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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 15.05.2000 12.1999.207

15 maggio 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,386 parole·~12 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 12.1999.00207

Lugano 15 maggio 2000/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per statuire nella causa -inc. no. OA.94.00819 (già 234/91/B e 1354) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3promossa con istanza 1° luglio 1991 da

__________ rappr. dall'avv. __________  

contro

__________ rappr. dall'avv. __________  

con cui l'istante ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 7'000.- oltre interessi quale saldo dell'onorario d'architetto;

domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione dell'istanza e in via riconvenzionale ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 100'000.- più interessi, somma ridotta in sede conclusionale a fr. 92'586.-, a titolo di risarcimento del danno contrattuale;

sulle quali il Pretore si è pronunciato con sentenza 27 settembre 1999, con cui ha accolto l'istanza per fr. 925.- più interessi e respinto la domanda riconvenzionale;

appellante il convenuto con atto di appello 18 ottobre 1999 con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la riconvenzionale per fr. 92'586.- e di modificare la ripartizione dei costi della perizia giudiziaria, il tutto con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l'istante con osservazioni 17 novembre 1999 postula la reiezione del gravame, protestando spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto

                                  A.   Il 21 agosto 1989 __________ ha incaricato lo studio di architettura __________ della progettazione, dell'allestimento dei preventivi e dei contratti con gli artigiani nonché della direzione lavori inerenti la formazione di una piscina coperta per idromassaggi sul mappale N. __________ RFD di __________ (doc. A, inc. 234/91/B). I costi dell'opera erano stati preventivati in fr. 650'000.- (doc. A3, inc. 1354), importo che nel gennaio 1990 è stato aggiornato a fr. 746'500.- (doc. G2, inc. 1354).

                                  B.   Nel dicembre 1990, a seguito di divergenze tra le parti, lo studio d'architettura ha sospeso la sue prestazioni ed ha in seguito emesso la sua nota d'onorario per quanto svolto sino ad allora (esclusa la "Abschlussphase"), concludente per un importo a suo favore di fr. 72'000.- (doc. B, inc. 234/91/B). Essendo sino ad allora stati corrisposti acconti per fr. 65'000.-, ne risultava un saldo di fr. 7'000.-, oggetto dell'istanza che qui ci occupa.

                                  C.   Il committente si è opposto all'istanza e con domanda riconvenzionale, avversata dalla controparte, ha a sua volta chiesto la condanna di quest'ultima al pagamento di fr. 100'000.-: egli ritiene di non dover più nulla all'architetto, che non avrebbe svolto diligentemente l'incarico affidatogli ed al quale andrebbero imputate gravi inadempienze contrattuali, ravvisabili da un lato nella mancata presentazione di una stima attendibile e dall'altro nella carente direzione dei lavori, segnatamente per non aver consegnato i piani del progetto, né segnalato i difetti dell'opera, né sorvegliato il cantiere, il tutto omettendo ogni informazione circa l'evoluzione dei costi, ciò che in definitiva gli avrebbe cagionato un importante danno di cui egli chiede il risarcimento. In sede conclusionale, preso atto delle risultanze peritali, la pretesa riconvenzionale è stata ridotta a fr. 92'586.- e meglio fr. 36'336.per i difetti dell'opera riconducibili a mancanze della controparte e fr. 56'250.per il sorpasso del preventivo rispettivamente per l'aumento dei costi.

                                  D.   Con la sentenza qui impugnata il Pretore ha accolto l'istanza limitatamente a fr. 925.- e respinto la domanda riconvenzionale.

                                         Il giudice di prime cure ha dapprima appurato che le prestazioni svolte dall'architetto giustificavano una sua remunerazione complessiva di fr. 65'925.-, da cui il saldo riconosciuto all'istante. L'istruttoria aveva invece escluso l'esistenza di violazioni contrattuali da parte dell'architetto: gli atti di causa confermavano anzi l'esecuzione di importanti opere supplementari richieste dalla committenza, la continua presenza sul cantiere della direzione lavori e la costante informazione del committente circa l'evoluzione dei costi, ciò che imponeva senz'altro di respingere la pretesa di fr. 56'250.- per il sorpasso del preventivo; nemmeno l'altra pretesa di fr. 36'336.- relativa ai difetti dell'opera imputabili all'architetto meritava accoglimento, non essendo stata provata la tempestiva notifica dei difetti stessi, né essendo tale tematica stata sviluppata negli allegati preliminari.

