, è riformata nel modo seguente:
1. La petizione è respinta.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'200.-- e le spese, da anticipare dall'attore, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere alla convenuta fr. 2'800.-- per ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 850.-b) spese fr. 50.--
T otale fr. 900.--
Già anticipati dall'appellante, sono a carico dell'attore, che rifonderà alla convenuta fr. 1'500.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario