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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 19.01.2000 12.1999.219

19 gennaio 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,004 parole·~5 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 12.1999.00219

Lugano 19 gennaio 2000/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per giudicare nelle causa ordinaria appellabile OA.99.162 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 4 marzo 1999 da

                                         __________

                                         rappr. dall'avv. __________

                                         contro

                                         __________

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 12'144.60 oltre accessori in conseguenza del contratto di compravendita;

Domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 28 ottobre 1999 ha accolto;

Appellante la convenuta, che con atto di appello dell'8 novembre 1999 postula la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;

Appello sul quale l'attrice non si è espressa;

Ritenuto

in fatto:

                                          che con la petizione l’attrice afferma di avere fornito alla convenuta nel corso del 1997 4 computers portatili e i relativi accessori, il tutto come riportato nelle 4 fatture doc. A1-A4 per complessivi DM 14'920.--, rimaste impagate e oggetto della causa in rassegna;

                                          che la convenuta si è opposta alla petizione con risposta del 17 maggio 1999 adducendo la difettosità dei computers forniti dall'attrice;

                                          che sempre secondo la convenuta, essa avrebbe incaricato l'attrice delle riparazioni che sarebbero state effettuate solo dopo mesi di attesa;

                                          che perciò essa avrebbe dovuto acquistare altrove un computer per fornirlo al cliente;

                                          che essa avrebbe inoltre dovuto farsi carico dei costi di spedizione e dello sdoganamento per il trasporto degli apparecchi difettosi;

                                          che con la replica e la duplica le parti hanno confermato le proprie tesi e domande, contestando quelle della parte avversaria;

                                          che le parti non hanno chiesto l'assunzione di mezzi di prova, ma si sono limitate a produrre dei documenti a sostegno delle proprie allegazioni;

                                          che il Pretore nel giudizio impugnato, rilevata l'applicabilità alla fattispecie della Convenzione di Vienna, ha ammesso la petizione sostenendo che non sarebbero provate le asserite inadempienze della venditrice;

                                          che con l'appello la convenuta ribadisce nella sostanza le proprie precedenti argomentazioni e ne adduce inoltre di nuove, della cui rilevanza si dirà più avanti;

Considerato

in diritto:

                                          che chi, come l'attrice, procede per l'adempimento di una pretesa contrattuale è di principio gravato dell'onere di dimostrare l'esistenza dell'asserito contratto, come pure di comprovare la sussistenza e la congruità della pretesa vantata (art. 8 CC; 183 CPC), e questo anche nell'ambito di un contratto di compravendita disciplinato dalla Convenzione di Vienna;

                                          che né l'esistenza del rapporto contrattuale e neppure l'ammontare del credito così come risultante dalle fatture dell'attrice sono contestati dalla convenuta;

                                          che tuttavia dall'esame delle fatture in atti risulta che l'attrice non è più titolare del credito di DM. 5'396.-- di cui alla fattura doc. A2;

                                          che infatti dal documento medesimo (pag. 2) risulta che il relativo credito è stato ceduto a terzi nell'ambito di un contratto di factoring stipulato dall'attrice;

                                          che l'attrice non possiede perciò la legittimazione attiva per procedere all'incasso di tale importo difettando la prova che il credito è stato retrocesso nella forma scritta (SJ 1982, 93);

                                          che la carenza di legittimazione attiva deve essere esaminata d'ufficio dal giudice in ogni stadio della causa (II CCA 8 giugno 1995 in re U./H., 6 aprile 1995 in re C. srl/S. e S. SA), e va perciò qui rilevata anche in assenza di una corrispondente censura da parte della convenuta;

                                          che il credito dell'attrice va perciò ridotto di DM 5'396.--;

                                          che per il resto va invece rilevato che secondo le stesse affermazioni di cui agli allegati introduttivi della convenuta i difetti ai computers sarebbero stati riparati, e non vi è perciò spazio per pretese di minor valore;

                                          che l'asserita mora nell'effettuazione delle riparazioni non è stata debitamente comprovata dalla convenuta, che vi era tenuta, ragione per cui vanno respinte le pretese risarcitorie relative ai danni che essa afferma di avere subito nei rapporti con la propria clientela;

                                          che non vi è invece motivo di non gravare l'attrice dei costi di spedizione dei computers difettosi, posto che l'attrice stessa ha ammesso sia la difettosità che il proprio obbligo alla prestazione di garanzia nella forma della riparazione gratuita (replica, pag. 2);

                                          che il credito dell'attrice va perciò ridotto di ulteriori fr. 234.10 (doc. 10) e fr. 367.50 (doc. 16);

                                          che stante l'incontestato saggio di conversione di fr. 81.398 per DM 100.-- (doc. C) all'attrice spettano DM 14'920.-- ./. DM 5'396.-- ./. fr. 234.10 ./. fr. 367.50;

                                          che ne deriva un credito di fr. 7'150.75;

                                          che gli interessi di mora al 5% possono decorrere dalle date indicate dall'attrice, rimaste incontestate, ritenuto però che il credito di cui alla fattura del 2 aprile 1997 (doc. A2) non spetta all'attrice;

                                          che delle nuove argomentazioni addotte con la resistente solo con l'appello non si può invece tenere conto, ostandovi il divieto di cui all'art. 321 CPC;

                                          che ne deve conseguire, ai sensi dei precedenti considerandi, il parziale accoglimento del gravame;

                                          che la tassa di giustizia e le spese di procedura delle due sedi possono essere ripartite in parti uguali con compenso delle ripetibili, stante la sostanziale equivalenza delle reciproche soccombenze delle parti  (art. 148 CPC);

Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

                                     I.   L’appello 8 novembre 1999 di __________ è parzialmente accolto.

                                          Di conseguenza la sentenza 28 ottobre 1999 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, è riformata nel modo seguente:

                                          1.   La petizione è parzialmente accolta.

                                               __________,  condannata a pagare a __________, fr. 7'150.75 oltre interessi al 5% dal 17 febbraio 1997 su fr. 6'708.85 e dal 13 maggio 1997 su fr. 441.90.

                                          2.   La tassa di giustizia di fr. 500.-- e le spese, da anticipare dall’attrice, sono a carico delle parti per metà ciascuno, compensate le ripetibili.

                                    II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

                                          a)  tassa di giustizia                                   fr.   480.-b)  spese                                                     fr.     20.--

                                          T otale                                                      fr.   500.-già anticipati dall’appellante, sono a carico delle parti per metà ciascuno, compensate le ripetibili di appello.

                                   III.   Intimazione:    -  __________

                                          Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

12.1999.219 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 19.01.2000 12.1999.219 — Swissrulings