                                  E.   Con l'appello il convenuto e attore riconvenzionale chiede la riforma del primo giudizio nel senso di accogliere la riconvenzione per fr. 92'586.-.

                                         A suo giudizio, una corretta lettura delle risultanze istruttorie permetterebbe di ritenere provata l'esistenza delle asserite inadempienze contrattuali a carico dell'architetto. Egli ribadisce quindi il ben fondato delle sue pretese, quella di fr. 56'250.- per il sorpasso del preventivo e quella di fr. 36'336.- per i difetti dell'opera dovuti all'agire della controparte.

                                  F.   Delle osservazioni con cui l'istante e convenuta riconvenzionale postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.

considerando

in diritto

                                   1.   Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale il contratto di architetto è un negozio giuridico misto. Il discorso sulla sua qualificazione non può essere generalizzato oltre misura, dato che l’esito risulta differente a seconda delle prestazioni confidate all’architetto nel caso specifico (DTF 114 II 56; Gauch/Tercier, Das Architektenrecht, 3. ed., Friborgo 1995, N. 28 e seg.; Fellmann, Berner Kommentar, 1992, N. 179 ad art. 394 CO; Schaumann, Rechtsprechung zum Architektenrecht, 4. ed., Friborgo 1999, N. 1a e 1b).

                                         Alcune prestazioni, come l’esecuzione dei piani, dei preventivi e del progetto definitivo sono assoggettate alle norme sull’appalto (DTF 109 II 465, 114 II 56; Gauch/Tercier, op. cit., N. 31 e seg.; Gauch, Der Werkvertrag, 4. ed., Zurigo 1996, N. 49-52; Fellmann, op. cit., N. 180 e 322 e segg. ad art. 394 CO); altre, come l’aggiudicazione delle opere agli artigiani e la direzione dei lavori, sono sottoposte alle norme sul mandato (Gauch, op. cit., N. 53 e segg.; Gauch/Tercier, op. cit., N. 34 e 36; Fellmann, op. cit., N. 181 ad art. 394 CO). Se, per contro, il contenuto contrattuale prevede per l’architetto l’obbligo di eseguire la progettazione e di curare la direzione dei lavori o la loro aggiudicazione, ci si troverà confrontati con un cosiddetto “Gesamtvertrag”, configurazione giuridica che il Tribunale federale considera di natura mista (DTF 109 II 465; Gauch, op. cit., N. 57 e segg.; Gauch/Tercier, op. cit., N. 38; Fellmann, op. cit., N. 182 ad art. 394 CO); la dottrina più recente, per motivi di praticabilità ed in considerazione del necessario rapporto di fiducia tra l’architetto ed il committente, ritiene, al contrario, che in tal caso sia giustificato applicare nella loro globalità le normative relative al mandato (Gauch/Tercier, op. cit., N. 39 e segg.; Fellmann, op. cit., N. 182 ad art. 394 CO; IICCA 10 maggio 1994 in re A.-D./B. e llcc., 13 giugno 1994 in re G./R., 17 settembre 1996 in re C./M.P. SA, 5 novembre 1997 in re C./P., 7 aprile 2000 in re S./F. SA).

                                         Nel caso di specie, l’attività dello studio d'architettura non era limitata all’esecuzione dei piani, dei preventivi e del progetto definitivo, ma aveva pacificamente per oggetto tutte le prestazioni fatturabili (100%; cfr. doc. A, inc. 234/91/B): in tali circostanze è evidente che risultano applicabili le norme relative al contratto di mandato (art. 394 e segg. CO).

                                   2.   L'appellante, nel suo gravame, si dilunga nel riprodurre ampi stralci delle testimonianze e delle perizie giudiziarie, che -a suo dire- comproverebbero le asserite carenze nella direzione lavori e nell'informazione al committente e più in generale gli errori di progettazione imputabili all'architetto.

                                         Sennonché, tale esposto rimane in realtà fine a sé stesso, la parte appellante non avendone in definitiva tratto alcuna conseguenza di carattere economico (ciò era semmai rilevante per la determinazione dell'onorario dell'architetto, tematica ormai evasa in queste sede), se non per quanto riguarda il sorpasso del preventivo e le carenze nella progettazione, questioni queste ultime che verranno esaminate nei prossimi considerandi.

                                   3.   Con riferimento a quest'ultima fattispecie, occorre premettere che negli allegati preliminari il convenuto ed attore riconvenzionale non ha assolutamente rimproverato alla controparte una difettosa progettazione delle opere, limitandosi invece a censurare da una parte l'aumento dei costi e le carenze nell'informazione e dall'altra inadempienze nella direzione lavori. Il fatto che a p. 4 della domanda riconvenzionale, a conclusione dell'allegato, egli abbia precisato che il risarcimento era chiesto "per la violazione del contratto d'architetto, comprendente la fase della progettazione e della direzione dei lavori …" non faceva che ribadire le censure sollevate in precedenza, che si riconducevano a due differenti fasi dell'intervento dello specialista, appunto quella della progettazione e quella della direzione dei lavori, ma comunque non significava ancora che all'architetto fossero in generale rimproverati errori nella progettazione rispettivamente che lo stesso veniva reso responsabile per eventuali scelte progettuali inadeguate.

                                         In ogni caso, quand'anche per ipotesi si volesse ammettere -contrariamente all'evidenza- che in quell'occasione l'attore riconvenzionale abbia effettivamente inteso censurare eventuali carenze nella progettazione da parte dell'architetto, è chiaro che egli, non avendo esposto in modo preciso ed articolato in cosa consistessero tali carenze, è senz'altro venuto meno all'obbligo di allegazione che gli incombeva (art. 170 lett. e CPC; cfr. IICCA 14 gennaio 1998 in re L. SA/S. SA e I. SA) -così pure il Pretore a p. 5 e 6 della sentenza, che per altro, su questo punto, nemmeno è stata oggetto di censura in appello- ciò che va sanzionato con l'irricevibilità della relativa richiesta.

                                         La pretesa di fr. 36'336.- (il cui ammontare è desumibile a p. 41-44 della perizia 28/3/1997, inc. 1095 richiamato), che a ben vedere si riferisce alla quota parte del danno imputabile all'architetto in relazione ai difetti riscontrati nell'opera per l'inadeguatezza delle soluzioni tecniche da lui proposte (cfr. perizia 28/3/1997, inc. 1095 richiamato p. 41 e complemento perizia 15/4/1996 p. 8), sollevata per la prima volta in sede conclusionale (art. 78 CPC; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 24 e 25 ad art. 78) deve pertanto essere respinta, siccome irricevibile nel suo complesso.

                                   4.   Per l'aumento dei costi rispettivamente il superamento del preventivo l'appellante ripropone in questa sede la pretesa di fr. 56'250.-: a suo giudizio, dal sorpasso del preventivo non dovuto alle opere supplementari (fr. 125'000.-) andava dedotto il margine di tolleranza del 10% (fr. 12'500.-), mentre all'architetto andava caricato metà del danno così risultante (50% di fr. 112'500.-).

                                4.1   Il Tribunale federale ha recentemente (DTF 119 II 249, 122 III 61, sentenze invero note all'appellante) preso posizione in merito al superamento del preventivo da parte dell'architetto, precisando che quest'ultimo deve rispondere nei confronti del committente del danno pari alla differenza tra i costi effettivi di realizzazione e il valore soggettivo dell’opera risultante dal contratto, eventualmente determinato dal giudice ai sensi dell'art. 42 cpv. 2 CO. Questo perché il danno deriva in ultima analisi dal fatto che viene disattesa la fiducia del committente nella possibilità di realizzare l’opera al costo preventivato, benché ciò sia stato ritenuto possibile (IICCA 20 gennaio 1995 in re V./W., 29 maggio 1998 in re V./D.).

                                4.2   In concreto, il perito giudiziario ha accertato che l'opera è risultata troppo costosa per raffronto a quanto effettivamente realizzato (perizia 15/8/1995 p. 39 e 41), verosimilmente a seguito della mancata stipula di contratti a forfait con gli artigiani (perizia 15/8/1995 p. 39); in particolare che vi era stato un superamento del preventivo iniziale, di fr. 650'000.-, dell'ordine del 40% (perizia 15/8/1995 p. 39) pari a circa fr. 240-250'000.- (complemento perizia 15/4/1996 p. 15), di cui circa fr. 100-150'000.- che non trovavano giustificazione nelle opere supplementari (complemento perizia 15/4/1996 p. 17 e 19).

                                         Si ha così, a mente della scrivente Camera, quel caso, configurante il limite massimo del risarcimento accordabile al committente, in cui al sorpasso del preventivo non corrisponde un reale maggior valore oggettivo dell'opera, oppure in cui, se detto maggior valore è dato, esso è nondimeno privo di particolare interesse soggettivo per il committente, così che il danno corrisponde in pratica alla differenza tra il preventivo maggiorato del margine di tolleranza del 10% e l'importo di cui al consuntivo (da cui vanno ovviamente dedotti gli eventuali importi delle opere supplementari; IICCA 29 maggio 1998 in re V./D.).

                                         Preso atto che, successivamente all'allestimento del referto peritale alcune posizioni creditorie degli artigiani sono state ridimensionate, in ragione di circa fr. 30'000.- (il saldo dell'impresario __________, di cui all'inc. 1095 richiamato, è passato da fr. 124'939.75 a fr. 100'129.- mentre quello dello studio d'architettura __________, oggetto dell'istanza in rassegna, da fr. 7'000.- a fr. 925.-), il danno risarcibile dalla convenuta riconvenzionale per il superamento del preventivo risulta il seguente: dal sorpasso effettivo in fr. 125'000.- (importo medio tra i fr. 100-150'000.- indicati dal perito) vanno dedotti fr. 30'000.- di riduzioni sulle pretese degli artigiani e fr. 65'000.pari al margine di tolleranza del 10% dell'importo preventivato in fr. 650'000.-, da cui un danno teorico di fr. 30'000.-. Quest'ultima somma, così come richiesto dall'appellante, va caricata all'architetto in ragione del 50%, per cui in definitiva a suo carico restano fr. 15'000.-: su tale somma decorrono gli interessi moratori del 5% a far tempo dall'inoltro della domanda riconvenzionale, prima valida messa in mora agli atti.

                                   5.   Il parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, che così ne deriva, impone a sua volta di modificare il riparto delle spese -comprese quelle relative alla perizia giudiziaria- e delle ripetibili della sede pretorile.

                                   6.   Ne discende il parziale accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi.

                                         La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

                                    I.   L’appello 18 ottobre 1999 di __________ è parzialmente accolto.

                                         Di conseguenza la sentenza 27 settembre 1999 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:

                                   2.   La domanda riconvenzionale è parzialmente accolta.

                                         §    Di conseguenza __________, è condannata a rifondere a __________, la somma di fr. 15’000.- oltre interessi al 5% dal 30 gennaio 1992.

                                 3.2   La tassa di giustizia dell'azione riconvenzionale di fr. 2'500.- e le spese, da anticipare dall'attore riconvenzionale, restano a suo carico per 6/7 e per la rimanenza sono a carico della controparte, a cui egli rifonderà fr. 4'250.- per parti di ripetibili.

                                 3.3   I costi della perizia giudiziaria, già anticipati come di rito, sono a carico dell'istante per 3/20 e del convenuto per 17/20.

                                   II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia        fr.  1'950.b) spese                          fr.       50.-

                                         Totale                               fr.  2'000.da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 6/7 e per 1/7 sono poste a carico dell’appellata, a cui l'appellante rifonderà fr. 1'500.- per ripetibili parziali.

                                  III.   Intimazione a:      __________

                                         Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

12.1999.207 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 15.05.2000 12.1999.207 — Swissrulings